§ 19.1.77 – Decisione 11 ottobre 2004, n. 701.
Decisione n. 2004/701/CE, Euratom del Consiglio recante modifica del suo regolamento interno.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:11/10/2004
Numero:701


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.1.77 – Decisione 11 ottobre 2004, n. 701.

Decisione n. 2004/701/CE, Euratom del Consiglio recante modifica del suo regolamento interno.

(G.U.U.E. 20 ottobre 2004, n. L 319).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

     visto l'articolo 12 dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea,

     considerando quanto segue:

     (1) L'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ha modificato, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio.

     (2) Ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma e dell'articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, modificati dall'atto di adesione suddetto, un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali disposizioni.

     (3) Occorre pertanto stabilire, conformemente ai dati forniti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee, il numero di persone che compongono la popolazione totale di ogni Stato membro per un periodo di un anno e prevederne l'aggiornamento annuale.

     (4) Il punto IV.A delle raccomandazioni per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2000 nel territorio della CEE, elaborate congiuntamente dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa e dall'Ufficio statistico delle Comunità europee, definisce il concetto di popolazione complessiva di uno Stato,

 

     DECIDE

 

     Art. 1.

     Il regolamento interno (2004/338/CE, Euratom) del Consiglio, del 22 marzo 2004 è modificato come segue:

     1) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione calcolata in base al numero di persone che compongono la popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato II bis.»;

     2) dopo l'allegato II è inserito l'allegato seguente:

     «Allegato II bis

     MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PONDERAZIONE DEI VOTI NEL CONSIGLIO

     Articolo 1

     Per l'applicazione dell'articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2005, è la seguente:

Stato membro

Popolazione (× 1 000)

Germania

82 531,7

Francia

61 684,7

Regno Unito

59 651,5

Italia

57 888,2

Spagna

42 345,3

Polonia

38 190,6

Paesi Bassi

16 258,0

Grecia

11 041,1

Portogallo

10 474,7

Belgio

10 396,4

Repubblica ceca

10 211,5

Ungheria

10 116,7

Svezia

8 975,7

Austria

8 114,0

Danimarca

5 397,6

Slovacchia

5 380,1

Finlandia

5 219,7

Irlanda

4 027,5

Lituania

3 445,9

Lettonia

2 319,2

Slovenia

1 996,4

Estonia

1 350,6

Cipro

730,4

Lussemburgo

451,6

Malta

399,9

Totale

458 599,0

soglia (62 %)

284 331,4

 

     Articolo 2

     1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'Ufficio statistico delle Comunità europee i dati relativi alla loro popolazione totale al 1° gennaio dell'anno in corso.

     2. Con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.».

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Essa è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2004.