Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.1 questioni generali |
Data: | 01/07/2010 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Campo d’applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Obblighi generali in materia di procedure e di organizzazione |
Art. 5. Risorse |
Art. 6. Gestione dei reclami |
Art. 7. Elaborazione elettronica dei dati |
Art. 8. Procedure contabili |
Art. 9. Controllo esercitato dall’alta dirigenza e dalla funzione di vigilanza |
Art. 10. Funzione permanente di controllo della conformità |
Art. 11. Funzione permanente di audit interno |
Art. 12. Funzione permanente di gestione dei rischi |
Art. 13. Operazioni personali |
Art. 14. Registrazione delle operazioni di portafoglio |
Art. 15. Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso |
Art. 16. Obblighi in materia di tenuta dei registri |
Art. 17. Criteri per l’individuazione dei conflitti di interesse |
Art. 18. Politica di gestione dei conflitti di interesse |
Art. 19. Indipendenza nella gestione dei conflitti |
Art. 20. Gestione delle attività che fanno sorgere conflitti di interessi pregiudizievoli |
Art. 21. Strategie per l’esercizio dei diritti di voto |
Art. 22. Dovere di agire nell’interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote |
Art. 23. Obblighi di diligenza dovuta |
Art. 24. Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso |
Art. 25. Esecuzione delle decisioni di negoziazione a nome dell’OICVM gestito |
Art. 26. Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto dell’OICVM |
Art. 27. Principi generali |
Art. 28. Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione |
Art. 29. Tutela degli interessi degli OICVM |
Art. 30. Elementi relativi alle procedure che devono essere seguite dalle parti dell’accordo |
Art. 31. Elementi relativi allo scambio di informazioni e agli obblighi in materia di riservatezza e di riciclaggio dei proventi di attività illecite |
Art. 32. Elementi relativi alla designazione dei terzi |
Art. 33. Elementi relativi a eventuali modifiche e alla cessazione dell’accordo |
Art. 34. Legge applicabile |
Art. 35. Trasmissione elettronica delle informazioni |
Art. 36. Ambito di applicazione dell’accordo |
Art. 37. Accordo interservizi |
Art. 38. Politica di gestione dei rischi |
Art. 39. Valutazione, sorveglianza e riesame della politica di gestione dei rischi |
Art. 40. Misurazione e gestione dei rischi |
Art. 41. Calcolo dell’esposizione complessiva |
Art. 42. Metodo degli impegni |
Art. 43. Rischio di controparte e concentrazione di emittenti |
Art. 44. Procedura di valutazione del valore degli strumenti derivati OTC |
Art. 45. Informativa sugli strumenti derivati |
Art. 46. Attuazione |
Art. 47. Entrata in vigore |
Art. 48. Destinatari |
§ 18.1.19 - Direttiva 1 luglio 2010, n. 43.
Direttiva n. 2010/43/UE della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione
(G.U.U.E. 10 luglio 2010, n. L 176)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Occorre che le norme e la terminologia in materia di requisiti organizzativi, di conflitti di interesse e di regole di condotta siano allineate il più possibile alle norme introdotte nel settore dei servizi finanziari dalla
(2) È opportuno adottare dette norme tramite una direttiva per permettere l’adeguamento delle misure di esecuzione alle specificità dei mercati e dei sistemi giuridici propri di ogni Stato membro. La direttiva garantirà anche il massimo livello di uniformità con il regime creato dalla
(3) Pur avendo una pertinenza generale per tutte le società di gestione, i principi definiti nella presente direttiva sono abbastanza flessibili da consentire che la loro applicazione e la vigilanza sull’applicazione da parte delle autorità competenti siano proporzionate e tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività delle società di gestione, della diversità delle società rientranti nel campo di applicazione della
(4) Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, occorre che le società di gestione possano affidare a terzi l’esercizio di alcune delle loro attività. Occorre pertanto che le misure di esecuzione vadano lette conformemente. È opportuno in particolare che le società di gestione esercitino la diligenza dovuta per determinare se, tenuto conto della natura delle funzioni affidate ai terzi, l’impresa che esercita dette attività possa essere considerata qualificata e capace di svolgere dette funzioni. Pertanto occorre che il terzo soddisfi tutti i requisiti in materia di organizzazione e di conflitti di interesse relativi all’attività da svolgere. Occorre inoltre che la società di gestione verifichi se il terzo ha adottato le misure idonee per conformarsi ai predetti obblighi e ne controlli l’effettiva osservanza. Quando il delegato è responsabile dell’applicazione delle norme che disciplinano le attività delegate, occorre che alle attività di controllo delle attività delegate si applichino obblighi equivalenti in materia di organizzazione e di conflitti di interessi. Occorre che nel processo di diligenza dovuta la società di gestione possa tenere conto del fatto che il terzo a cui sono delegate le attività è spesso soggetto alla
(5) Per evitare che le società di gestione e le società di investimento che non hanno designato società di gestione siano assoggettate a norme diverse, occorre che queste ultime siano soggette alle stesse regole di condotta e alle stesse disposizioni in materia di conflitti di interesse e di gestione dei rischi cui sono soggette le società di gestione. Pertanto, per buona pratica, le norme della presente direttiva sulle procedure amministrative e i meccanismi di controllo interno si applicano sia alle società di gestione che alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione, tenendo conto del principio di proporzionalità.
(6) La
(7) Occorre che le società di gestione si dotino delle risorse necessarie, in particolare di personale in possesso delle competenze, delle conoscenze e dell’esperienza adeguate per l’esercizio delle rispettive funzioni.
(8) Per quanto riguarda la sicurezza delle procedure di elaborazione dei dati e l’obbligo di ricostruzione di tutte le operazioni riguardanti l’OICVM, occorre che le società di gestione si dotino di dispositivi che consentano la registrazione rapida e corretta di tutte le operazione eseguite a nome dell’OICVM.
(9) La contabilità è uno dei settori chiave dell’amministrazione degli OICVM. È pertanto di fondamentale importanza che le procedure contabili siano ulteriormente precisate nella normativa di esecuzione. Pertanto, occorre che la presente direttiva affermi i principi dell’individuazione diretta di tutte le attività e le passività di un OICVM o dei suoi comparti di investimento e della separazione dei conti. È inoltre opportuno che quando esistono diverse categorie di azioni (ad esempio, in funzione del livello delle spese di gestione), sia possibile estrarre direttamente dai conti il valore patrimoniale netto delle diverse categorie.
(10) Una ripartizione chiara delle responsabilità tra l’alta dirigenza e la funzione di vigilanza è essenziale per l’applicazione di meccanismi di controllo interno appropriati, come disposto dalla
(11) Per assicurare che le società di gestione siano dotate di un meccanismo di controllo adeguato, sono necessarie una funzione permanente di controllo della conformità e una funzione di audit interno. Occorre che la funzione di controllo della conformità sia concepita in modo che consenta di individuare ogni possibile rischio che la società di gestione non riesca a rispettare gli obblighi che le incombono ai sensi della
(12) È necessario che le società di gestione godano di un certo grado di flessibilità nella strutturazione dell’organizzazione della gestione del rischio. Quando non è né adeguato né proporzionato dotarsi di una funzione distinta di gestione dei rischi, occorre tuttavia che la società di gestione possa dimostrare che misure di tutela specifiche contro i conflitti di interesse permettono l’esercizio indipendente delle attività di gestione dei rischi.
