Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.3 attività di servizi |
Data: | 16/09/2009 |
Numero: | 111 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche della direttiva 2006/48/CE |
Art. 2. Modifiche della direttiva 2006/49/CE |
Art. 3. Modifica della direttiva n. 2007/64/CE |
Art. 4. Recepimento |
Art. 5. Entrata in vigore |
Art. 6. Destinatari |
§ 18.3.66 - Direttiva 16 settembre 2009, n. 111.
Direttiva n. 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi
(G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
visto il parere della Banca centrale europea [2],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],
considerando quanto segue:
(1) In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali, quali il vertice del gruppo dei 20 (G20), il 2 aprile 2009, la presente direttiva costituisce una prima, importante misura, per ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria, in vista di ulteriori iniziative annunciate nella comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa".
(2) L’articolo 3 della
(3) Gli strumenti ibridi di capitale hanno una funzione importante nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi. Questi strumenti permettono agli enti creditizi di diversificare la loro struttura patrimoniale e di accedere a un’ampia gamma di investitori finanziari. Il 28 ottobre 1998 il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l’inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi.
(4) È opportuno pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della
(5) Per evitare perturbazioni del mercato e assicurare il mantenimento dei livelli generali di fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie per il nuovo regime relativo agli strumenti di capitale. Una volta garantita la ripresa, la qualità dei fondi propri di base dovrebbe essere ulteriormente migliorata. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe presentare, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata.
(6) Per rafforzare il quadro di riferimento per la gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali. Per rafforzare l’efficienza della vigilanza prudenziale su base consolidata di un gruppo bancario, le attività di vigilanza dovrebbero essere coordinate in una maniera più efficace. Pertanto dovrebbero essere istituiti i collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza non dovrebbe ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della
(7) I mandati delle autorità competenti dovrebbero tener adeguatamente conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti dovrebbero pertanto considerare debitamente l’impatto delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati. Fatta salva la legislazione nazionale, tale principio dovrebbe essere inteso come un obiettivo generale volto a promuovere la stabilità finanziaria nell’Unione europea e non dovrebbe vincolare giuridicamente le autorità competenti al raggiungimento di un risultato specifico.
(8) È opportuno che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, linee guida e raccomandazioni per rafforzare la convergenza delle prassi in materia di vigilanza ai sensi della
(9) L’articolo 129, paragrafo 3, della
(10) La carenza di informazioni tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante può risultare dannosa per la stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti. È opportuno pertanto rafforzare i diritti informativi delle autorità di vigilanza del paese ospitante, in particolare in caso di crisi che coinvolgono succursali significative. A tale scopo, si dovrebbe definire la nozione di succursale significativa. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni essenziali per l’esercizio dei compiti delle banche centrali e dei ministeri delle finanze in caso di crisi finanziaria e in relazione all’attenuazione del rischio sistemico.
(11) Gli attuali meccanismi di vigilanza dovrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi. I collegi delle autorità di vigilanza rappresentano un ulteriore e importante passo avanti ai fini del rafforzamento della cooperazione di vigilanza e della convergenza nell’Unione europea.
(12) La cooperazione tra le autorità di vigilanza, che si occupano di gruppi e holding e delle loro controllate e succursali, per mezzo dei collegi rappresenta una fase dell’evoluzione verso un potenziamento ulteriore della convergenza regolamentare e dell’integrazione in materia di vigilanza. La fiducia tra le autorità di vigilanza e il rispetto delle loro responsabilità sono elementi fondamentali. Nel caso di una controversia tra i membri di un collegio collegata a tali diverse responsabilità è essenziale disporre a livello comunitario di meccanismi di consulenza, mediazione e di composizione delle controversie, che siano neutrali e indipendenti.
(13) La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato l’opportunità di esaminare ulteriormente la necessità di una riforma del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell’Unione europea.
(14) Nella sua comunicazione del 29 ottobre 2008 intitolata "Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro d’azione europeo", la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière (il gruppo de Larosière), incaricato di analizzare l’organizzazione delle istituzioni finanziarie europee per garantire la solidità prudenziale, il corretto funzionamento dei mercati e una maggiore cooperazione europea ai fini del controllo della stabilità finanziaria, di meccanismi di allerta rapida e di gestione delle crisi, tra cui la gestione di rischi transfrontalieri e transettoriali, nonché di esaminare la cooperazione tra l’Unione europea e le altre principali giurisdizioni per contribuire a preservare la stabilità finanziaria a livello mondiale.
(15) Onde conseguire il livello richiesto di convergenza in materia di vigilanza e cooperazione e supportare la stabilità del sistema finanziario, si impongono urgentemente ulteriori riforme di vasta portata del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell’Unione europea, riforme che la Commissione dovrebbe presentare senza indugio, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 dal gruppo de Larosière.
(16) È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio e presenti, entro il 31 dicembre 2009, le proposte legislative appropriate per ovviare alle carenze riscontrate nelle disposizioni legate alla maggiore integrazione della vigilanza, tenendo in considerazione che il rafforzamento del ruolo del sistema di vigilanza a livello comunitario dovrebbe essere realizzato al più tardi entro il 31 dicembre 2011.
(17) Una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati può comportare un rischio inaccettabile di perdite. Una tale situazione potrebbe essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio. È pertanto opportuno che la vigilanza e il controllo sui grandi fidi di un ente creditizio sia parte integrante della vigilanza sull’ente.
(18) Il regime vigente in materia di grandi fidi risale al 1992. Pertanto, dovrebbero essere rivisti i vigenti requisiti in materia di grandi fidi, fissati dalla
(19) Poiché gli enti creditizi sono in concorrenza diretta nel mercato interno, è opportuno armonizzare ulteriormente le norme essenziali in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. Per ridurre l’onere amministrativo a carico degli enti creditizi, il numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi dovrebbe essere ridotto.
