Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 23/06/2008 |
Numero: | 615 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito d’applicazione |
Art. 2. Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA |
Art. 3. Consultazione automatizzata dei profili DNA |
Art. 4. Raffronto automatizzato dei profili DNA |
Art. 5. Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni |
Art. 6. Punto di contatto nazionale e misure di attuazione |
Art. 7. Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA |
Art. 8. Dati dattiloscopici |
Art. 9. Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici |
Art. 10. Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni |
Art. 11. Punto di contatto nazionale e misure di attuazione |
Art. 12. Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli |
Art. 13. Trasmissione di dati non personali |
Art. 14. Trasmissione di dati a carattere personale |
Art. 15. Punto di contatto nazionale |
Art. 16. Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici |
Art. 17. Operazioni congiunte |
Art. 18. Assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi |
Art. 19. Uso di armi, munizioni e attrezzature |
Art. 20. Protezione e assistenza |
Art. 21. Norme generali in materia di responsabilità civile |
Art. 22. Responsabilità penale |
Art. 23. Rapporto di lavoro |
Art. 24. Definizioni e ambito di applicazione |
Art. 25. Livello di protezione dei dati |
Art. 26. Finalità |
Art. 27. Autorità competenti |
Art. 28. Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati |
Art. 29. Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati |
Art. 30. Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata |
Art. 31. Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite |
Art. 32. Informazioni su richiesta degli Stati membri |
Art. 33. Misure di attuazione |
Art. 34. Spese |
Art. 35. Rapporto con altri strumenti |
Art. 36. Attuazione e dichiarazioni |
Art. 37. Applicazione |
§ 17.3.234 - Decisione 23 giugno 2008, n. 615.
Decisione n. 2008/615/GAI del Consiglio, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
(G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 32 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
considerando quanto segue:
(1) In seguito all’entrata in vigore del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale ("trattato di Prüm"), la presente iniziativa è presentata, di concerto con la Commissione europea, nel rispetto delle disposizioni del trattato sull’Unione europea, allo scopo di incorporare la sostanza delle disposizioni del trattato di Prüm nel quadro giuridico dell’Unione europea.
(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999 hanno confermato la necessità di migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri al fine di individuare i reati e indagare su di essi.
(3) Relativamente al programma dell’Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea del novembre 2004 il Consiglio europeo si è detto convinto che la realizzazione di tale obiettivo richiede un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge.
(4) Il Consiglio europeo ha pertanto affermato che lo scambio di tali informazioni dovrebbe soddisfare le condizioni che si applicano al principio di disponibilità. Ciò significa che un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro dell’Unione che ha bisogno di informazioni nell’esercizio delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e che le autorità incaricate dell’applicazione della legge nell’altro Stato membro che dispone di tali informazioni sono tenute a trasmettergliele per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso in detto Stato membro.
(5) Il Consiglio europeo ha fissato al 1o gennaio 2008 il termine per realizzare tale obiettivo del programma dell’Aia.
(6) La
(7) Il programma dell’Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia afferma altresì che si dovrebbero sfruttare appieno le nuove tecnologie e che dovrebbe altresì esservi l’accesso reciproco alle banche dati nazionali, pur stabilendo che nuove banche dati centralizzate a livello europeo dovrebbero essere create soltanto sulla base di studi che ne dimostrino il valore aggiunto.
(8) Per una cooperazione internazionale efficiente è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l’introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l’uso congiunto dei dati, occorre che tali procedure siano affidabili e prevedano adeguate garanzie dell’esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all’uso delle informazioni scambiate.
(9) Il trattato di Prüm soddisfa tali requisiti. Per soddisfare i requisiti sostanziali del programma dell’Aia per tutti gli Stati membri nei tempi fissati dal medesimo, la sostanza delle parti essenziali del trattato di Prüm dovrebbe applicarsi a tutti gli Stati membri.
(10) La presente decisione contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni del trattato di Prüm e intese a migliorare lo scambio di informazioni ai cui sensi gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi di identificazione dattiloscopica, un sistema "hit/no hit" dovrebbe consentire allo Stato membro che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato membro che gestisce lo schedario i dati personali specifici corrispondenti e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI.
(11) Ciò renderebbe notevolmente più rapide le attuali procedure consentendo agli Stati membri di accertare se un altro Stato membro disponga delle informazioni necessarie e, in caso affermativo, quale sia tale Stato membro.