(13) La
(14) La
(15) La
(16) È opportuno che le società di gestione siano tenute a istituire, applicare e mantenere una strategia efficace ed adeguata per l’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti dagli OICVM da esse gestiti, al fine di assicurare che i diritti vengano esercitati nell’interesse esclusivo degli OICVM. Occorre che le informazioni relative alla strategia e alla sua applicazione siano messe gratuitamente a disposizione degli investitori, anche tramite un sito web. A seconda dei casi, in determinate circostanze si può considerare la decisione di non esercitare i diritti di voto ad esclusivo beneficio dell’OICVM, in funzione della strategia di investimento da esso perseguita. Tuttavia, è opportuno che non venga esclusa la possibilità che una società di investimento voti direttamente o impartisca specifiche istruzioni di voto alla sua società di gestione.
(17) Occorre che l’obbligo di informare l’alta dirigenza o altro organo interno competente della società di gestione affinché prendano le decisioni necessarie non pregiudichi il dovere delle società di gestione e dell’OICVM di segnalare, ad esempio nei loro rapporti periodici, le situazioni per le quali le disposizioni organizzative o amministrative in materia di conflitti di interesse sono state insufficienti a prevenire con ragionevole certezza il rischio di pregiudizio. È opportuno che nelle relazioni venga illustrata e motivata la decisione presa dalla società di gestione (anche nel caso in cui sia stata presa la decisione di non agire), tenendo conto delle politiche e delle procedure interne adottate per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse.
(18) La
(19) Occorre che le società di gestione agiscano nell’interesse degli OICVM che gestiscono anche quando eseguono direttamente gli ordini di negoziazione per conto degli OICVM o quando trasmettono gli ordini a terzi. Quando eseguono ordini per conto degli OICVM, occorre che le società di gestione adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere con regolarità il migliore risultato possibile per gli OICVM, tenuto conto del prezzo, del costo, della rapidità, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione e della natura dell’ordine, o di qualsiasi altra considerazione relativa all’esecuzione dell’ordine.
(20) Per assicurare che le società di gestione agiscano con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’interesse degli OICVM che gestiscono, come richiesto dalla
(21) Occorre vietare alcune spese, commissioni o benefici non monetari che possono essere versati ad o da una società di gestione, nella misura in cui possono avere un impatto sul rispetto dell’obbligo imposto alle società di gestione dalla
(22) Le attività transfrontaliere della società di gestione creano nuove sfide per la relazione tra la società di gestione e il depositario dell’OICVM. Per assicurare la necessaria certezza del diritto, occorre che la presente direttiva specifichi i principali elementi dell’accordo tra il depositario dell’OICVM e la società di gestione, qualora la società di gestione sia stabilita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM. Al fine di assicurare che l’accordo sia adeguato agli scopi che persegue, è necessario prevedere norme sui conflitti di interesse che deroghino agli articoli 3 e 4 del
(23) La
(24) La valutazione, la sorveglianza e il riesame periodici della politica di gestione dei rischi delle società di gestione sono anche un criterio per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi. Questo criterio include anche il riesame dell’efficienza delle misure adottate per risolvere eventuali carenze della procedura di gestione dei rischi.
(25) In quanto elemento essenziale dei criteri di valutazione dell’adeguatezza delle procedure di gestione dei rischi, occorre che le società di gestione adottino tecniche proporzionate ed efficaci di misurazione dei rischi che consentano di misurare in ogni momento i rischi a cui gli OICVM da esse gestiti sono o potrebbero essere esposti. Quest’obbligo è basato su prassi comuni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri. Esse includono sia misure quantitative (per quanto riguarda i rischi quantificabili) che metodi qualitativi. Occorre che i sistemi di elaborazione elettronica dei dati e gli strumenti utilizzati per il calcolo delle misure quantitative siano integrati gli uni con gli altri o con i programmi di front office e di contabilità. Occorre che le tecniche di misurazione dei rischi permettano una valutazione adeguata dei rischi in periodi di crescente instabilità dei mercati e siano riesaminate ogni qualvolta sia necessario nell’interesse dei detentori di quote. Occorre inoltre che esse consentano una valutazione adeguata della concentrazione e dell’interazione dei rischi pertinenti a livello di portafoglio.
(26) L’obiettivo di un sistema di gestione dei rischi funzionante è il rispetto da parte delle società di gestione dei limiti di investimento fissati dalla
(27) Nel fissare detti criteri è necessario che la presente direttiva chiarisca le modalità di calcolo dell’esposizione complessiva, ivi compreso tramite l’utilizzo del metodo degli impegni, del metodo del valore a rischio o di metodologie avanzate di misurazione dei rischi. Occorre anche che essa fissi i principali elementi della metodologia che le società di gestione dovranno applicare per il calcolo del rischio di controparte. Nell’applicare dette norme, occorre tener conto delle condizioni di utilizzo delle metodologie, tra cui i principi da applicare ai contratti di garanzia finanziaria per ridurre l’esposizione degli OICVM al rischio di controparte, nonché l’uso dei meccanismi di copertura e di compensazione, sviluppati dalle autorità competenti in seno al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
(28) Conformemente alla
(29) La
(30) È stato consultato per un parere tecnico il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con
(31) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva fissa norme di esecuzione della
1) che specificano le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi per ridurre al minimo i conflitti di interesse conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera b);
2) che fissano i criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessarie, nel migliore interesse degli OICVM, e i criteri per determinare le tipologie di conflitti di interesse specificando i principi richiesti per assicurare che le risorse siano utilizzate in modo efficace e definendo le misure da adottare per individuare, prevenire, gestire o rendere noti conflitti di interesse conformemente all’articolo 14, paragrafi 1 e 2;
3) relative ai dettagli da includere nell’accordo tra il depositario e la società di gestione, di cui all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 33, paragrafo 5; e
4) relative alla procedura di gestione dei rischi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, in particolare i criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione e la politica e le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi, le procedure e le tecniche di misurazione e di gestione dei rischi connesse a detti criteri.
Art. 2. Campo d’applicazione
1. La presente direttiva si applica alle società di gestione che esercitano l’attività di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della
Il capo V della presente direttiva si applica anche ai depositari che esercitano le loro funzioni conformemente alle disposizioni del capo IV e del capo V, sezione 3, della
2. Le disposizioni del presente capo, del capo II, articolo 12, e dei capi III, IV e VI si applicano, mutatis mutandis alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della
In questo caso, per "società di gestione" si intende "società di investimento".