(20) Nel determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati, e pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall’ente creditizio stesso o dall’impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.
(21) Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell’esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti minimi di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sui grandi fidi senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell’ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso dei grandi fidi, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini dei grandi fidi.
(22) Dato che una perdita derivante da un’esposizione verso un ente creditizio o un’impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta a un’altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. È stato tuttavia introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l’impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, per esempio, l’esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.
(23) Le disposizioni inerenti alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della
(24) È importante eliminare il disallineamento tra l’interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È altresì importante che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori. A tal fine, il cedente o il promotore dovrebbero mantenere un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l’esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, le operazioni di cartolarizzazione non dovrebbero essere strutturate in modo tale da evitare l’osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. Detto mantenimento dovrebbe intervenire in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione secondo la definizione della
(25) Le misure intese a risolvere il potenziale disallineamento di tali strutture devono essere sistematiche e coerenti in tutta la pertinente regolamentazione del settore finanziario. La Commissione dovrebbe formulare proposte legislative idonee a garantire una tale sistematicità e coerenza. I requisiti in materia di mantenimento non dovrebbero costituire oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno dei cedenti, promotori o prestatori originari sia soggetto al requisito. Analogamente, ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengano altre, quali per esempio un’esposizione sottostante, il requisito di mantenimento dovrebbe essere applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall’investimento. I crediti commerciali acquistati non dovrebbero essere assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. Le autorità competenti dovrebbero applicare il fattore di ponderazione del rischio in relazione alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l’analisi dei rischi sottostanti.
(26) I leader del vertice del G20, nella loro dichiarazione sul rafforzamento del sistema finanziario, del 2 aprile 2009, hanno richiesto al comitato di Basilea e alle autorità sulla vigilanza bancaria di prendere in considerazione i requisiti di dovuta diligenza in materia di mantenimento quantitativo per le cartolarizzazioni entro il 2010. Alla luce di questi sviluppi internazionali e al fine di attenuare meglio i rischi sistemici derivanti dai mercati delle cartolarizzazioni, la Commissione, entro il 2009 e previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dovrebbe decidere se proporre un aumento del requisito in materia di mantenimento e se i metodi del relativo calcolo servono l’obiettivo di allineare meglio gli interessi di cedenti, promotori o investitori.
(27) È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Le procedure basate sulla dovuta diligenza dovrebbero contribuire a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate.
(28) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della
(29) L’allegato III della
(30) I recenti sviluppi sui mercati hanno evidenziato che la gestione del rischio di liquidità è un elemento determinante della solidità degli enti creditizi (e delle loro succursali). I criteri stabiliti agli allegati V e XI della
(31) Le misure necessarie per l’attuazione della
(32) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato III della
(33) La crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, che si collocano all’interfaccia tra la politica macroeconomica e la disciplina del sistema finanziario. In tale contesto è necessario esaminare: le misure volte ad attenuare le fluttuazioni del ciclo economico, tra cui la necessità che le banche istituiscano ammortizzatori anticiclici in fasi di congiuntura positiva a cui si possa far ricorso nei periodi di flessione, che possono includere la possibilità di costituire ulteriori riserve e l’accantonamento dinamico (dynamic provisioning), nonché la possibilità di ridurre le riserve tampone in tempi difficili, garantendo in tal modo sufficiente disponibilità di capitale lungo l’intero ciclo economico; la logica alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella
(34) Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe procedere a un riesame integrale della
(35) Al fine di garantire la stabilità finanziaria, la Commissione dovrebbe riesaminare le misure intese a migliorare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, per attenuare i rischi di controparte e, più in generale, per ridurre i rischi generali, per esempio quelli legati alla compensazione di credit default swap da parte di controparti centrali, e redigere quindi una relazione al riguardo. È opportuno incoraggiare la costituzione e lo sviluppo di controparti centrali nell’Unione europea che siano soggette a rigorose norme operative e prudenziali. La Commissione dovrebbe presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata, tenendo conto, se del caso, di iniziative concomitanti a livello internazionale.
(36) La Commissione dovrebbe riesaminare e riferire in merito all’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 4, della
(37) È opportuno che nella valutazione del rischio si tenga conto delle caratteristiche specifiche del microcredito, il cui sviluppo dovrebbe essere promosso. Inoltre, considerato lo scarso sviluppo del microcredito, andrebbe incentivata la messa a punto di adeguati sistemi di rating, tra cui lo sviluppo di sistemi di rating standard, adeguati ai rischi delle attività di microcredito. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare che la disciplina e la vigilanza prudenziale sulle attività di microcredito a livello nazionale siano proporzionate.
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’introduzione di norme riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(39) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» [9], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra tale direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(40) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Modifiche della
La
1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:
a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, possono essere esentati dall’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 11, paragrafo 1, purché la legge nazionale preveda che:";
b) il secondo e il terzo comma sono soppressi;
2) l’articolo 4 è così modificato:
a) il punto 6 è sostituito dal seguente:
"6) "enti": ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3 e 5, gli enti di cui alla definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
b) al punto 45, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di rimborso, anche l’altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso;"
c) è aggiunto il seguente punto:
"48) "autorità di vigilanza su base consolidata": l’autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell’Unione europea e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell’Unione europea.";
3) all’articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.";
4) sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 42 bis
1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l’articolo 129, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata significativa.
