Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 29/07/1991 |
Numero: | 2426 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.2.137 - Regolamento 29 luglio 1991, n. 2426.
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2426/91 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici e degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti.
(G.U.C.E. 10 agosto 1991, n. L 222).
1. [1].
2. [2].
1. [3].
2. [4].
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 12 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Modifica l'art. 11 del
[2] Modifica l'art. 12 del
[3] Modifica l'art. 15 del
[4] Modifica l'art. 16 del