Art. 3. Definizioni
Ai fini della presente direttiva, in aggiunta alle definizioni della
1) "cliente": ogni persona fisica o giuridica, o qualsiasi altro soggetto, ivi compresi gli OICVM, a cui una società di gestione fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli o i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della
2) "detentore di quote": ogni persona fisica o giuridica che detenga una o più quote di un OICVM;
3) "soggetto rilevante": in relazione alla società di gestione, uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) amministratore, socio o equivalente, o dirigente della società di gestione;
b) dipendente della società di gestione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della società di gestione, e che partecipa all’esercizio, da parte della società di gestione, dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
c) persona fisica partecipante direttamente alla fornitura di servizi alla società di gestione, nel quadro di un contratto di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte della società di gestione dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
4) "alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto la società di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della
5) "consiglio di amministrazione": il consiglio di amministrazione della società di gestione;
6) "funzione di vigilanza": persone o organismi interessati responsabili della vigilanza dell’alta dirigenza e della valutazione e del riesame periodici dell’adeguatezza e dell’efficacia delle procedure di gestione dei rischi e delle politiche, modalità e procedure applicate per rispettare gli obblighi imposti dalla
7) "rischio di controparte": il rischio di perdita per l’OICVM risultante dal fatto che la controparte in un’operazione possa essere nell’incapacità di adempiere le proprie obbligazioni prima del regolamento definitivo del flusso di liquidità dell’operazione;
8) "rischio di liquidità": il rischio che una posizione nel portafoglio dell’OICVM non possa essere venduta, liquidata o chiusa limitando i costi ed entro un lasso di tempo sufficientemente breve, per cui risulta compromessa la capacità dell’OICVM di conformarsi in qualsiasi momento all’articolo 84, paragrafo 1, della
9) "rischio di mercato": il rischio di perdita per l’OICVM derivante da fluttuazioni del valore di mercato delle posizioni del portafoglio dell’OICVM imputabili all’evoluzione delle variabili di mercato, quali i tassi di interesse, i tassi di cambio, le quotazioni delle azioni e i prezzi delle materie prime, o il merito di credito di un emittente;
10) "rischio operativo": il rischio di perdita per l’OICVM derivante dall’insufficienza delle procedure interne e dalle carenze legate alle persone e ai sistemi della società di gestione, o da eventi esterni, tra cui il rischio legale e il rischio di documentazione, nonché il rischio derivante dalle procedure di negoziazione, di regolamento e di valutazione applicate per conto dell’OICVM.
L’espressione "consiglio di amministrazione" di cui alla definizione del primo comma, punto 5, non comprende il consiglio di vigilanza, nei casi in cui le società di gestione hanno una struttura duale composta da un consiglio di amministrazione e da un consiglio di vigilanza.
CAPO II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MECCANISMO DI CONTROLLO
[Art. 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della
SEZIONE 1
Principi generali
Art. 4. Obblighi generali in materia di procedure e di organizzazione
1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione il rispetto dei seguenti obblighi:
a) istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b) assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
c) istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno concepiti per assicurare il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società di gestione;
d) istituire, applicare e mantenere modalità efficienti di informativa interna e di comunicazione delle informazioni a tutti i livelli pertinenti della società di gestione nonché il flusso di informazioni con eventuali terze parti;
e) conservare registrazioni adeguate e ordinate dell’attività dell’impresa e della sua organizzazione interna.
Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere un’idonea politica di continuità dell’attività, che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure contabili che consentano loro di fornire tempestivamente, in caso di richiesta da parte dell’autorità competente, relazioni finanziarie che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di controllare e valutare con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da loro istituiti conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e di adottare le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Art. 5. Risorse
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite.
2. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione siano dotate delle necessarie risorse e competenze per esercitare un effettivo controllo delle attività svolte da terzi sulla base di un accordo con la società di gestione, in special modo per quanto riguarda la gestione dei rischi connessi ai predetti accordi.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple a soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale una qualsiasi di tali funzioni.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.
SEZIONE 2
Procedure amministrative e contabili
Art. 6. Gestione dei reclami
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere procedure efficaci e trasparenti per trattare in maniera rapida e ragionevole i reclami degli investitori.
2. Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino la registrazione di ogni reclamo e delle misure adottate per darvi soluzione.
3. Gli investitori possono presentare reclami a titolo gratuito. Le informazioni riguardanti le procedure di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione degli investitori a titolo gratuito.
Art. 7. Elaborazione elettronica dei dati
1. Gli Stati membri prescrivono alla società di gestione di adottare opportune disposizioni per dotarsi di sistemi elettronici idonei che consentano una registrazione corretta e tempestiva di ogni operazione di portafoglio o di ogni ordine di sottoscrizione o di rimborso al fine di rispettare gli articoli 14 e 15.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare un elevato livello di sicurezza della procedura di elaborazione elettronica dei dati, nonché, laddove appropriato, l’integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.
Art. 8. Procedure contabili
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare l’applicazione delle politiche e delle procedure contabili di cui all’articolo 4, paragrafo 4, per assicurare la tutela dei detentori di quote.
La contabilità dell’OICVM viene tenuta in modo che sia possibile individuare direttamente in ogni momento tutte le attività e le passività dell’OICVM.
L’OICVM che ha vari comparti di investimento tiene conti separati per ogni comparto.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere politiche e procedure contabili, conformemente alle norme contabili dello Stato membro di origine dell’OICVM, per assicurare che il valore patrimoniale netto di ogni OICVM venga calcolato accuratamente, sulla base dei conti, e che gli ordini di sottoscrizione e di rimborso possano essere correttamente eseguiti a tale valore.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire procedure appropriate per assicurare la valutazione corretta e accurata delle attività e passività degli OICVM, conformemente alle norme applicabili menzionate all’articolo 85 della
SEZIONE 3
Meccanismi di controllo interno
Art. 9. Controllo esercitato dall’alta dirigenza e dalla funzione di vigilanza
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare, nell’attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di assicurare che la società di gestione si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della
2. La società di gestione assicura che la propria alta dirigenza:
a) sia responsabile dell’attuazione della politica generale di investimento per ogni OICVM gestito, quale definita, laddove appropriato, nel prospetto, nel regolamento del fondo e nei documenti costituitivi della società di investimento;
b) sorvegli l’approvazione delle strategie di investimento per ogni OICVM gestito;
c) sia responsabile di assicurare che la società di gestione sia dotata di una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità, di cui all’articolo 10, anche se la funzione è esercitata da terzi;
d) assicuri e verifichi periodicamente che la politica generale di investimento, le strategie di investimento e i limiti dei rischi di ogni OICVM gestito siano applicati correttamente ed effettivamente e siano rispettati, anche se la funzione di gestione dei rischi è esercitata da terzi;
e) approvi e riesamini periodicamente l’adeguatezza delle procedure interne per l’adozione delle decisioni di investimento per ogni OICVM gestito, in modo da assicurare che le decisioni siano in linea con le strategie di investimento approvate;
f) approvi e riesamini periodicamente la politica di gestione dei rischi e le disposizioni, le procedure e le tecniche per l’attuazione di detta politica, di cui all’articolo 38, tra cui il sistema di limiti dei rischi per ogni OICVM gestito.
3. La società di gestione assicura che la propria alta dirigenza e, laddove appropriato, la propria funzione di vigilanza:
a) valutino e riesaminino periodicamente l’efficacia delle politiche, delle disposizioni e delle procedure messe in atto per rispettare gli obblighi imposti dalla
b) adottino opportune misure per rimediare alle carenze.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che l’alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte su questioni attinenti l’osservanza della normativa, l’audit interno e la gestione dei rischi, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
5. Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino che la loro alta dirigenza riceva su base regolare relazioni sull’attuazione delle strategie di investimento e sulle procedure interne di adozione delle decisioni di investimento di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e).
6. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la funzione di vigilanza, qualora esista, riceva regolarmente relazioni scritte sulle stesse materie di cui al paragrafo 4.
Art. 10. Funzione permanente di controllo della conformità
1. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione istituiscano, applichino e mantengano politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla
Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e mantenere una funzione permanente di controllo della conformità efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della società di gestione;
b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell’esercizio delle attività ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono alla società di gestione in virtù della
3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di assolvere alle sue funzioni con correttezza e indipendenza, le società di gestione assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la funzione di controllo della conformità deve disporre dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e avere accesso alle informazioni pertinenti;
b) deve essere nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, il quale è responsabile dell’adempimento degli obblighi e della trasmissione frequente, almeno una volta all’anno, all’alta dirigenza di relazioni su questioni attinenti all’osservanza della normativa, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze;
c) i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non devono partecipare alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare;
d) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non deve comprometterne l’obiettività e non deve essere tale per cui sia probabile che ne comprometta l’obiettività.
