§ 1.4.640 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 338.
Regolamento (CE) n. 338/2004 della Commissione che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/02/2004
Numero:338


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.640 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 338.

Regolamento (CE) n. 338/2004 della Commissione che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

(G.U.U.E. 27 febbraio 2004, n. L 60).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/ 92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

     (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

     (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

     (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

     (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)