In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:
a) se la quota di mercato della succursale di un ente creditizio in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;
b) l’incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell’ente creditizio sulla liquidità del mercato e sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante; e
c) le dimensioni e l’importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.
Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché l’autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l’articolo 129, paragrafo 1, fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale significativa.
Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono contenute in un documento, sono pienamente motivate e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Se un’autorità competente dello Stato membro di origine è a conoscenza di una situazione di emergenza nell’ambito di un ente creditizio, come definita all’articolo 130, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50.
3. Quando l’articolo 131 bis non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 42. L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti definiti dall’autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L’autorità competente dello Stato membro di origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un’attività del collegio.
La decisione dell’autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell’attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all’articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
Art. 42 ter
1. Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:
a) le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria;
b) le autorità competenti si attengano alle linee guida, alle raccomandazioni, alle norme e alle altre misure approvate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e forniscano una motivazione qualora non intendano farlo;
c) i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria in questione o ai sensi della presente direttiva.
2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni anno a partire dal 1 gennaio 2011.";
5) l’articolo 49 è così modificato:
a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;"
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge, in particolare per la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, per la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e per la tutela della stabilità del sistema finanziario.";
6) all’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo:
"Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni che siano pertinenti per i dipartimenti di cui al primo comma del presente articolo in tutti gli Stati membri interessati.";
7) l’articolo 57 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il capitale ai sensi dell’articolo 22 della
b) è inserita la seguente lettera:
"c bis) gli strumenti diversi da quelli di cui alla lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), e all’articolo 63 bis";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini della lettera b), gli Stati membri consentono che si tenga conto degli utili intermedi o di fine esercizio prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella
8) all’articolo 61, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La nozione di fondi propri definita all’articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro può decidere se utilizzare detti elementi e se dedurre elementi diversi da quelli elencati all’articolo 57, lettere da i) a r).";
9) all’articolo 63, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai requisiti fissati alle lettere a), c), d) ed e) del presente articolo.";
10) è inserito il seguente articolo:
"Art. 63 bis
1. Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai requisiti fissati ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Gli strumenti sono a scadenza indeterminata o hanno una scadenza iniziale di almeno trenta anni. Gli strumenti possono includere una o più opzioni di riacquisto unicamente a discrezione dell’emittente, ma non possono essere riscattati prima di cinque anni dalla data di emissione. Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza indeterminata prevedono un modesto incentivo per l’ente creditizio a riscattare come disposto dalle autorità competenti, l’incentivo non può aversi entro dieci anni dalla data di emissione. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza determinata non consentono incentivi al riscatto se non alla data di scadenza.
Sia gli strumenti a scadenza determinata sia quelli a scadenza indeterminata possono essere riacquistati o riscattati soltanto con l’accordo preliminare delle autorità competenti. Le autorità competenti possono accordare l’autorizzazione a condizione che la domanda sia presentata su iniziativa dell’ente creditizio e che, né le condizioni finanziarie né la solvibilità dell’ente creditizio, ne risentano indebitamente. Le autorità competenti possono imporre agli enti di sostituire lo strumento con elementi di qualità equivalente o superiore di cui all’articolo 57, lettera a) o c bis).
Le autorità competenti impongono la sospensione del riscatto per gli strumenti a scadenza determinata se l’ente creditizio non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75 e possono imporre tale sospensione in altri momenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità degli enti creditizi.
L’autorità competente può autorizzare in qualsiasi momento il riscatto anticipato di strumenti a scadenza determinata o a scadenza indeterminata in caso di modifica, non prevista alla data dell’emissione, del trattamento fiscale applicabile o della classificazione di tali strumenti a norma di legge.
3. Le disposizioni che disciplinano lo strumento autorizzano l’ente creditizio a cancellare, se necessario, il pagamento degli interessi o dei dividendi per un periodo illimitato, su base non cumulativa.
Tuttavia, l’ente creditizio cancella i predetti pagamenti se non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75.
Le autorità competenti possono esigere la cancellazione dei pagamenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell’ente creditizio. Siffatta cancellazione fa salvo il diritto dell’ente creditizio di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento sotto forma di uno strumento di cui all’articolo 57, lettera a), purché questo meccanismo permetta all’ente creditizio di preservare le sue risorse finanziarie. Questa sostituzione può essere subordinata a condizioni particolari stabilite dalle autorità competenti.
4. Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio mediante meccanismi adeguati, elaborati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ai sensi del paragrafo 6.
5. In caso di fallimento o di liquidazione dell’ente creditizio, gli strumenti sono di grado inferiore agli elementi di cui all’articolo 63, paragrafo 2.
6. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle prassi di vigilanza con riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 57, lettera a), e ne sorveglia l'applicazione. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata, onde assicurare la qualità dei fondi propri.";
11) all’articolo 65, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli interessi di minoranza ai sensi dell’articolo 21 della
12) l’articolo 66 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli elementi di cui all’articolo 57, lettere da d) a h), sono soggetti ai seguenti limiti:
a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell’articolo 57 deve essere limitato al massimo al 100 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo; nonché
b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) dell’articolo 57 deve essere limitato al massimo al 50 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo.
1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettera c bis), è soggetto ai seguenti limiti:
a) gli strumenti che in situazioni di emergenza devono essere convertiti e possono essere convertiti su iniziativa dell’autorità competente, in qualsiasi altro momento, in base alla situazione finanziaria e alla solvibilità dell’emittente, in elementi di cui all’articolo 57, lettera a), entro una forchetta predeterminata, non devono superare in totale un massimo del 50 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) di tale articolo;
b) nei limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tutti gli altri strumenti non devono superare un massimo del 35 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57;
c) nei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli strumenti a scadenza determinata e gli strumenti le cui disposizioni prevedono un incentivo al riscatto per l’ente creditizio non devono superare un massimo del 15 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57;
d) l’importo degli elementi che superano i limiti previsti alle lettere a), b) e c) devono essere soggetti al limite fissato al paragrafo 1 del presente articolo.