Tuttavia, la società di gestione è esentata dagli obblighi di cui al primo comma, lettera c) o d), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività e della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate, l’obbligo non è proporzionato e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace.
Art. 11. Funzione permanente di audit interno
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività della società, nonché la natura e la gamma delle attività di gestione collettiva di portafogli esercitate nel quadro di tale attività, di istituire e mantenere una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività della società di investimento.
2. La funzione di audit interno di cui al paragrafo 1 ha le seguenti responsabilità:
a) adottare, applicare e mantenere un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi della società di gestione;
b) formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);
c) verificare l’osservanza delle raccomandazioni di cui alla lettera b);
d) presentare relazioni sulle questioni relative all’audit interno, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4.
Art. 12. Funzione permanente di gestione dei rischi
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e mantenere una funzione permanente di gestione dei rischi.
2. La funzione permanente di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1 è gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle unità operative.
Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a derogare a tale obbligo quando la deroga è appropriata e proporzionata tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività della società di gestione e dell’OICVM da essa gestito.
La società di gestione deve essere in grado di dimostrare che sono state adottate opportune salvaguardia contro eventuali conflitti di interesse in modo da consentire l’esercizio indipendente delle attività di gestione dei rischi e che le procedure di gestione dei rischi da essa attuate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 51 della
3. La funzione permanente di gestione dei rischi:
a) attua le politiche e le procedure di gestione dei rischi;
b) assicura il rispetto del sistema di limiti dei rischi dell’OICVM, tra cui i limiti di legge in materia di esposizione complessiva e di rischio di controparte, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43;
c) assiste il consiglio di amministrazione nella determinazione del profilo di rischio di ogni OICVM gestito;
d) trasmette relazioni periodiche al consiglio di amministrazione e, se esistente, alla funzione di vigilanza per quanto riguarda:
i) la corrispondenza tra i livelli attuali di rischio sostenuti da ogni OICVM gestito e il profilo di rischio concordato per l’OICVM;
ii) il rispetto da parte di ogni OICVM gestito dei pertinenti sistemi di limiti dei rischi;
iii) l’adeguatezza e l’efficacia della procedura di gestione dei rischi, indicando in particolare se sono state adottate adeguate misure correttive in caso di carenze;
e) trasmette relazioni periodiche all’alta dirigenza per illustrare il livello attuale di rischio incorso da ogni OICVM gestito e ogni violazione effettiva o prevedibile dei relativi limiti, in modo da consentire l’adozione di azioni rapide e opportune;
f) riesamina e sostiene, laddove appropriato, le disposizioni e le procedure per la valutazione degli strumenti derivati OTC di cui all’articolo 44.
4. La funzione permanente di gestione dei rischi è dotata della necessaria autorità e del necessario accesso a tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 3.
Art. 13. Operazioni personali
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare, applicare e mantenere disposizioni adeguate per impedire le attività elencate di seguito ai soggetti rilevanti partecipanti in attività che potrebbero generare conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della
a) realizzare operazioni personali corrispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:
i) al soggetto è fatto divieto di effettuare operazioni personali ai sensi della
ii) le operazioni comportano l’abuso o la non corretta divulgazione di informazioni riservate;
iii) le operazioni sono in conflitto, o vi è la probabilità che entrino in conflitto, con gli obblighi che incombono alla società di gestione in virtù della
b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, a realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del presente paragrafo, lettera a), o dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a) o b), della
c) fatto salvo l’articolo 3, lettera a), della
i) realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del presente paragrafo, lettera a), o dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a) o b), della
ii) consigliare o sollecitare un’altra persona a realizzare dette operazioni.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo da assicurare in particolare che:
a) tutti i soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla società di gestione in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente al paragrafo 1;
b) la società di gestione venga informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano alla società di gestione di individuare tali operazioni;
c) le operazioni personali notificate alla società di gestione o da essa individuate vengano registrate, con l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione.
Ai fini del primo comma, lettera b), qualora determinate attività siano svolte da terzi, la società di gestione assicura che il terzo che svolge l’attività conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni alla società di gestione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:
a) le operazioni personali eseguite nel quadro di un servizio di gestione discrezionale del portafoglio, che non preveda una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita;
b) le operazioni personali in OICVM o quote di organismi di investimento collettivo che siano soggette a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano realizzate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, "operazione personale" ha lo stesso significato di cui all’articolo 11 della
Art. 14. Registrazione delle operazioni di portafoglio
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare per ogni operazione di portafoglio relativa a OICVM che venga effettuata immediatamente la registrazione di informazioni sufficienti per ricostruire i dettagli dell’ordine e dell’operazione eseguita.
2. La registrazione di cui al paragrafo 1 include:
a) il nome o la denominazione dell’OICVM e della persona che agisce per conto dell’OICVM;
b) i dettagli necessari per individuare gli strumenti n questione;
c) il quantitativo;
d) la tipologia dell’ordine o dell’operazione;
e) il prezzo;
f) per gli ordini, la data e l’ora esatta della trasmissione dell’ordine e il nome o altra denominazione della persona a cui l’ordine è stato trasmesso o, per le operazioni, la data e l’ora esatta della decisione di negoziazione e di esecuzione dell’operazione;
g) il nome della persona che ha trasmesso l’ordine o eseguito l’operazione;
h) se applicabile, le ragioni della revoca dell’ordine;
i) per le operazioni eseguite, l’identificativo della controparte e della sede di esecuzione.
Ai fini del primo comma, lettera i), per "sede di esecuzione" si intende un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della
Art. 15. Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli ordini di sottoscrizione e di rimborso di OICVM ricevuti siano centralizzati e registrati immediatamente dopo il ricevimento.
2. La registrazione include informazioni sui seguenti elementi:
a) l’OICVM in questione;
b) la persona che impartisce o trasmette l’ordine;
c) la persona che riceve l’ordine;
d) la data e l’ora dell’ordine;
e) le condizioni e gli strumenti di pagamento;
f) il tipo di ordine;
g) la data di esecuzione dell’ordine;
h) il numero di quote sottoscritte o rimborsate;
i) il prezzo di sottoscrizione o di rimborso di ogni quota;
j) il valore di sottoscrizione o di rimborso complessivo delle quote;
k) il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione o l’importo al netto delle spese di rimborso.
Art. 16. Obblighi in materia di tenuta dei registri
1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di conservare tutte le registrazioni di cui agli articoli 14 e 15 per un periodo di almeno cinque anni.
Tuttavia le autorità competenti possono, in circostanze eccezionali, imporre alle società di gestione di conservare la totalità o talune delle suddette registrazioni per un periodo più lungo, quale giustificato dalla natura dello strumento o dell’operazione di portafoglio, se ciò è necessario per consentire alle autorità di esercitare la propria funzione di vigilanza a norma della
2. In caso di scadenza dell’autorizzazione della società di gestione, gli Stati membri o le autorità competenti possono imporre alla società di gestione di conservare le registrazioni di cui al paragrafo 1 fino alla scadenza del periodo di cinque anni.
Qualora la società di gestione trasferisca le sue responsabilità in relazione all’OICVM ad un’altra società di gestione, gli Stati membri o le autorità competenti possono imporre che vengano prese disposizioni per rendere accessibili all’altra società le predette registrazioni relative ai precedenti cinque anni.
3. Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dall’autorità competente e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
a) l’autorità competente deve poter accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna operazione di portafoglio;
b) deve essere possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
c) non deve essere possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.
CAPO III
CONFLITTI DI INTERESSE
[Art. 12, paragrafo 1, lettera b), e articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera c), della
Art. 17. Criteri per l’individuazione dei conflitti di interesse
1. Gli Stati membri assicurano che, come criterio minimo, per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione di servizi e dell’esecuzione di attività la cui esistenza può ledere gli interessi dell’OICVM, le società di gestione considerino se la società di gestione, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la società di gestione si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito dello svolgimento di attività di gestione collettiva di portafogli, sia per altre ragioni:
a) è probabile che la società di gestione o i predetti soggetti realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese dell’OICVM;
b) la società di gestione o i predetti soggetti hanno un interesse distinto da quello dell’OICVM nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore dell’OICVM o di altro cliente o dell’operazione realizzata per conto dell’OICVM o di un altro cliente;
c) la società di gestione o i predetti soggetti hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto agli interessi dell’OICVM;
d) la società di gestione o i predetti soggetti eseguono le stesse attività per l’OICVM e per altri clienti diversi da OICVM;
e) la società di gestione o i predetti soggetti ricevono o riceveranno da una persona diversa dall’OICVM un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite all’OICVM, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tener conto degli elementi seguenti nel determinare i tipi di conflitti di interessi:
a) gli interessi della società di gestione, ivi compresi gli interessi derivanti dalla sua appartenenza ad un gruppo o dalla prestazione di servizi e dall’esecuzione di attività, gli interessi dei clienti e gli obblighi della società di gestione nei confronti dell’OICVM;
b) gli interessi di due o più OICVM gestiti.
Art. 18. Politica di gestione dei conflitti di interesse
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di elaborare, applicare e mantenere un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. La politica è formulata per iscritto ed è adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della società di gestione e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività.
Qualora la società di gestione appartenga ad un gruppo, tale politica deve tenere conto anche delle circostanze, di cui la società è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 include quanto segue:
a) l’individuazione, in riferimento alle attività di gestione collettiva di portafogli eseguite da o per conto della società di gestione, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi dell’OICVM o di altri clienti;
b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Art. 19. Indipendenza nella gestione dei conflitti
1. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le misure previste all’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), siano volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività della società di gestione e del gruppo cui essa appartiene e per la rilevanza del rischio che vengano lesi gli interessi dei clienti.
2. Tra le procedure da seguire e le misure da adottare conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), rientrano quelle tra le seguenti che sono necessarie e idonee affinché la società di gestione possa assicurare il grado di indipendenza richiesto:
a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività di gestione collettiva di portafogli che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio delle informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
b) la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi ai clienti o investitori, i cui interessi possano entrare in conflitto, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli della società di gestione;
c) l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
d) misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le attività di gestione collettiva di portafogli;
e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività distinte di gestione collettiva di portafogli, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
Se l’adozione o l’applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.
Art. 20. Gestione delle attività che fanno sorgere conflitti di interessi pregiudizievoli
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di attività di gestione collettiva di portafogli svolti dalla società di gestione o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più OICVM o di altri clienti.
2. Gli Stati membri prescrivono che, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla società di gestione per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dell’OICVM o dei relativi detentori di quote, l’alta dirigenza o un altro organo interno competente della società di gestione venga immediatamente informato affinché possa adottare ogni decisione necessaria per assicurare che in ogni caso la società di gestione agisca nel miglior interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote.
3. La società di gestione riferisce agli investitori in merito alle situazioni di cui al paragrafo 2 mediante qualsiasi supporto durevole appropriato e motiva la sua decisione.
Art. 21. Strategie per l’esercizio dei diritti di voto
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di elaborare strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto connessi agli strumenti detenuti nei portafogli gestiti, ad esclusivo beneficio dell’OICVM.
2. La strategia di cui al paragrafo 1 definisce misure e procedure per:
a) monitorare eventi pertinenti all’attività della società;
b) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell’OICVM in questione;
c) prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall’esercizio dei diritti di voto.
3. Una sintesi delle strategie di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione degli investitori.
I dettagli delle misure adottate sulla base di dette strategie sono messi gratuitamente a disposizione dei detentori di quote su loro richiesta.
CAPO IV
REGOLE DI CONDOTTA
[Art. 14, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 2, lettere a) e b), della
SEZIONE 1
Principi generali
Art. 22. Dovere di agire nell’interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che i detentori di quote dell’OICVM gestito ricevano pari trattamento.
Le società di gestione si astengono dal privilegiare gli interessi di un gruppo di detentori di quote rispetto a quelli di qualsiasi altro gruppo di detentori di quote.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di applicare politiche e procedure adeguate per prevenire ogni abuso che possa ragionevolmente mettere in pericolo la stabilità e l’integrità del mercato.
3. Fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa nazionale, gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di garantire l’utilizzo di modelli tariffari e di sistemi di valutazione equi, corretti e trasparenti per gli OICVM da essi gestiti in modo da rispettare l’obbligo che loro incombe di agire nel miglior interesse dei detentori di quote. Le società di gestione devono potere dimostrare che i portafogli dell’OICVM sono stati accuratamente valutati.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di agire in modo da impedire che agli OICVM e ai rispettivi detentori di quote vengano addebitati costi ingiustificati.
Art. 23. Obblighi di diligenza dovuta
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la scelta e la verifica continua degli investimenti sia effettuata con un elevato grado di diligenza, nel migliore interesse dell’OICVM e dell’integrità del mercato.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare di possedere una conoscenza ed una comprensione adeguate delle attività in cui gli OICVM sono investiti.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire politiche e procedure scritte in merito alla diligenza dovuta e di mettere in atto disposizioni efficaci che assicurino che le decisioni di investimento prese per conto degli OICVM siano attuate conformemente agli obiettivi, alla strategia di investimento e ai limiti di rischio degli OICVM.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione che quando queste attuano la loro politica di gestione dei rischi, se del caso tenendo conto della natura dell’investimento previsto, formulino previsioni ed effettuino analisi sul contributo dell’investimento alla composizione, alla liquidità, al profilo di rischio e di rendimento del portafoglio dell’OICVM prima di effettuare l’investimento. Le analisi devono essere effettuate sulla base unicamente di informazioni affidabili e aggiornate, tanto dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Le società di gestione danno prova di tutta la competenza, la prudenza e la diligenza dovute quando concludono, gestiscono o mettono fine ad accordi con terzi relativi all’esercizio di attività di gestione dei rischi. Prima di concludere detti accordi, le società di gestione adottano le misure necessarie per assicurarsi che i terzi dispongano delle competenze e delle capacità necessarie per esercitare le attività di gestione dei rischi in modo affidabile, professionale ed efficace. La società di gestione mette in atto metodi per la valutazione continua della qualità delle prestazioni fornite dal terzo.
SEZIONE 2
Trattamento degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
Art. 24. Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
1. Gli Stati membri assicurano che qualora le società di gestione eseguano un ordine di sottoscrizione o di rimborso impartito da un detentore di quote, esse trasmettano a quest’ultimo un avviso su supporto duraturo con il quale confermano l’esecuzione dell’ordine non appena possibile e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine o, se la società di gestione riceve la conferma dell’esecuzione da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
Tuttavia, il primo comma non si applica nei casi in cui l’avviso contenga le stesse informazioni contenute in una conferma che un altro soggetto sia tenuto a trasmettere immediatamente al detentore di quote.
