§ 18.3.32 - Direttiva 12 dicembre 1988, n. 627.
Direttiva (CEE) n. 88/627 del Consiglio relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:12/12/1988
Numero:627


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri sottopongono alla presente direttiva le persone fisiche e gli enti giuridici di diritto pubblico o privato che acquistano o cedono, direttamente o per interposta persona, una [...]
Art. 2.      Ai sensi della presente direttiva, per «acquisto di una partecipazione» si intende non soltanto l'acquisto di una partecipazione, ma altresì qualsiasi altro ottenimento di una partecipazione [...]
Art. 3.      Gli Stati membri possono assoggettare le persone fisiche, gli enti giuridici e le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ad obblighi più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva [...]
Art. 4.      1. Quando una persona fisica o un ente giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 acquista o cede una partecipazione in una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e in seguito a tale [...]
Art. 5.      Gli Stati membri prevedono che in occasione della prima assemblea generale di una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che abbia luogo più di tre mesi dopo la trasposizione della presente [...]
Art. 6.      Qualora l'acquirente o il cedente di una partecipazione importante, come definita all'articolo 4, faccia parte di un insieme di imprese tenute a stabilire, ai sensi della direttiva 83/349/CEE
Art. 7.      Per valutare se una persona fisica o un ente giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano tenuti ad effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 è [...]
Art. 8.      1. Ai sensi della presente direttiva si intende per «impresa controllata» ogni impresa nella quale una persona fisica o un ente giuridico:
Art. 9.      1. Le autorità competenti possono dispensare dalla dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, secondo la definizione [...]
Art. 10.      1. La società che ha ricevuto la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma deve a sua volta informarne quanto prima il pubblico in ciascuno degli Stati membri in cui le sue [...]
Art. 11.      A titolo eccezionale, le autorità competenti possono dispensare le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dall'obbligo di informare il pubblico, come definito all'articolo 10, qualora [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva e ne informano la Commissione, precisandone, se del caso, l'eventuale ripartizione [...]
Art. 13.      Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti sono quelle dello Stato membro alla cui legislazione sono soggette le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Art. 14.      1. Gli Stati membri stabiliscono che tutte le persone che esercitano o che hanno esercitato un'attività presso autorità competenti sono tenute al segreto professionale. In virtù di questo [...]
Art. 15.      Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate per l'eventualità in cui le persone fisiche o gli enti giuridici, così come le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non rispettino la presente [...]
Art. 16.      1. Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE ha anche il compito di:
Art. 17.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 18.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 18.3.32 - Direttiva 12 dicembre 1988, n. 627.

Direttiva (CEE) n. 88/627 del Consiglio relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.

(G.U.C.E. 17 dicembre 1988, n. L 348).

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri sottopongono alla presente direttiva le persone fisiche e gli enti giuridici di diritto pubblico o privato che acquistano o cedono, direttamente o per interposta persona, una partecipazione conforme ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che comporti una modifica nella detenzione dei diritti di voto di una società soggetta alla loro legislazione le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una o più borse valori situate o operanti in uno o più Stati membri.

     2. Quando l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, di cui al paragrafo 1, vengono effettuati tramite certificati rappresentativi di azioni, la presente direttiva si applica ai portatori di tali certificati e non ai loro emittenti.

     3. La presente direttiva non si applica all'acquisto e alla cessione di una partecipazione importante negli organismi di investimento collettivo.

     4. [1].

 

     Art. 2.

     Ai sensi della presente direttiva, per «acquisto di una partecipazione» si intende non soltanto l'acquisto di una partecipazione, ma altresì qualsiasi altro ottenimento di una partecipazione indipendentemente dal suo titolo o dal procedimento utilizzato, ivi compresa ogni partecipazione ottenuta in virtù dei casi previsti dall'articolo 7.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri possono assoggettare le persone fisiche, gli enti giuridici e le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ad obblighi più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva o ad obblighi supplementari purché essi si applichino in maniera generale a tutti gli acquirenti e cedenti e a tutte le società o a tutti gli acquirenti e cedenti e a tutte le società di un determinato tipo.

 

     Art. 4.

     1. Quando una persona fisica o un ente giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 acquista o cede una partecipazione in una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e in seguito a tale operazione la percentuale dei diritti di voto detenuti da tale persona o ente raggiunge o oltrepassa la soglia del 10%, 20%, 1/3, 50% e 2/3 o scende al di sotto di tale soglia, tale persona o ente giuridico deve informare la società e

contemporaneamente la o le autorità competenti di cui all'articolo 13, entro sette giorni di calendario, della percentuale dei diritti di voto da essa detenuti dopo l'acquisto o la cessione. Gli Stati membri possono non applicare:

     - le soglie del 20% e di 1/3 allorché applicano una sola soglia del 25%;

     - la soglia di 2/3 allorché applicano una soglia del 75%. Il termine di sette giorni di calendario inizia a decorrere dal momento in cui la persona o l'ente che detiene la partecipazione importante ha avuto conoscenza dell'acquisto o della cessione o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che l'informazione della società debba avvenire anche in relazione alla percentuale del capitale detenuto da una persona fisica o un ente giuridico.

     2. Gli Stati membri, se necessario, fissano nella propria legislazione, ed in base ad essa, le modalità con cui i diritti di voto da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono portati a conoscenza delle persone fisiche o degli enti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri prevedono che in occasione della prima assemblea generale di una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che abbia luogo più di tre mesi dopo la trasposizione della presente direttiva nel diritto nazionale le persone fisiche o gli enti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1 debbono informare la società e contemporaneamente la o le autorità competenti allorché detengano il 10% o più dei diritti di voto, precisando la percentuale dei diritti di voto effettivamente detenuta, salvo se dette persone fisiche o detti enti giuridici abbiano già fatto una dichiarazione conformemente all'articolo 4.