2. Il totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da l) a r), è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo una volta applicati i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) dell’articolo 57 eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, l’eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da a) a c bis), meno quelli di cui alle lettere i), j) e k). Gli elementi di cui alla lettera r) dell’articolo 57 non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 75 conformemente all’allegato IX, parte 4.";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente i limiti previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis in circostanze eccezionali.";
13) al titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, il sottotitolo "Calcolo dei requisiti" è sostituito da "Disposizioni in materia di calcolo e di notifica";
14) all’articolo 74, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
"Ai fini della comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, le autorità competenti applicano, dal 31 dicembre 2012, modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, anteriormente al 1 gennaio 2012, linee guida per l’introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono commisurati alla natura, all’entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.";
15) l’articolo 81, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le autorità competenti riconoscono l’idoneità di un’ECAI ai fini dell’articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all’allegato VI, parte 2. Se un’ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del
16) l’articolo 87 è così modificato:
a) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
"11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, parte 1, punti 77 e 78, e l’ente creditizio sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell’organismo di investimento collettivo, l’ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Il paragrafo 12 si applica alla parte delle esposizioni sottostanti dell’OIC di cui l’ente creditizio non è al corrente o di cui non poteva ragionevolmente essere al corrente. In particolare, il paragrafo 12 si applica qualora risulti indebitamente gravoso per gli enti creditizi tenere conto delle esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.
Qualora l’ente creditizio non soddisfi le condizioni per l’utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell’organismo di investimento collettivo, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:
a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all’allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21;
b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui agli articoli da 78 a 83, subordinatamente alle seguenti modifiche:
i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di merito di credito o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per un fattore 2 ma non deve superare il 1250 %;
ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per un fattore 1,1 e deve essere soggetto a un minimo del 5 %.
Qualora, ai fini della lettera a), l’ente creditizio non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l’ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Fatto salvo l’articolo 154, paragrafo 6, ove dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell’ente creditizio in questa classe di esposizioni, non siano rilevanti ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, può applicarsi l’articolo 89, paragrafo 1, previa approvazione delle autorità competenti.";
b) al paragrafo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In alternativa al metodo descritto al primo comma, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 11, lettere a) e b), e di segnalarli, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della segnalazione.";
17) all’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"d) per le esposizioni verso l’amministrazione centrale degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:";
18) l’articolo 97, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le autorità competenti riconoscono l’idoneità di un’ECAI ai fini del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell’articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all’allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nell’ambito delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato. Se un’ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del
19) l’articolo 106 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I fidi non comprendono:
a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivo all’effettuazione del pagamento;
b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l’acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;
c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; o
d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti ai fini di una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza in sede di applicazione delle esenzioni di cui alle lettere c) e d).";
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Per determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettere m), o) e p), quando esiste un’esposizione verso le attività sottostanti, l’ente creditizio valuta lo schema o le esposizioni sottostanti oppure entrambi. A tale scopo, l’ente creditizio valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione.";
20) l’articolo 107 è sostituito dal seguente:
"Art. 107
Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente sezione, per "ente creditizio" si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di "ente creditizio" e che sia stata autorizzata in un paese terzo.";
21) l’articolo 110 è sostituito dal seguente:
"Art. 110
1. L’ente creditizio notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande fido, compresi i grandi fidi esentati dall’articolo 111, paragrafo 1:
a) l’identità del cliente o del gruppo di clienti collegati verso i quali l’ente creditizio detiene un grande fido;
b) il valore del fido senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c) il tipo di protezione del credito finanziata o non finanziata eventualmente utilizzata;
d) il valore del fido tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1.
Se un ente creditizio è soggetto agli articoli da 84 a 89, i suoi 20 maggiori grandi fidi su base consolidata, ad eccezione dei grandi fidi esentati dall’articolo 111, paragrafo 1, sono notificati alle autorità competenti.
2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte l’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti applicano modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, anteriormente al 1 gennaio 2012, linee guida per l’introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono proporzionati alla natura, all’entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.
3. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi di analizzare, per quanto possibile, i loro fidi verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, per possibili concentrazioni e, se del caso, di prendere misure e notificare all’autorità competente qualsiasi elemento significativo.";
22) l’articolo 111 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Un ente creditizio non concede a un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio stesso, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117.
Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti, detto valore non supera il 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio o l’importo di 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117, verso tutti i clienti collegati che non sono enti non superi il 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio.
Se l’importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio, il valore del fido, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117, non supera un limite ragionevole in termini di fondi propri dell’ente creditizio. Tale limite è determinato dagli enti creditizi, nel rispetto delle politiche e delle procedure di cui all’allegato V, punto 7, per far fronte e controllare il rischio di concentrazione, e non è superiore al 100 % dei fondi propri degli enti creditizi.
Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano la Commissione.";
b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Un ente creditizio rispetta costantemente i pertinenti limiti di cui al paragrafo 1. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si procede ad immediata notifica del valore del fido alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l’ente creditizio deve conformarsi al limite previsto.