(12) Il raffronto transfrontaliero dei dati dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati dovrebbero offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini e svolgere dunque un ruolo cruciale nell’assistenza alle loro autorità, incaricate dell’applicazione della legge e autorità giudiziarie.
(13) Le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati membri.
(14) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici, in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera.
(15) Nell’applicare l’articolo 12, gli Stati membri possono decidere di dare priorità alla lotta alla criminalità grave tenendo presenti le limitate capacità tecniche disponibili per la trasmissione dei dati.
(16) Oltre a migliorare lo scambio di informazioni è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad esempio pattugliamenti congiunti).
(17) Una più stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e la protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati, appositamente concepite per tener conto della particolare natura di varie forme di scambio di dati. Tali disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati dovrebbe tener conto in particolare della natura specifica dell’accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Poiché l’accesso in linea non consente allo Stato membro che gestisce lo schedario di effettuare controlli preliminari, dovrebbe essere istituito un sistema che garantisca una verifica a posteriori.
(18) Il sistema "hit/no hit" offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati supplementari a carattere personale sono scambiati solo dopo una risposta positiva, la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dalla legislazione nazionale comprese le norme relative all’assistenza giudiziaria. In tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte degli Stati riceventi.
(19) Nella consapevolezza che uno scambio capillare di informazioni e dati è il risultato di una più stretta cooperazione giudiziaria e di polizia, la presente decisione mira ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati. Essa si attiene al livello di protezione prescritto per il trattamento dei dati personali dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, dal protocollo aggiuntivo dell’ 8 novembre 2001 della convenzione nonché dai principi della raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa che disciplina l’uso di dati personali nel settore della polizia.
(20) Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella presente decisione comprendono anche i principi in materia di protezione dei dati resi necessari dalla mancanza di una decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro. Detta decisione quadro, una volta approvata, dovrebbe applicarsi all’intero settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a condizione che il suo livello della protezione dei dati non sia inferiore al livello di protezione prescritto dalla convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e relativo protocollo addizionale dell’ 8 novembre 2001, e che tenga conto della raccomandazione n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del comitato dei ministri agli Stati membri che disciplina l’uso di dati personali nel settore della polizia, anche se i dati non sono trattati in modo automatizzato.
(21) Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare il miglioramento dello scambio di informazioni nell’Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri isolatamente data la natura transfrontaliera della lotta alla criminalità e delle questioni relative alla sicurezza e poiché in tale ambito gli Stati membri sono costretti a fare affidamento gli uni sugli altri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, cui fa riferimento l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato CE.
(22) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
DECIDE:
CAPO I
ASPETTI GENERALI
Art. 1. Finalità e ambito d’applicazione
Con la presente decisione gli Stati membri mirano a potenziare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori:
a) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli (capo 2);
b) disposizioni sulle condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera (capo 3);
c) disposizioni sulle condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici (capo 4);
d) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera attraverso varie misure (capo 5).
CAPO 2
ACCESSO IN LINEA E SEGUITO DELLE RICHIESTE
SEZIONE 1
Profili DNA
Art. 2. Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA
1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le indagini penali. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.
2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali.
3. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1 a norma dell’articolo 36.
Art. 3. Consultazione automatizzata dei profili DNA
1. Per le indagini penali gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri di cui all’articolo 6 ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.
2. Se nell’ambito di una consultazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato membro ricevente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sono notificati per via automatizzata i dati indicizzati con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.
Art. 4. Raffronto automatizzato dei profili DNA
1. Per le indagini penali gli Stati membri raffrontano, di comune accordo e tramite i loro punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili sono effettuati in maniera automatizzata. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.
2. Se in esito al raffronto di cui al paragrafo 1 uno Stato membro constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono ad alcuni di quelli contenuti nei propri schedari di analisi del DNA, comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell’altro Stato membro i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.
Art. 5. Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni
Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all’assistenza giudiziaria.
Art. 6. Punto di contatto nazionale e misure di attuazione
1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 3 e 4. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
2. Le misure di attuazione di cui all’articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli articoli 3 e 4.
Art. 7. Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA
Se, nell’ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest’ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:
a) lo Stato membro richiedente comunica lo scopo della richiesta;
b) lo Stato membro richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta dell’autorità competente, come richiesto dalla sua legislazione nazionale, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare verrebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato membro richiedente; e
c) le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare nonché per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato membro richiesto.
