§ 19.2.249 – Decisione 16 dicembre 2004, n. 864.
Decisione n. 2004/864/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/478/CE che rinnova il comitato consultivo per la pesca e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:16/12/2004
Numero:864


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.2.249 – Decisione 16 dicembre 2004, n. 864.

Decisione n. 2004/864/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/478/CE che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

(G.U.U.E. 17 dicembre 2004, n. L 370).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     considerando quanto segue:

     (1) È importante che alla Commissione pervenga il contributo delle parti interessate dalle questioni suscitate dall’istituzione di una politica comune della pesca (PCP). Un comitato consultivo (CCP) per il settore della pesca è stato istituito dalla decisione 71/128/CEE della Commissione (1), sostituita dalla decisione 1999/478/CE, del 14 luglio 1999, che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) (2). La composizione del CCPA è definita nell’articolo 3 della decisione 1999/478/CE della Commissione.

     (2) La decisione 1999/478/CE della Commissione ha istituito quattro gruppi di lavoro per l’elaborazione dei pareri del comitato; il gruppo di lavoro n. 2 è responsabile dell'acquacoltura.

     (3) Tenuto conto del rapido sviluppo dell’acquacoltura europea negli ultimi anni, è opportuno che gli interessi di detto settore siano più efficacemente rappresentati in seno al CCPA. Occorre pertanto ampliare la composizione di tale comitato includendovi il vicepresidente del gruppo di lavoro n. 2. La decisione 1999/478/CE della Commissione deve essere pertanto modificata di conseguenza,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 della decisione 1999/478/CE della Commissione è modificato come segue:

     a) il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

     «Il comitato è composto da ventuno membri, di seguito denominati membri del comitato.»;

     b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Partecipano inoltre di diritto al comitato il presidente e il vicepresidente del comitato di dialogo settoriale “pesca” e i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di lavoro n. 1, 2, 3 e 4 di cui all'articolo 7.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.