Se si applica l’importo di 150 milioni di EUR di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso lo sforamento del limite del 100 % in termini di fondi propri dell’ente creditizio.";
23) l’articolo 112 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, è consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93.";
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all’allegato VIII, parte 1, punti da 20 a 22, a meno che l’articolo 115 lo consenta.";
24) l’articolo 113 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"3. I fidi seguenti sono esentati dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1:";
ii) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"e) voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;
f) fidi concessi a controparti di cui all’articolo 80, paragrafo 7 o 8, laddove ad essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o meno dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi.";
iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) fidi che derivano da aperture di credito non utilizzate classificate tra le voci fuori bilancio a rischio basso nell’allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l’apertura di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati i limiti applicabili in conformità dell’articolo 111, paragrafo 1.";
iv) le lettere da j) a t) sono soppresse;
v) il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi;
c) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1, i fidi seguenti:
a) obbligazioni garantite definite all’allegato VI, parte 1, punti 68, 69 e 70;
b) voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;
c) in deroga al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo, i fidi di un ente creditizio, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre controllate dell’impresa madre o di sue controllate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l’ente creditizio è soggetto, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o meno dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi;
d) voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi, tra cui partecipazioni o qualsiasi altro tipo di partecipazione, concessi a enti creditizi regionali o centrali ai quali l’ente creditizio è associato nell’ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell’ambito della rete;
e) voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi concessi a enti creditizi da enti creditizi operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere specifici settori dell’economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull’utilizzo dei prestiti, purché i rispettivi fidi derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti creditizi;
f) voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, purché detti fidi non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominati nella principale valuta di scambio;
g) voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;
h) voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella propria valuta nazionale, purché, a discrezione dell’autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un’ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);
i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle aperture di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio basso di cui all’allegato II e previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;
j) garanzie richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l’emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo delle attività ponderate per il rischio.";
25) l’articolo 114 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1, un ente creditizio può utilizzare "il valore dell’esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell’attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).";
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1.";
ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all’articolo 117, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore dei fidi.";
c) il paragrafo 3 è così modificato:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Un ente creditizio che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o sia autorizzato ad utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.";
ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza.";
iii) al quinto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le politiche e le procedure intese a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2; e";
d) il paragrafo 4 è soppresso;
26) l’articolo 115 è sostituito dal seguente:
"Art. 115
1. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50 % del valore dell’alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:
a) il fido è garantito da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente;
b) il fido si riferisce a un’operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell’abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d’acquisto.
Il valore dell’alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta ogni tre anni per i beni immobili residenziali.
Ai fini del presente paragrafo si applicano i requisiti di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 8, e all’allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65.
Per "alloggio" si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario.
2. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50 % del valore dell’immobile commerciale interessato soltanto se le autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l’immobile commerciale è situato concedono che al fido successivo sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83:
a) fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio; o
b) fidi relativi a operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.
Il valore dell’immobile è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
L’immobile commerciale deve essere completato, dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato.";
27) l’articolo 116 è soppresso;
28) l’articolo 117 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l’ente creditizio può:
a) considerare la frazione di fido garantita come concessa al garante e non al cliente, purché al fido non garantito concesso al garante sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito al fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83;
b) considerare la frazione del fido garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come concessa al terzo e non al cliente, se il fido è garantito da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita del fido sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio del fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83.
L’ente creditizio non applica il metodo di cui al primo comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza del fido e quella della protezione.
Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell’articolo 75, lettera a).";
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"2. Nei casi in cui l’ente creditizio applica il paragrafo 1, lettera a):";
29) l’articolo 119 è soppresso;
30) al capo 2 è aggiunta la seguente sezione:
"Sezione 7
Esposizioni sul rischio di credito trasferito
Art. 122 bis
1. Un ente creditizio che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all’ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 %.
Ai fini del presente articolo, per "mantenimento di un interesse economico netto" si intende:
a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % dell’importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, qualora tali esposizioni siano state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all’origine; o
d) il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.
L’interesse economico netto si misura all’origine ed è mantenuto in modo permanente. Non è soggetto ad attenuazioni del rischio di credito, a posizioni corte o a qualsiasi altra copertura. L’interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per le voci fuori bilancio.
Ai fini del presente articolo, per "in modo permanente" si intende che le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti non sono coperti o ceduti.
I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.
2. Quando un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o una società di partecipazione finanziaria comunitaria, o una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o della società di partecipazione finanziaria comunitaria collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o alla società di partecipazione finanziaria comunitaria le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da:
a) amministrazioni centrali o banche centrali;
b) amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri;
c) enti cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; o
d) banche multilaterali di sviluppo.
Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando gli enti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di enti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione; o
b) ai prestiti sindacati, ai crediti commerciali acquistati o ai credit default swaps, quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire una cartolarizzazione che rientra nell’ambito del disposto del paragrafo 1.
4. Prima di un investimento, e laddove opportuno in seguito, gli enti creditizi sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali, adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare:
a) le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 dai cedenti o dai promotori per precisare l’interesse economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella cartolarizzazione;
b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;
c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;
d) la reputazione e le perdite subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti dai cedenti o dai promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;
e) le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;
f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l’indipendenza dell’esperto incaricato della valutazione; e
g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla prestazione della posizione inerente a cartolarizzazione dell’ente creditizio.
Gli enti creditizi effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. A tal fine gli enti creditizi possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall’ECAI, purché gli enti creditizi possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell’investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.
5. Gli enti creditizi, che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all’affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti creditizi possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell’emittente e la qualità del credito, ma anche per le caratteristiche e la prestazione dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.
Gli enti creditizi hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un’operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla prestazione delle loro esposizioni verso l’operazione, quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all’operazione.
