Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 21/02/2003 |
Numero: | 336 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.276 - Regolamento 21 febbraio 2003, n. 336.
Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità.
(G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5, paragrafo 5, del
(2) L'articolo 2 del
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, del
«d) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, tenuto conto della tolleranza prevista all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 147/91».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.