§ 19.2.127 - Regolamento 19 maggio 1981, n. 1416.
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1416/81 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:19/05/1981
Numero:1416


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° giugno 1981.


§ 19.2.127 - Regolamento 19 maggio 1981, n. 1416.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1416/81 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti e il regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.

(G.U.C.E. 28 maggio 1981, n. L 142).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° giugno 1981.

     Tuttavia, per le somme nette che subiscono una diminuzione rispetto all'applicazione del sistema attuale il presente regolamento si applica solo dal 1° dicembre 1981. Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e gli importi percepiti per il mese di maggio 1981 è ridotta di un decimo al mese.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica gli artt. 7, 16 e 20 del Regolamento (CEE) 18 ottobre 1977, n . 2290.

[2] Modifica gli artt. 6, 15 e 19 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.