Quando gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 7 e al presente paragrafo non sono rispettati in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell’ente creditizio, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti impongano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1250 %) che, in assenza del presente paragrafo, si applicherebbe alle rispettive posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all’allegato IX, parte 4, e aumentano progressivamente il fattore di ponderazione del rischio a ogni violazione successiva delle disposizioni in materia di dovuta diligenza. Le autorità competenti tengono conto delle deroghe per talune cartolarizzazioni previste al paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione a una cartolarizzazione cui si applica il paragrafo 3.
6. Gli enti creditizi promotori e gli enti creditizi cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all’allegato V, punto 3, applicati alle esposizioni detenute in portafoglio. A tal fine, gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o sottoscrizioni siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione.
Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente paragrafo non sono rispettati, l’ente creditizio cedente non applica l’articolo 95, paragrafo 1, e l’ente creditizio cedente non è autorizzato ad escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.
7. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori il livello dell’impegno da essi assunto, in applicazione del paragrafo 1, di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.
8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1 gennaio 2011 o in data successiva. I paragrafi da 1 a 7 si applicano posteriormente al 31 dicembre 2014 alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti. Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.
9. Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:
a) i criteri generali e i metodi adottati per controllare il rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 entro il 31 dicembre 2010;
b) fatte salve le disposizioni di cui al capo 1, sezione 2, la descrizione succinta del risultato della valutazione della vigilanza e la descrizione delle misure imposte nei casi di inosservanza delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 constatati su base annuale a decorrere dal 31 dicembre 2011.
L’obbligo di cui al presente paragrafo è soggetto all’articolo 144, secondo comma.
10. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni anno alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti per la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne il presente articolo, comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi.";
31) l’articolo 129 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
"b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui agli articoli 123, 124, 136, al capo 5 e all’allegato V, in collaborazione con le autorità competenti interessate;
c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in cooperazione con le autorità competenti interessate, e se necessario, con le banche centrali, in preparazione delle situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti creditizi o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti definiti per facilitare la gestione delle crisi.
La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui alla lettera c) comprende le misure eccezionali di cui all’articolo 132, paragrafo 3, lettera b), l’elaborazione di valutazioni congiunte, l’attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico.";
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull’applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l’adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.
La decisione congiunta è presa entro quattro mesi dalla trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell’autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 123 e 124. La decisione congiunta tiene inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle controllate effettuato dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 123 e 124.
La decisione congiunta è contenuta in un documento e pienamente motivata ed è trasmessa dall’autorità di vigilanza su base consolidata all’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea. In caso di disaccordo, l’autorità di vigilanza su base consolidata consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria su richiesta di una delle altre autorità competenti. L’autorità di vigilanza su base consolidata può consultare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria di propria iniziativa.
Qualora le autorità competenti non pervengano a una decisione congiunta entro quattro mesi, la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, è adottata su base consolidata dall’autorità di vigilanza, tenuto debito conto della valutazione del rischio delle controllate effettuata dalle pertinenti autorità competenti.
La decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea, su base individuale o subconsolidata, tenuto debito conto dei pareri e delle riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata.
Le decisioni sono contenute in un documento e pienamente motivate e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nel periodo di quattro mesi. Il documento contenente la decisione è trasmesso dall’autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea.
Nel caso in cui il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sia stato consultato, tutte le autorità competenti tengono conto di tale parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da parere stesso.
La decisione congiunta di cui al primo comma e la decisione adottata dalle autorità competenti in assenza di una decisione comune sono riconosciute come determinanti e sono applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un’autorità competente responsabile della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2. In quest’ultimo caso l’aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dall’autorità competente che ha presentato la richiesta.
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora linee guida per la convergenza delle prassi di vigilanza in merito al processo di decisione congiunta di cui al presente paragrafo e in merito all’applicazione degli articoli 123, 124 e 136, paragrafo 2, al fine di facilitare le decisioni congiunte.";
32) l’articolo 130, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un’evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa al più presto le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest’obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all’autorità competente determinata conformemente all’articolo 129, paragrafo 1.
L’autorità di cui all’articolo 49, paragrafo 4, che viene a conoscenza di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa al più presto le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126.
Se possibile, l’autorità competente e l’autorità di cui all’articolo 49, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione definiti già esistenti.";
33) è inserito il seguente articolo:
"Art. 131 bis
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 129 e all’articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di compatibilità con il diritto comunitario, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.
I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:
a) scambiare informazioni;
b) accordarsi sull’affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;
c) definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell’articolo 124;
d) accrescere l’efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all’articolo 130, paragrafo 2, e all’articolo 132, paragrafo 2;
e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa comunitaria;
f) applicare le disposizioni dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in questo settore.
Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.
2. L’istituzione e il funzionamento dei collegi sono basati sugli accordi scritti di cui all’articolo 131, definiti dall’autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula linee guida in merito al funzionamento operativo dei collegi, anche in relazione all’articolo 42 bis, paragrafo 3.
Se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione 2, possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea e le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis, banche centrali ove opportuno, nonché le autorità competenti di paesi terzi.
L’autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un’attività del collegio. L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
La decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della rilevanza dell’attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all’articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui all’articolo 42 bis, paragrafo 2.
