Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.3 amministrazione |
Data: | 16/12/2002 |
Numero: | 2265 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. Con effetto al 1° |
Art. 8. Con effetto al 1° |
Art. 9. Con effetto al 1° |
Art. 10. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.3.81 - Regolamento 16 dicembre 2002, n. 2265.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2265/2002 del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni.
(G.U.C.E. 20 dicembre 2002, n. L 347).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio e modificati da ultimo dal
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2002.
(2) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2003 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2003 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 2003.
(3) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2003 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
(4) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003.
(5) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Con effetto al 1° luglio 2002:
a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
b) - all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 180,72 EUR è sostituito dall'importo di 184,33 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 232,73 EUR è sostituito dall'importo di 237,38 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 415,75 EUR è sostituito dall'importo di 424,07 EUR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 207,98 EUR è sostituito dall'importo di 212,14 EUR.
Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
Con effetto al 1° luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:
- a 110,63 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 169,62 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.
Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.
Con effetto al 1° luglio 2002, la data «1° luglio 2001» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2002».
1. Con effetto al 16 maggio 2002 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
- senza oggetto.
2. Con effetto al 1° luglio 2002 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
Belgio 100,0
Danimarca 134,9
Germania 104,0
tranne: Bonn 97,5
Karlsruhe 95,7
Monaco 109,1
Grecia 90,1
Spagna 97,4
Francia 118,7
Irlanda 124,8
Italia 105,4
tranne: Varese 97,2
Lussemburgo 100,0
Paesi Bassi 116,9
Austria 108,1
Portogallo 90,1
Finlandia 122,0
Svezia 118,8
Regno Unito 149,4
tranne: Culham 121,1.
3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del
4. Questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2003, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2003. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2003, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.
L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2003.
Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:
(Omissis)
Con effetto al 1° luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, sono fissate a 320,67 EUR, 483,99 EUR, 529,20 EUR e 721,47 EUR.
Con effetto al 1° luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, si applica il coefficiente 4,628955.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.