     Nel mese successivo all'assemblea generale, il pubblico viene informato di tutte le partecipazioni pari o superiori al 10%, alle condizioni previste dall'articolo 10.

 

     Art. 6.

     Qualora l'acquirente o il cedente di una partecipazione importante, come definita all'articolo 4, faccia parte di un insieme di imprese tenute a stabilire, ai sensi della direttiva 83/349/CEE [1], dei conti consolidati, l'acquirente o il cedente è esentato dall'obbligo di effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 se viene effettuata dall'impresa madre o, quando l'impresa madre è essa stessa un'impresa figlia, dall'impresa madre di quest'ultima.

 

     Art. 7.

     Per valutare se una persona fisica o un ente giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano tenuti ad effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 è opportuno assimilare ai diritti di voto da essi detenuti:

     - i diritti di voto detenuti in nome proprio da altre persone, per conto di tale persona o ente;

     - i diritti di voto detenuti dalle imprese controllate da tale persona o ente;

     - i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione della società in questione;

     - i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente o con una delle imprese controllate da tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;

     - i diritti di voto connessi con le azioni detenute da tale persona o ente che sono depositati in garanzia, sempreché il depositario detenga i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli; in tal caso essi vengono assimilati ai diritti di voto che quest'ultimo detiene;

     - i diritti di voto connessi con le azioni di cui tale persona o ente ha l'usufrutto;

     - i diritti di voto che tale persona o ente o una delle altre persone o degli altri enti di cui ai trattini precedenti può acquistare, di propria iniziativa, in virtù di un accordo formale; in questo caso, le informazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1 sono fornite alla data dell'accordo;

     - i diritti di voto connessi con le azioni depositate presso tale persona o ente e che possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona o ente in assenza di istruzioni specifiche dei detentori.

     Qualora una persona o un ente possa esercitare in una società diritti di voto di cui al primo comma, ultimo trattino e l'insieme di tali diritti di voto in connessione con gli altri diritti di voto che tale persona o ente detiene in questa società raggiunga o superi una delle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, che tale persona o ente è obbligato soltanto ad informare la società entro un termine di ventun giorni di calendario prima dell'assemblea generale della società.

 

     Art. 8.

     1. Ai sensi della presente direttiva si intende per «impresa controllata» ogni impresa nella quale una persona fisica o un ente giuridico:

     a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, ovvero

     b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socia di tale impresa, ovvero

     c) è azionista o socia e esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di questa ultima.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre devono essere sommati i diritti di qualsiasi altra impresa controllata nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'impresa controllata.

 

     Art. 9.

     1. Le autorità competenti possono dispensare dalla dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, secondo la definizione dell'articolo 4, da parte di un operatore su titoli professionista, sempreché questo ultimo effettui tale acquisto o cessione in qualità di operatore su titoli professionista e non utilizzi l'acquisto per ingerirsi nella gestione della società in questione.

     2. Le autorità competenti prescrivono che l'operatore su titoli professionista di cui al paragrafo 1 sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o che sia autorizzato o controllato da un'autorità competente di cui all'articolo 12.

 

     Art. 10.

     1. La società che ha ricevuto la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma deve a sua volta informarne quanto prima il pubblico in ciascuno degli Stati membri in cui le sue azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori, comunque non oltre nove giorni di calendario dopo aver ricevuto la dichiarazione.

Uno Stato membro può prevedere che l'informazione del pubblico, di cui al primo comma, sia assicurata non dalla società ma dall'autorità competente e, eventualmente, in cooperazione con la società.

     2. L'informazione di cui al paragrafo 1 deve essere pubblicata in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro o negli Stati membri interessati oppure essere messa a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione in tali Stati o con altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti. Dette informazioni devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali oppure in una di esse o in un'altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione la o le lingue ufficiali o l'altra lingua siano d'uso comune in materia finanziaria e accettate dalle autorità competenti.

 

     Art. 11.

     A titolo eccezionale, le autorità competenti possono dispensare le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dall'obbligo di informare il pubblico, come definito all'articolo 10, qualora ritengano che la divulgazione dell'informazione in questione sarebbe contraria all'interesse pubblico e recherebbe grave danno alle società interessate, sempre che in questo ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva e ne informano la Commissione, precisandone, se del caso, l'eventuale ripartizione delle competenze.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari all'adempimento del loro compito.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri si forniscono reciprocamente la cooperazione necessaria all'adempimento del loro compito e si scambiano tutte le informazioni utili a tal fine.

 

     Art. 13.

     Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti sono quelle dello Stato membro alla cui legislazione sono soggette le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati membri stabiliscono che tutte le persone che esercitano o che hanno esercitato un'attività presso autorità competenti sono tenute al segreto professionale. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta a titolo professionale può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.

     2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Le informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.

     3. L'autorità competente che, in virtù del paragrafo 2, riceve informazioni riservate può usarle esclusivamente per l'assolvimento del suo compito.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate per l'eventualità in cui le persone fisiche o gli enti giuridici, così come le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non rispettino la presente direttiva.

 

     Art. 16.

     1. Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE ha anche il compito di:

     a) consentire una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che l'applicazione della presente direttiva può suscitare e sui quali risultino utili scambi di opinioni;

     b) agevolare la concertazione tra gli Stati membri relativamente agli obblighi più rigorosi o supplementari che questi ultimi possono esigere conformemente all'articolo 3, per pervenire ad un ravvicinamento degli obblighi imposti in tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato;

     c) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o sulle modifiche da apportare alla presente direttiva.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 


[1] Modifica l'Allegato della Direttiva (CEE) 5 marzo 1979, n. 279.