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica al comitato tutte le informazioni particolarmente rilevanti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.";
34) l’articolo 132 è così modificato:
a) al paragrafo 1, lettera d), il riferimento all’articolo 136 è sostituito dal riferimento all’articolo 136, paragrafo 1;
b) al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all’articolo 136 è sostituito dal riferimento all’articolo 136, paragrafo 1;
35) l’articolo 150 è così modificato:
a) al paragrafo 1, le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:
"k) l’elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio di cui agli allegati II e IV;
l) l’adeguamento delle disposizioni dell’allegato III e degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.";
b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all’articolo 113;"
36) all’articolo 153, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.";
37) all’articolo 154, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"8. Gli enti creditizi che entro il 31 dicembre 2010 non rispettano i limiti fissati all’articolo 66, paragrafo 1 bis, definiscono strategie e procedure riguardanti le misure necessarie per rimediare a questa situazione prima delle date fissate al paragrafo 9 del presente articolo.
Queste misure sono riesaminate conformemente all’articolo 124.
9. Gli strumenti che entro il 31 dicembre 2010 erano considerati equivalenti, conformemente al diritto nazionale, agli elementi di cui all’articolo 57, lettere a), b) e c), ma che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, lettera a), o non soddisfano i criteri fissati all’articolo 63 bis, sono considerati rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, lettera c bis), fino al 31 dicembre 2040, fatte salve le seguenti limitazioni:
a) fino al 20 % della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) dell’articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo tra i dieci e i vent’anni dopo il 31 dicembre 2010;
b) fino al 10 % della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) dell’articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo tra i venti e i trent’anni dopo il 31 dicembre 2010.
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia, fino al 31 dicembre 2010, l’emissione di tali strumenti.
10. Ai fini della sezione 5, le voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di istituzioni concessi prima del 31 dicembre 2009 continuano a essere soggetti allo stesso trattamento applicato a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, e dell’articolo 116, come vigenti anteriormente al 20 novembre 2009, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2012.
11. Fino al 31 dicembre 2012, il periodo di tempo di cui all’articolo 129, paragrafo 3, è di sei mesi.";
38) l’articolo 156 è sostituito dal seguente:
"Art. 156
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo in considerazione il contributo della Banca centrale europea, controlla periodicamente se la presente direttiva, considerata nella sua totalità, congiuntamente alla
Sulla base di tale analisi e tenendo in considerazione il contributo della Banca centrale europea, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione procede a un riesame integrale della presente direttiva per rispondere alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, incluso tra l’altro l’esame:
a) delle misure che mitighino le fluttuazioni del ciclo economico, tra cui la necessità che gli enti creditizi istituiscano ammortizzatori anticiclici in fasi di congiuntura positiva cui far ricorso nei periodi di flessione;
b) della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali nella presente direttiva; e
c) delle misure in aggiunta ai requisiti associati ai rischi per le istituzioni onde contribuire a frenare l’aumento dell’indebitamento nel sistema bancario.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle predette tematiche, corredata di eventuali proposte adeguate.
La Commissione presenta quanto prima, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di un’ulteriore riforma del sistema di vigilanza, ivi inclusi articoli pertinenti della presente direttiva, nonché opportune proposte legislative conformemente alla procedura applicabile ai sensi del trattato.
Entro il 1 gennaio 2011, la Commissione esamina i progressi realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nei modelli, frequenze e date di notifica uniformi di cui all’articolo 74, paragrafo 2. Alla luce di tale esame la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva e redige una relazione in merito, prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, e alla sua applicazione al microcredito, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte.
Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’articolo 113, paragrafo 4, e la questione se le esenzioni debbano essere o meno lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. Per quanto riguarda l’eliminazione potenziale della discrezione nazionale ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 4, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello dell’Unione europea, la revisione tiene conto in particolare dell’efficacia della gestione dei rischi di gruppo, assicurando al contempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata un’impresa di un gruppo.
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le misure intese a rafforzare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, tra cui i mercati dei credit default swap, anche imponendo una compensazione mediante una controparte centrale, e redige una relazione in merito, che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte.
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione sull’impatto previsto dell’articolo 122 bis e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. La Commissione redige la sua relazione previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. La relazione esamina, in particolare, se il requisito minimo di mantenimento di cui all’articolo 122 bis, paragrafo 1, soddisfi l’obiettivo di un migliore allineamento fra gli interessi dei cedenti e dei promotori e dei loro agenti promotori, rafforzando quindi la stabilità finanziaria e se un aumento del livello minimo di mantenimento, tenendo in considerazione gli sviluppi internazionali, sarebbe appropriato.
Entro il 1 gennaio 2012, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione e l’efficacia dell’articolo 122 bis alla luce dell’evoluzione dei mercati internazionali.";
39) l’allegato III è così modificato:
a) nella parte 1, al punto 5 è aggiunta la seguente frase:
"Conformemente al metodo di cui alla parte 6 del presente allegato (IMM), tutti i panieri di compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima dell’esposizione attesa (EE).";
b) nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. Un ente creditizio che acquisti derivati su crediti a copertura di un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un’esposizione al rischio di controparte può calcolare il proprio requisito patrimoniale per l’attività coperta in conformità dell’allegato VIII, parte 3, punti da 83 a 92, o, previa approvazione delle autorità competenti, conformemente all’allegato VII, parte 1, punto 4, o all’allegato VII, parte 4, punti da 96 a 104.
