Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.3 amministrazione |
Data: | 19/01/2010 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Nell’articolo 7 della decisione n. 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della [...] |
Art. 2. Data di entrata in vigor |
§ 19.3.177 - Decisione 19 gennaio 2010, n. 51.
Decisione n. 2010/51/UE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, recante modifica della Decisione 2002/621/CE relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee
(G.U.U.E. 30 gennaio 2010, n. L 26)
I SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, I SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE EUROPEO,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1],
vista la
previa consultazione del comitato dello statuto,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 7 (nomina del personale) della decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio, adottata il 25 luglio 2002, non contempla la possibilità di avvalersi di agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in quanto quest’ultima disposizione è stata adottata solo successivamente alla decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio, con
(2) L’esperienza ha mostrato che è opportuno autorizzare il rinnovo, per una durata indeterminata, dei contratti di assunzione di agenti contrattuali, qualora l’interesse del servizio lo giustifichi e segnatamente ove, per la durata o la peculiarità delle mansioni dell’Ufficio, il rinnovo di tali contratti per una durata indeterminata consenta all’Ufficio di conservare il personale provetto, in grado di garantire continuità ed efficienza nei compiti assegnatigli.
(3) Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti all’articolo 3 bis, paragrafo 2 del regime applicabile agli altri agenti.
(4) Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio annuo dell’Ufficio, soggetto ad approvazione del consiglio d’amministrazione di EPSO, nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni dell’Unione europea nonché, in veste di osservatori, il delegato del garante europeo per la protezione dei dati e i delegati del personale,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Nell’articolo 7 della
"4 bis Per svolgere mansioni con la supervisione di funzionari o di agenti temporanei, l’Ufficio potrà avvalersi di agenti contrattuali conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile altri agenti delle Comunità europee. Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti dal bilancio annuo dell’Ufficio, in base allo stato di previsione delle sue entrate e spese quale adottato preventivamente dal consiglio di amministrazione di EPSO."
Data di entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
[2] GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53.
[3] GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
[4] GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56.