2. L’avviso di cui al paragrafo 1 include, laddove appropriato, le seguenti informazioni:
a) l’identificativo della società di gestione;
b) il nome o altro elemento di designazione del detentore di quote;
c) la data e l’ora del ricevimento dell’ordine e il metodo di pagamento;
d) la data di esecuzione;
e) l’identificativo dell’OICVM;
f) la natura dell’ordine (sottoscrizione o rimborso);
g) il numero di quote interessate;
h) il valore unitario al quale le quote sono state sottoscritte o rimborsate;
i) la data di valuta di riferimento;
j) il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le spese di sottoscrizione o l’importo al netto delle spese di rimborso;
k) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci.
3. Per quanto riguarda gli ordini di un detentore di quote eseguiti periodicamente, le società di gestione adottano le misure di cui al paragrafo 1 o forniscono al detentore di quote, almeno una volta a semestre, le informazioni di cui al paragrafo 2 in relazione alle relative operazioni.
4. Le società di gestione forniscono al detentore di quote, dietro sua richiesta, le informazioni sullo status del suo ordine.
SEZIONE 3
Esecuzione alle condizioni migliori
Art. 25. Esecuzione delle decisioni di negoziazione a nome dell’OICVM gestito
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di agire nel massimo interesse degli OICVM che gestiscono quando eseguono decisioni di negoziazione per conto degli OICVM gestiti nel quadro della gestione dei loro portafogli.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le società di gestione adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per l’OICVM tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell’esecuzione e del regolamento, della dimensione e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per l’esecuzione dell’ordine. L’importanza relativa dei predetti fattori è determinata facendo riferimento ai criteri seguenti:
a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell’OICVM, come indicati nel prospetto o nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi dell’OICVM;
b) le caratteristiche dell’ordine;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine;
d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e di attuare disposizioni efficaci per conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 2. In particolare, le società di gestione istituiscono e attuano una politica che consenta loro di ottenere, per gli ordini degli OICVM, il migliore risultato possibile conformemente al paragrafo 2.
Le società di gestione ottengono la previa approvazione della società di investimento per quanto riguarda la politica di esecuzione. La società di gestione mette a disposizione dei detentori di quote informazioni adeguate sulla politica messa in atto conformemente al presente articolo e su ogni sua modifica importante.
4. Le società di gestione controllano regolarmente l’efficacia delle loro disposizioni e della loro politica in materia di esecuzione degli ordini per individuare le debolezze e rimediarvi, laddove necessario.
Inoltre le società di gestione riesaminano ogni anno la politica di esecuzione. Un riesame viene anche effettuato ogni volta vi sia una modifica significativa che abbia un’incidenza sulla capacità della società di gestione di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per gli OICVM gestiti.
5. Le società di gestione sono in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto dell’OICVM conformemente alla loro politica di esecuzione.
Art. 26. Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto dell’OICVM
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di agire nel massimo interesse degli OICVM che esse gestiscono quando trasmettono ordini per conto degli OICVM gestiti ad altri soggetti, nel quadro della gestione dei loro portafogli.
2. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per gli OICVM tenuto conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità di esecuzione e del regolamento, della dimensione, della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinenti per la sua esecuzione. L’importanza relativa di questi fattori è determinata facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
A tal fine, le società di gestione stabiliscono e applicano una politica che consenta loro di rispettare l’obbligo di cui al primo comma. La politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti presso i quali gli ordini possono essere piazzati. La società di gestione conclude accordi di esecuzione solo se questi sono conformi agli obblighi fissati nel presente articolo. Le società di gestione mettono a disposizione dei detentori di quote informazioni adeguate sulla politica stabilita conformemente al presente paragrafo e su ogni sua modifica importante.
3. Le società di gestione controllano a scadenze regolari l’efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 2 e in particolare la qualità dell’esecuzione dei soggetti individuati in detta politica e, laddove appropriato, pongono rimedio a eventuali carenze.
Inoltre le società di gestione rivedono la politica ogni anno. Il riesame viene anche effettuato ogni volta che si verifichi una modifica rilevante, che influisce sulla capacità della società di gestione di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per gli OICVM gestiti.
4. Le società di gestione sono in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto dell’OICVM conformemente alla politica stabilita in applicazione del paragrafo 2.
SEZIONE 4
Gestione degli ordini
Art. 27. Principi generali
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e di applicare procedure e disposizioni che consentano un’esecuzione immediata, equa e rapida delle operazioni di portafoglio per conto dell’OICVM.
Le procedure e le disposizioni attuate dalle società di gestione soddisfano le seguenti condizioni:
a) assicurare che gli ordini eseguiti per conto dell’OICVM siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
b) eseguire gli ordini degli OICVM per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi degli OICVM richiedano di procedere diversamente.
Gli strumenti finanziari e le somme di denaro ricevuti per il regolamento degli ordini eseguiti sono rapidamente e correttamente trasferiti sul conto dall’OICVM interessato.
2. La società di gestione non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini pendenti degli OICVM e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti.
Art. 28. Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione
1. Gli Stati membri non consentono alle società di gestione di eseguire gli ordini di un OICVM aggregandoli agli ordini di un altro OICVM o di un altro cliente o a ordini per conto proprio, a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni:
a) deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi degli OICVM o dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
b) deve essere stabilita e applicata una strategia di allocazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi un’allocazione equa degli ordini aggregati, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le allocazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando la società di gestione aggrega l’ordine di un OICVM con uno o più altri ordini di altri OICVM o clienti e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa effettui l’allocazione delle operazioni connesse conformemente alla sua strategia di allocazione degli ordini.
3. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di un OICVM o di altri clienti non effettuino allocazioni delle operazioni connesse secondo modalità pregiudizievoli per l’OICVM o per un altro cliente.
4. Gli Stati membri prescrivono che, quando la società di gestione aggrega un ordine di un OICVM o di un altro cliente con un’operazione per conto proprio e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa esegua in via prioritaria l’allocazione delle operazioni corrispondenti all’OICVM o ad altro cliente prima delle operazioni in conto proprio.
Tuttavia, se la società di gestione è in grado di dimostrare all’OICVM o all’altro suo cliente con argomentazioni ragionevoli che senza l’aggregazione non sarebbe stata in grado di eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, essa può eseguire l’allocazione dell’operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera b).
SEZIONE 5
Incentivi
Art. 29. Tutela degli interessi degli OICVM
1. Gli Stati membri assicurano che si consideri che le società di gestione non agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi degli OICVM, se, in relazione alle attività di gestione degli investimenti e di amministrazione degli OICVM, versano o percepiscono competenze o commissioni oppure forniscono o ricevono prestazioni non monetarie, ad eccezione di:
a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite all’OICVM o da esso o ad o da una persona per conto dell’OICVM;
b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite a o da un terzo o soggetto che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente all’OICVM, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio;
ii) il pagamento di competenze o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie devono essere volti ad accrescere la qualità del servizio e non devono ostacolare l’adempimento da parte della società di gestione dell’obbligo di servire al meglio gli interessi dell’OICVM;
c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di gestione di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse degli OICVM.
2. Gli Stati membri consentono alle società di gestione, ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), di comunicare in forma sintetica le condizioni essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie, purché la società di gestione si impegni a rendere noti altri dettagli su richiesta del detentore di quote e onori tale impegno.
