Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.3 amministrazione |
Data: | 22/03/2004 |
Numero: | 723 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 19.3.112 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 723.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.
(G.U.U.E. 27 aprile 2004, n. L 124).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte di giustizia,
visto il parere della Corte dei conti,
considerando quanto segue:
(1) Dal 1962, anno in cui sono stati adottati per la prima volta lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, vi sono stati nella società progressi e innovazioni sostanziali. È opportuno che il quadro normativo applicabile alla funzione pubblica europea sia adattato a tali progressi e innovazioni, per andare incontro alle mutate esigenze delle istituzioni e del loro personale, nel rispetto di una cultura e di una tradizione amministrative della Comunità basate sul principio del servizio ai cittadini.
(2) La Comunità europea dovrebbe perciò disporre di un'amministrazione pubblica europea di alta qualità che le consenta di svolgere la propria missione al più alto livello possibile conformemente ai trattati e di sostenere le sfide, interne ed esterne, che le si presenteranno in futuro.
(3) È necessario, di conseguenza, stabilire un quadro che consenta alla Comunità di assumere personale del più alto livello in termini di produttività e di integrità, scelto su una base geografica più vasta possibile tra i cittadini degli Stati membri, e a tale personale di eseguire le proprie mansioni in condizioni che garantiscano il funzionamento ottimale del servizio.
(4) L'obiettivo generale è di garantire che le risorse umane siano gestite nel modo più efficace possibile nell'ambito di una funzione pubblica europea caratterizzata dai principi di competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e permanenza, oltre che da diversità culturale e linguistica.
(5) È opportuno assicurare l'unicità della funzione pubblica europea e l'applicazione di regole comuni a tutte le istituzioni e agenzie che lavorano per conto delle Comunità. L'esistenza di uno statuto unico dovrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e le agenzie in materia di politica del personale, nell'interesse del buon funzionamento delle Comunità e dell'impiego efficiente delle risorse umane.
(6) Le agenzie devono essere comprese nel campo di applicazione delle regole relative al personale per preservare l'applicazione uniforme delle disposizioni e in particolare per assicurare la mobilità del personale.
(7) È importante vegliare al rispetto del principio della non discriminazione sancito dal trattato CE e, di conseguenza, proseguire l'ulteriore sviluppo della politica del personale nel senso della garanzia di pari opportunità per tutti, indipendentemente da sesso, abilità fisica, età, identità razziale o etnica, orientamento sessuale e stato civile.
(8) I funzionari che vivono in unioni di fatto riconosciute da uno Stato membro come unioni stabili e che non hanno accesso giuridico al matrimonio devono beneficiare degli stessi vantaggi delle unioni matrimoniali.
(9) Occorre fare esplicitamente riferimento a misure di carattere sociale e a condizioni di lavoro che soddisfino adeguate norme sanitarie e di sicurezza; tali misure devono contribuire a conciliare vita professionale e vita privata, a promuovere la parità di opportunità, a proteggere la salute e a garantire la sicurezza dell'individuo.
(10) È manifestamente necessario rafforzare il principio di un'evoluzione della carriera basata sul merito e stabilire un più stretto legame tra prestazioni e remunerazione offrendo maggiori incentivi al conseguimento di buoni risultati; a tal fine devono essere apportate modifiche strutturali al sistema delle carriere, garantendo al contempo l'equivalenza tra i profili di carriera medi della nuova e della vecchia struttura, nel rispetto della tabella dell'organico e della disciplina di bilancio.
(11) L'ammodernamento del sistema delle carriere richiede un maggiore riconoscimento dell'esperienza professionale dei funzionari e del principio della formazione permanente. È, di conseguenza, opportuno sopprimere le categorie in cui è attualmente inquadrato il personale, riclassificare il personale nei nuovi gruppi di funzioni di amministratore (AD) e assistente (AST) e agevolare l'avanzamento dal secondo al primo attraverso un nuovo meccanismo di certificazione.
(12) Sembra necessario mettere a punto un sistema di garanzia dell'equivalenza dei profili di carriera medi che, considerato in toto, compensi tra loro in maniera equa e ragionevole l'incremento del numero totale di gradi e la riduzione del numero di scatti all'interno di ciascun grado.
(13) Al fine di preservare il carattere multilinguistico delle istituzioni europee, è importante porre maggiormente l'accento, nel quadro delle assunzioni e delle promozioni, sulle competenze linguistiche e sulla capacità di lavorare in una terza lingua comunitaria.