In questi casi, e quando non si applica l’opzione di cui all’allegato II, punto 11, seconda frase, della
Tuttavia, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito di controparte, l’ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un’esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della presente direttiva.";
c) nella parte 5, il punto 15 è sostituito dal seguente:
"15. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo paniere di copertura. I basket credit default swaps di tipo "nth to default" sono trattati come segue:
a) l’entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo "nth to default" è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo "nth to default" in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;
b) vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo "nth to default"; le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo "nth to default" non sono comprese nello stesso paniere di copertura;
c) il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato di tipo "nth to default" è pari allo 0,3 % per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3, e allo 0,6 % per gli altri titoli di debito.";
40) l’allegato V è così modificato:
a) Il punto 8 è sostituito dal seguente:
"8. I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali (quali, per esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi), sono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire in particolare che la sostanza economica dell’operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.";
b) il punto 14 è sostituito dal seguente:
"14. Sono applicate strategie, politiche, procedure e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su un insieme adeguato di orizzonti temporali, tra cui infragiornaliero, in modo da assicurare che gli enti creditizi mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Tali strategie, politiche, procedure e sistemi sono specificamente pensati per aree di attività, valute e soggetti e comprendono meccanismi adeguati per la ripartizione dei costi, dei vantaggi e dei rischi di liquidità.";
c) è inserito il seguente punto:
"14 bis. Le strategie, le politiche, le procedure e i sistemi di cui al punto 14 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell’ente creditizio e al livello di tolleranza al rischio fissato dall’organo di direzione, e riflettono l’importanza dell’ente creditizio in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti creditizi comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti aree di attività.";
d) il punto 15 è sostituito dai seguenti:
"15. Gli enti creditizi sviluppano metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le situazioni di finanziamento. Queste metodologie comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione.
16. Gli enti creditizi distinguono tra attività date in garanzia e attività non gravate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Essi tengono conto anche della persona giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, nonché della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporne tempestivamente.
17. Gli enti creditizi tengono conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all’eventuale trasferimento di liquidità e di attività non gravate tra i soggetti, sia all’interno che all’esterno del SEE.
18. Un ente creditizio prende in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzia in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l’accesso alle fonti di finanziamento. Queste disposizioni sono riviste regolarmente.
19. Sono considerati scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi, e le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento sono riesaminate regolarmente. A tal fine, sono esaminati scenari alternativi, in particolare le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo di cartolarizzazione (securitisation special purpose entity — SSPE) o di altri soggetti creati a scopi speciali, nei confronti dei quali l’ente creditizio agisce come promotore o ai quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.
20. Gli enti creditizi valutano l’impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all’ente creditizio, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Sono presi in considerazione orizzonti temporali diversi e condizioni di stress di vario grado.
21. Gli enti creditizi adeguano le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborano piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al punto 19.
22. Per fare fronte alle crisi di liquidità, gli enti creditizi organizzano piani di emergenza, elaborando strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità. Tali piani sono regolarmente verificati, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al punto 19, comunicati all’alta direzione e da questa approvati, affinché le politiche e le procedure interne possano essere adeguate di conseguenza.";
41) all’allegato IX, parte 3, sezione 2, è aggiunto il seguente punto:
"7 bis. Le autorità competenti provvedono, inoltre, ad adottare le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le valutazioni del merito del credito relative agli strumenti di finanza strutturata, l’ECAI si impegni a spiegare pubblicamente in che modo le prestazioni delle attività aggregate incidano sulle proprie valutazioni del merito di credito.";
42) l’allegato XI è così modificato:
a) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l’esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti creditizi, compresa l’elaborazione e l’analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;"
b) è inserito il seguente punto:
"1 bis. Ai fini del punto 1, lettera e), le autorità competenti effettuano ad intervalli regolari un’ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti creditizi e promuovono l’elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano tali valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti creditizi sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche debitamente conto dell’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati.";
43) all’allegato XII, parte 2, punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) informazioni succinte sulle condizioni contrattuali relative alle principali caratteristiche di ogni elemento dei fondi propri e dei relativi componenti, compresi gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), gli strumenti per i quali le disposizioni prevedono per l’ente creditizio un incentivo al riscatto, e gli strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9;
b) l’importo dei fondi propri di base, con indicazione separata di tutti gli elementi positivi e delle detrazioni; separatamente è pubblicato anche l’importo complessivo degli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), e degli strumenti per i quali le disposizioni prevedono per l’ente creditizio un incentivo al riscatto; in ciascuna delle predette pubblicazioni sono specificati gli strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9;".
Art. 2. Modifiche della
La
1) all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per "fondi propri di base" si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57 della
2) l’articolo 28 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento che soddisfano i criteri fissati all’articolo 20, paragrafi 2 o 3, della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della
b) il paragrafo 3 è soppresso;
3) all’articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse riconosciute siano soggette allo stesso trattamento di cui, rispettivamente, all’articolo 111, paragrafo 1, della
4) l’articolo 31 è così modificato:
a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l’esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati all’articolo 111, paragrafo 1, della
b) l’ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati all’articolo 111, paragrafo 1, della
b) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) gli enti comunicano ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all’articolo 111, paragrafo 1, della
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.";
5) all’articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Le autorità competenti stabiliscono le procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all’articolo 111, paragrafo 1, della
6) all’articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo:
"6. Alle imprese d’investimento si applicano i modelli, le frequenze e le date di notifica uniformi di cui all’articolo 74, paragrafo 2, della
7) all’articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Le disposizioni dell’articolo 42 bis, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), della
8) all’articolo 45, paragrafo 1, la data " 31 dicembre 2010" è sostituita dalla data " 31 dicembre 2014";
9) all’articolo 47, la data " 31 dicembre 2009" è sostituita dalla data " 31 dicembre 2010" e il riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato V della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato VIII;
10) all’articolo 48, paragrafo 1, la data " 31 dicembre 2010" è sostituita dalla data " 31 dicembre 2014".
Art. 3. Modifica della
All’articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) della
"a) gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera a), della
Art. 4. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2010.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 5. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 6. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU C 93 del 22.4.2009, pag. 3.
[3] Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
[4] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
[5] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
[6] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
[7] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[9] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[10] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
[] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1";