CAPO V
DETTAGLI DELL’ACCORDO STANDARD TRA DEPOSITARIO E SOCIETÀ DI GESTIONE
(Art. 23, paragrafo 5, e articolo 33, paragrafo 5, della
Art. 30. Elementi relativi alle procedure che devono essere seguite dalle parti dell’accordo
Gli Stati membri prescrivono che il depositario e la società di gestione, denominati nel presente capo le "parti dell'accordo", includano nell’accordo scritto di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
a) la descrizione delle procedure, ivi comprese quelle relative alla custodia, che saranno adottate per ogni tipo di attività degli OICVM affidate al depositario;
b) la descrizione delle procedure da seguire nel caso in cui la società di gestione intenda modificare il regolamento del fondo o il prospetto dell’OICVM, precisando quando il depositario deve essere informato o se la modifica richiede l’accordo preliminare del depositario;
c) la descrizione dei mezzi e delle procedure utilizzati dal depositario per trasmettere alla società di gestione tutte le informazioni di cui questa ha bisogno per esercitare le sue funzioni, tra cui una descrizione dei mezzi e delle procedure in relazione all’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari e dei mezzi e delle procedure applicati per permettere alla società di gestione e all’OICVM di disporre di un accesso affidabile ed in tempo utile alle informazioni relative ai conti dell’OICVM;
d) la descrizione dei mezzi e delle procedure con i quali il depositario avrà accesso a tutte le informazioni di cui ha bisogno per esercitare le sue funzioni;
e) la descrizione delle procedure mediante le quali il depositario può informarsi del modo in cui la società di gestione conduce le sue attività e valutare la qualità delle informazioni ottenute, in particolare tramite visite sul posto;
f) la descrizione delle procedure mediante le quali la società di gestione può esaminare le prestazioni del depositario per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali di quest’ultimo.
Art. 31. Elementi relativi allo scambio di informazioni e agli obblighi in materia di riservatezza e di riciclaggio dei proventi di attività illecite
1. Gli Stati membri prescrivono che le parti dell’accordo di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
a) l’elenco di tutte le informazioni che devono essere scambiate tra l’OICVM, la sua società di gestione e il depositario in relazione alla sottoscrizione, al rimborso, all’emissione, alla cancellazione e al riacquisto di quote dell’OICVM;
b) gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti dell’accordo;
c) informazioni sui compiti e sulle responsabilità delle parti dell’accordo per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, laddove applicabile.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono definiti in modo tale da non compromettere la capacità delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di avere accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti.
Art. 32. Elementi relativi alla designazione dei terzi
Gli Stati membri prescrivono che quando il depositario o la società di gestione intendono affidare a terzi lo svolgimento delle loro rispettive funzioni, entrambe le parti dell’accordo di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
a) l’impegno, da parte di entrambe le parti dell’accordo, a fornire regolarmente informazioni dettagliate sui terzi incaricati dal depositario o dalla società di gestione dello svolgimento dei rispettivi compiti;
b) l’impegno che, su domanda di una delle parti, l’altra parte fornirà informazioni sui criteri utilizzati per scegliere il terzo e le misure adottate per controllare le attività svolte dal terzo selezionato;
c) una dichiarazione secondo la quale la responsabilità del depositario, di cui all’articolo 24 o all’articolo 34 della
Art. 33. Elementi relativi a eventuali modifiche e alla cessazione dell’accordo
Gli Stati membri prescrivono che le parti dell’accordo di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
a) il periodo di validità dell’accordo;
b) le condizioni di modifica o di cessazione dell’accordo;
c) le condizioni necessarie per agevolare il passaggio ad un altro depositario e, in caso di passaggio, la procedura che il depositario deve seguire per inviare tutte le informazioni pertinenti all’altro depositario.
Art. 34. Legge applicabile
Gli Stati membri prescrivono alle parti dell’accordo di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
Art. 35. Trasmissione elettronica delle informazioni
Gli Stati membri prescrivono che, qualora le parti dell’accordo di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
Art. 36. Ambito di applicazione dell’accordo
Gli Stati membri possono consentire che l’accordo di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
Art. 37. Accordo interservizi
Gli Stati membri autorizzano le parti dell’accordo a includere i dettagli sui mezzi e sulle procedure di cui all’articolo 30, lettere c) e d), nell’accordo di cui all’articolo 23, paragrafo 5, o all’articolo 33, paragrafo 5, della
CAPO VI
GESTIONE DEI RISCHI
(Art. 51, paragrafo 1, della
SEZIONE 1
Politica di gestione dei rischi e misurazione dei rischi
Art. 38. Politica di gestione dei rischi
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere una politica di gestione dei rischi adeguata e documentata che consenta di individuare i rischi ai quali gli OICVM da esse gestiti sono esposti o potrebbero essere esposti.
La politica di gestione dei rischi include tutte le procedure necessarie per permettere alla società di gestione di valutare, per ogni OICVM che gestisce, l’esposizione dell’OICVM ai rischi di mercato, di liquidità e di controparte, nonché l’esposizione dell’OICVM a qualsiasi altro rischio, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni OICVM gestito.
Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di includere almeno i seguenti elementi nella loro politica di gestione dei rischi:
a) le tecniche, gli strumenti e le disposizioni che consentono loro di conformarsi agli obblighi di cui agli articoli 40 e 41;
b) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rischi in seno alla società di gestione.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la politica di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1 precisi le condizioni, il contenuto e la frequenza delle relazioni trasmesse dalla funzione di gestione dei rischi di cui all’articolo 12 al consiglio di amministrazione e all’alta dirigenza, nonché, laddove appropriato, alla funzione di vigilanza.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, e degli OICVM che gestiscono.
Art. 39. Valutazione, sorveglianza e riesame della politica di gestione dei rischi
1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare, sorvegliare e riesaminare periodicamente:
a) l’adeguatezza e l’efficacia della politica di gestione dei rischi e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui agli articoli 40 e 41;
b) in che misura la società di gestione rispetta la politica di gestione dei rischi e le disposizioni, le procedure e le tecniche di cui agli articoli 40 e 41;
c) l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze del funzionamento della procedura di gestione dei rischi.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di notificare alle autorità competenti del loro Stato membro di origine ogni modifica importante della loro procedura di gestione dei rischi.
3. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi fissati al paragrafo 1 siano soggetti al riesame costante delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e pertanto in occasione della concessione dell’autorizzazione.
SEZIONE 2
Procedura di gestione dei rischi, esposizione al rischio di controparte e concentranzione di emittenti
Art. 40. Misurazione e gestione dei rischi
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare disposizioni, procedure e tecniche adeguate ed efficaci per:
a) misurare e gestire in qualsiasi momento i rischi ai quali sono esposti o potrebbero essere esposti gli OICVM da esse gestiti;
b) assicurare che i limiti riguardanti l’esposizione complessiva e il rischio di controparte siano rispettati, ai sensi degli articoli 41 e 43.