(14) L'imparzialità è un principio fondamentale del servizio pubblico, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È perciò indispensabile chiarire gli obblighi dei funzionari nelle situazioni in cui vi sia un conflitto di interessi reale o potenziale, sia durante il servizio attivo che dopo la cessazione del servizio.
(15) È necessario istituire un quadro giuridico perfezionato per affrontare le questioni relative alle molestie psicologiche e sessuali e formulare a tal fine chiare ed appropriate definizioni.
(16) Siccome il diritto alla libertà di espressione è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, è opportuno prevedere questo diritto elementare dei funzionari, come è opportuno porre limiti ragionevoli al suo esercizio. Allo stesso tempo sono necessarie regole chiare riguardanti le pubblicazioni in materie attinenti ai lavori della Comunità, allorché possano essere minacciati i legittimi interessi di quest'ultima.
(17) Occorre prevedere un nuovo quadro giuridico e garanzie per la tutela giuridica dei funzionari che denunciano a persone o organismi chiaramente definiti eventuali attività illegali o comportamenti che costituiscono una violazione agli obblighi dei funzionari comunitari.
(18) È opportuno razionalizzare, rendendole più coerenti, le modalità di apertura e svolgimento dei procedimenti disciplinari. È necessario inoltre stabilizzare la composizione delle commissioni di disciplina nonché adeguare le disposizioni relative alla sospensione di funzionari.
(19) È necessario chiarire le procedure di controllo delle assenze e di presentazione dei certificati medici.
(20) Per trattare i casi di insufficienza professionale, è necessario introdurre un nuovo quadro legale che fornisca una procedura completa che salvaguardi il diritto alla difesa degli interessati. I casi di funzionari che non sono in grado di raggiungere il livello di prestazioni previsto entro un termine ragionevole dovrebbero essere esaminati nel quadro di questa nuova procedura.
(21) Occorre prevedere disposizioni relative alla flessibilità delle condizioni di lavoro, in particolare, fatte salve determinate condizioni, il diritto di lavorare a tempo parziale, di beneficiare della formula dell'impiego condiviso e di ottenere aspettative prolungate per motivi personali. Analogamente, è opportuno prevedere nuove disposizioni relative ai congedi per motivi di famiglia e, più precisamente, una maggiore flessibilità del diritto al congedo di maternità, il diritto al congedo di paternità, un congedo in caso di adozione e un congedo parentale oltreché un congedo in caso di malattia grave di un congiunto.
(22) Al fine di garantire ai funzionari della Comunità un'evoluzione del potere di acquisto parallela a quella dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri, è essenziale mantenere il principio di un meccanismo di adeguamento pluriennale delle retribuzioni, noto come «il metodo», prorogandone l'applicazione fino al 31 dicembre 2012, con una revisione dopo quattro anni per verificarne la rispondenza alla disciplina di bilancio.
(23) I vantaggi derivanti ai funzionari da un sistema pluriennale di adeguamento delle retribuzioni deve essere controbilanciato dall'introduzione di un prelievo speciale che rifletta i costi della politica sociale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e delle scuole europee. Tale prelievo dovrebbe aumentare con un ritmo annuale ed essere applicato a tutti i funzionari per la durata di applicazione del sistema.
(24) Poiché i costi dei coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti di parte della retribuzione in altri Stati membri hanno assunto dimensioni sproporzionate, è opportuno limitare i trasferimenti effettuati usufruendo dei coefficienti correttori ad una quota ridotta della retribuzione e ai casi in cui il trasferimento è necessario per consentire al funzionario di coprire le spese risultanti da obblighi giuridici nei confronti di congiunti residenti in altri Stati membri.
(25) I criteri secondo i quali gli ex funzionari possono continuare ad essere coperti dal regime comune di assicurazione contro le malattie si sono dimostrati imperfetti nell'applicazione e devono pertanto essere semplificati.
(26) È necessario procedere ad una razionalizzazione delle varie indennità, modificandone alcune e sopprimendone altre, per rendere le disposizioni amministrative più semplici e trasparenti. In questo contesto occorre adeguare più strettamente il rimborso delle spese di viaggio e di missione ai costi reali e semplificarne la gestione. Analogamente, l'indennità scolastica dovrà essere, in futuro, ravvicinata maggiormente alla spesa reale.
(27) Il sistema degli assegni familiari necessita di una riforma per migliorare la situazione delle famiglie e affrontare in particolare i problemi dei genitori con figli in tenera età.
