Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.3 amministrazione |
Data: | 08/12/2003 |
Numero: | 2182 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 19.3.102 - Regolamento 8 dicembre 2003, n. 2182.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2182/2003 del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° gennaio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni.
(G.U.U.E. 16 dicembre 2003, n. L 327).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e modificati da ultimo dal
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio il 29 settembre 2003, l'adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2003 sulla base del metodo attuale dovrebbe eccezionalmente applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2004. La Commissione ha pertanto preparato una proposta di regolamento che proroga l'allegato XI dello statuto fino al 30 giugno 2004.
(2) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2003.
(3) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2004 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2004 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 2004.
(4) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2004 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
(5) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2004.
(6) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Con effetto al 1° gennaio 2004:
a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 186,14 EUR è sostituito dall'importo di 192,47 EUR,
— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 239,71 EUR è sostituito dall'importo di 247,86 EUR,
— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 428,22 EUR è sostituito dall'importo di 442,78 EUR,
— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 214,22 EUR è sostituito dall'importo di 221,50 EUR.
Art. 2.
Con effetto al 1° gennaio 2004, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
Art. 3.
Con effetto al 1° gennaio 2004, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:
— a 115,51 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
— a 177,10 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.
Art. 4.
Le pensioni maturate alla data del 1° gennaio 2004 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.
Art. 5.
Con effetto al 1° gennaio 2004, la data «1° luglio 2002» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2003».
Art. 6.
1. Con effetto al 16 maggio 2003 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
— senza oggetto.
2. Con effetto al 1° gennaio 2004 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
Belgio 100,0
Danimarca 135,7
Germania 101,7
tranne: Bonn 95,7
Karlsruhe 95,0
Monaco 107,3
Grecia 91,4
Spagna 98,5
Francia 119,1
Irlanda 123,3
Italia 106,9
tranne: Varese 98,2
Lussemburgo 100,0
Paesi Bassi 115,1
Austria 107,0
Portogallo 90,6
Finlandia 120,6
Svezia 116,7
Regno Unito 139,6
tranne: Culham 111,5
3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del
4. Questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati prima del 31 dicembre 2004, con regolamento del Consiglio che fissi nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2004. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2004, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.
L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2004.
Art. 7.
Con effetto al 1° gennaio 2004, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:
(Omissis)
Art. 8.
Con effetto al 1° gennaio 2004 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76, sono fissate a 334,82, 505,36, 552,55, e 753,31 EUR.
Art. 9.
Con effetto al 1° gennaio 2004, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, si applica il coefficiente 4,833264.
Art. 10.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.