Le disposizioni, procedure e tecniche sono proporzionate alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività delle società di gestione e degli OICVM da esse gestiti e sono conformi al profilo di rischio degli OICVM.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare le misure seguenti per ogni OICVM da esse gestito:
a) mettere in atto le disposizioni, le procedure e le tecniche di misurazione dei rischi necessarie per garantire che i rischi delle posizioni assunte e il loro contributo al profilo di rischio complessivo siano misurati accuratamente sulla base di dati solidi e affidabili e che le disposizioni, procedure e tecniche di misurazione dei rischi siano adeguatamente documentate;
b) effettuare periodicamente, laddove appropriato, verifiche a posteriori al fine di valutare la validità delle disposizioni in materia di misurazione dei rischi che comprendono previsioni e stime basate su modelli;
c) effettuare periodicamente, laddove appropriato, test di stress e analisi di scenari per tenere conto dei rischi derivanti da possibili variazioni delle condizioni di mercato che potrebbero avere conseguenze negative per l’OICVM;
d) istituire, attuare e mantenere un sistema documentato di limiti interni relativo alle misure di gestione e di controllo dei rischi ai quali è esposto ogni OICVM, tenuto conto di tutti i rischi che potrebbero essere significativi per l’OICVM come indicato all’articolo 38 e assicurando la conformità al profilo di rischio dell’OICVM;
e) assicurare che per ogni OICVM, il livello attuale di rischio sia conforme al sistema di limiti dei rischi di cui alla lettera d);
f) istituire, attuare e mantenere procedure adeguate che, in caso di violazione presente o prevista del sistema di limiti dei rischi dell’OICVM, consentano l’adozione tempestiva di misure correttive nel migliore interesse dei detentori di quote.
3. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione utilizzino una procedura di gestione del rischio di liquidità adeguata per garantire che tutti gli OICVM che gestiscono siano in grado di rispettare in qualsiasi momento l’obbligo di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della
Laddove appropriato, le società di gestione effettuano test di stress che permettano valutazioni del rischio di liquidità al quale gli OICVM sono esposti in circostanze eccezionali.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che, per ogni OICVM che gestiscono, il profilo di liquidità degli investimenti dell’OICVM sia conforme alla politica di rimborso indicata nel regolamento, nei documenti costitutivi o nel prospetto del fondo.
Art. 41. Calcolo dell’esposizione complessiva
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di calcolare l’esposizione complessiva degli OICVM gestiti di cui all’articolo 51, paragrafo 3, dalla
a) l’esposizione incrementale e l’effetto leva generati dall’OICVM gestito tramite l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti derivati incorporati di cui all’articolo 51, paragrafo 3, quarto comma, della
b) il rischio di mercato del portafoglio dell’OICVM.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di calcolare l’esposizione complessiva dell’OICVM almeno una volta al giorno.
3. Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a calcolare l’esposizione complessiva utilizzando il metodo degli impegni, il metodo del valore a rischio o qualsiasi altra idonea metodologia avanzata di misurazione del rischio. Ai fini della presente disposizione, per "valore a rischio" si intende la misura della perdita massima attesa ad un dato livello di confidenza nel corso di un periodo dato.
Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino che il metodo scelto per misurare l’esposizione complessiva sia appropriato, tenuto conto della strategia di investimento dell’OICVM e dei tipi e della complessità degli strumenti finanziari derivati utilizzati, nonché della percentuale del portafoglio dell’OICVM costituita da strumenti finanziari derivati.
4. Gli Stati membri prescrivono che quando un OICVM utilizza, conformemente all’articolo 51, paragrafo 2, della
Art. 42. Metodo degli impegni
1. Gli Stati membri prescrivono che quando le società di gestione utilizzano il metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione complessiva, esse utilizzino lo stesso approccio anche per tutte le posizioni in strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti derivati incorporati di cui all’articolo 51, paragrafo 3, quarto comma, della
2. Gli Stati membri prescivono che le società di gestione che utilizzano il metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione complessiva convertano ogni posizione su strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nell’attività sottostante lo strumento derivato (metodo degli impegni standard).
Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a utilizzare altri metodi di calcolo che siano equivalenti al metodo degli impegni standard.
3. Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a tenere conto di accordi di copertura e di compensazione nel calcolo dell’esposizione complessiva, a condizione che gli accordi non ignorino rischi ovvi e gravi e che consentano una chiara riduzione del rischio.
4. Quando l’utilizzo di strumenti finanziari derivati non crea un’esposizione supplementare per l’OICVM, non è necessario includere l’esposizione sottostante nel calcolo degli impegni.
5. Quando viene utilizzato il metodo degli impegni, nel calcolo dell’esposizione complessiva non devono essere inclusi gli accordi di prestito temporaneo conclusi per conto dell’OICVM ai sensi dell’articolo 83 della
Art. 43. Rischio di controparte e concentrazione di emittenti
1. Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino che il rischio di controparte risultante da uno strumento derivato OTC sia soggetto ai limiti di cui all’articolo 52 della
2. Nel calcolo dell’esposizione dell’OICVM ad una controparte conformemente ai limiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della
Le società di gestione possono compensare le posizioni sugli strumenti derivati di un’OICVM con la stessa controparte, sempre che dispongano dei mezzi legali per fare rispettare gli accordi di compensazione con la controparte per conto dell’OICVM. La compensazione è permessa unicamente per gli strumenti derivati OTC nei confronti della medesima controparte e non in relazione ad altre esposizioni dell’OICVM nei confronti della stessa controparte.
3. Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a ridurre l’esposizione dell’OICVM nei confronti di una controparte di un’operazione su uno strumento derivato OTC tramite il ricevimento di garanzie collaterali. Le garanzie collaterali ricevute sono adeguatamente liquide in modo da poter essere vendute velocemente ad un prezzo che sia vicino alla valutazione pre-vendita.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tener conto delle garanzie collaterali nel calcolo dell’esposizione complessiva al rischio di controparte di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della
5. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di calcolare i limiti della concentrazione degli emittenti di cui all’articolo 52 della
6. Per quanto riguarda l’esposizione dovuta alle operazioni su strumenti derivati OTC, di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della
SEZIONE 3
Procedure di valutazione degli strumenti derivati OTC
Art. 44. Procedura di valutazione del valore degli strumenti derivati OTC
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di verificare che alle esposizioni degli OICVM a strumenti derivati OTC siano attribuiti valori equi che non si basano unicamente sulle quotazioni di mercato da parte delle controparti delle operazioni sugli strumenti derivati OTC e che soddisfano i criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della
2. Ai fini del paragrafo 1, le società di gestione istituiscono, attuano e mantengono disposizioni e procedure che assicurino una valutazione adeguata, trasparente ed equa delle esposizioni degli OICVM a strumenti derivati OTC.
Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che il valore equo degli strumenti derivati OTC sia oggetto di una valutazione adeguata, accurata e indipendente.
Le disposizioni e le procedure di valutazione sono adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità degli strumenti derivati OTC in questione.
Le società di gestione rispettano gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, quando le disposizioni e le procedure relative alla valutazione degli strumenti derivati OTC comportano lo svolgimento di talune attività da parte di terzi.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, viene nominata la funzione di gestione dei rischi con compiti e responsabilità specifiche.
4. Gli accordi e le procedure di valutazione di cui al paragrafo 2 saranno adeguatamente documentati.
SEZIONE 4
Trasmissione delle informazioni sugli strumenti derivati
Art. 45. Informativa sugli strumenti derivati
1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di trasmettere alle autorità competenti del loro Stato membro di origine, almeno annualmente, relazioni contenenti informazioni che forniscono un quadro vero ed equo dei tipi di strumenti derivati utilizzati per ogni OICVM gestito, i rischi sottostati, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi connessi alle operazioni sui derivati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione riesaminino la regolarità e la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 1e che abbiano la possibilità di intervenire, laddove appropriato.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46. Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 47. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 48. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
[2] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
[3] GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.
[4] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
[6] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
[7] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11.
[8] GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.