(28) Poiché le pensioni sono espresse in percentuale della retribuzione finale, è opportuno assicurare che in futuro le retribuzioni e le pensioni siano adattate parallelamente, mantenendo la base attuariale del regime e la ripartizione dei contributi tra il funzionario e il datore di lavoro e confermando il principio che le pensioni rappresentano un onere per il bilancio comunitario. Un siffatto obiettivo richiede l'introduzione di un meccanismo per assicurare l'equilibrio attuariale del regime a breve e lungo termine.
(29) Poiché l'evoluzione demografica e della struttura di età della popolazione interessata impone un onere costantemente crescente al regime pensionistico della Comunità si rendono necessari un elevamento dell'età pensionabile e una riduzione del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione, che devono però essere accompagnati da misure transitorie per i funzionari attualmente in servizio.
(30) La maggiore integrazione dell'Unione europea e la libertà di cui godono i pensionati nella scelta del luogo di residenza all'interno dell'Unione hanno reso obsoleto il sistema dei coefficienti correttori per le pensioni. Questo sistema ha inoltre creato problemi connessi alla verifica del luogo di residenza dei pensionati che devono essere risolti. Occorre pertanto sopprimere il sistema in questione, prevedendo un adeguato periodo di transizione per i pensionati e i funzionari assunti precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
(31) Le condizioni che hanno determinato l'adozione delle disposizioni in vigore per le pensioni di invalidità e di reversibilità sono mutate da quando sono state inizialmente adottate; tali disposizioni devono pertanto essere aggiornate e semplificate.
(32) È necessario modificare le regole dell'indennità una tantum per tener conto delle norme comunitarie sulla portabilità dei diritti a pensione. A tal fine occorre correggere una serie di incoerenze e introdurre una maggiore flessibilità.
(33) Le regole che rendano più flessibili le modalità di pensionamento devono tener conto degli interessi sia dei funzionari che delle istituzioni e delle implicazioni di bilancio. Le misure in questione devono dipendere da una domanda del funzionario ed essere accompagnate da adeguate condizioni finanziarie; l'autorità di bilancio deve essere informata dell'uso fatto da questa facilitazione. La norma in questione è intesa a facilitare la gestione del personale, in particolare nelle istituzioni più piccole. Una scelta realistica a favore di un pensionamento anticipato dipende dal mantenimento dell'assicurazione malattie e degli assegni familiari. Tuttavia, queste misure devono essere compensate elevando l'età minima a 55 anni e introducendo la possibilità di lavorare oltre l'attuale età pensionabile.
(34) Le condizioni di impiego che coprono il livello globale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti sono mantenute ad un livello tale da attrarre e conservare i migliori candidati di tutti gli Stati membri in una funzione pubblica europea indipendente e permanente.
(35) Le disposizioni applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico e al personale distaccato in paesi terzi devono essere adattate, chiarite e conformate alle disposizioni generali.
(36) Occorre istituire una nuova categoria di personale non titolare, gli agenti contrattuali. A questi agenti, le cui responsabilità sono più limitate, saranno in generale affidati compiti da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Essi saranno assunti, tra l'altro, per sostituire con il tempo gli agenti ausiliari e i funzionari di categoria D nelle istituzioni, negli uffici di rappresentanza e nelle delegazioni della Commissione, nelle agenzie nonché nelle agenzie esecutive e in altri organismi istituiti con un atto giuridico specifico. I diritti e gli obblighi di questo personale contrattuale vanno definiti per analogia con quelli degli agenti temporanei, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sociale, le indennità e le condizioni di lavoro.
(37) Occorre prevedere un regime transitorio per consentire un'applicazione progressiva delle nuove disposizioni e misure, rispettando i diritti acquisiti del personale, nel quadro del sistema comunitario esistente prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto, e prendendo in considerazione le sue legittime aspettative.
(38) Le misure in particolare le misure di modernizzazione delle carriere e le misure finanziarie, sono state globalmente accettate dalle organizzazioni rappresentative del personale, consultate nel quadro del Comitato consultivo creato con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981.
(39) È opportuno modificare di conseguenza lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68. Regolamento modificato da ultimo dal
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee sono modificati secondo quanto indicato all'allegato I, per quanto concerne lo statuto dei funzionari, e all'allegato II per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.
ALLEGATO I [1]
(Omissis)
[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 24 febbraio 2005, n. L 51.