Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 18/10/2001 |
Numero: | 2042 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2568/91 i termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis). |
Art. 2. Nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87 la data del "31 ottobre 2001 (Omissis). |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001. |
§ 1.1.201 - Regolamento 18 ottobre 2001, n. 2042.
Regolamento (CE) n. 2042/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
(G.U.C.E. 19 ottobre 2001, n. L 276).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Le varietà delle olive coltivate in Marocco e le condizioni di raccolta sono tali da rendere possibile la produzione di olio di oliva vergine con un tenore di acido linolenico superiore al limite dello 0,9% stabilito dalla normativa comunitaria.
(3) All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2568/91 e nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il tenore massimo previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 per l'acido linolenico è dell'1% per gli oli vergini delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 originari del Marocco.
(4) In attesa del riesame delle caratteristiche e dei metodi di analisi che sarà necessario compiere ai fini dell'applicazione delle nuove denominazioni e definizioni previste dall'allegato del
(5) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2568/91 i termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis).
Nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I, del
Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.