SEZIONE 2
Dati dattiloscopici
Art. 8. Dati dattiloscopici
Al fine dell’attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno ("dati dattiloscopici non identificati") devono essere riconoscibili come tali.
Art. 9. Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici
1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all’articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.
2. La conferma di una concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati dello Stato membro che gestisce lo schedario è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sulla base dei dati indicizzati necessari ad una attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.
Art. 10. Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni
Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all’assistenza giudiziaria.
Art. 11. Punto di contatto nazionale e misure di attuazione
1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all’articolo 9. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
2. Le misure di attuazione di cui all’articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell’articolo 9.
SEZIONE 3
Dati di immatricolazione dei veicoli
Art. 12. Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli
1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:
a) i dati relativi ai proprietari o agli utenti; e
b) i dati relativi ai veicoli.
Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.
2. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all’articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici della procedura.
CAPO 3
EVENTI DI RILIEVO
Art. 13. Trasmissione di dati non personali
Per la prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono i dati non personali richiesti a tal fine, su richiesta o di propria iniziativa e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.
Art. 14. Trasmissione di dati a carattere personale
1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, in quanto la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.
2. I dati personali possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l’evento dettagliatamente descritto per il quale sono stati trasmessi. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possano più essere raggiunti. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati al massimo entro un anno.
Art. 15. Punto di contatto nazionale
Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
CAPO 4
MISURE VOLTE A PREVENIRE I REATI TERRORISTICI
Art. 16. Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici
1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della
2. I dati da trasmettere comprendono cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Lo Stato membro che trasmette i dati può, nel rispetto della legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all’utilizzo di tali dati e informazioni da parte dello Stato membro ricevente. Quest’ultimo è soggetto a tali condizioni.
CAPO 5
ALTRE FORME DI COOPERAZIONE
Art. 17. Operazioni congiunte
1. Per potenziare la cooperazione di polizia, le autorità competenti designate dagli Stati membri possono, al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte in cui funzionari o altri agenti designati di altri Stati membri ("funzionari") partecipano ad operazioni nel territorio di uno Stato membro.
2. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l’assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità della legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato.
3. I funzionari degli Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione.
4. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’articolo 36 in cui stabiliscono gli aspetti pratici della cooperazione.
Art. 18. Assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi
Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, durante assembramenti, catastrofi ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, cercando di prevenire i reati e mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici:
a) informandosi, quanto prima, di tali situazioni aventi implicazioni transfrontaliere e scambiando le informazioni pertinenti;
b) adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in situazioni aventi implicazioni transfrontaliere;
c) nella misura del possibile, su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l’evento, inviando funzionari, specialisti e consulenti e mettendo a disposizione attrezzature.
Art. 19. Uso di armi, munizioni e attrezzature
1. I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un’operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono ai sensi dell’articolo 17 o 18 indossare l’uniforme nazionale. Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare talune armi, munizioni o attrezzature.
2. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’articolo 36 in cui elencano le armi, le munizioni e le attrezzature che possono essere utilizzate solo per i casi autorizzati di difesa propria o altrui. Il funzionario dello Stato membro di destinazione, che ha l’effettivo controllo dell’operazione, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale, l’uso di armi, munizioni e attrezzature per fini che vanno oltre quelli menzionati nella prima frase. L’uso di armi, munizioni e attrezzature è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro di destinazione. Le autorità competenti si informano sulle armi, munizioni e attrezzature autorizzate e sulle relative condizioni d’uso.
3. I funzionari di uno Stato membro che in azione utilizzano veicoli nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi della presente decisione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano ai funzionari dello Stato membro di destinazione, anche per quanto riguarda il diritto di precedenza ed eventuali prerogative.
4. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’articolo 36 in cui stabiliscono gli aspetti pratici dell’uso di armi, munizioni e attrezzature.
Art. 20. Protezione e assistenza
Ogni Stato membro è tenuto a prestare ai funzionari degli altri Stati membri che attraversano la frontiera, nell’esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.
Art. 21. Norme generali in materia di responsabilità civile
1. Quando funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell’articolo 17, lo Stato membro di appartenenza è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi stanno operando.
2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni secondo le condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest’ultimo le somme corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell’articolo 18, questo altro Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le operazioni conformemente alla sua legislazione nazionale.
5. Quando i danni di cui al paragrafo 4 sono dovuti a colpa grave o a dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere il rimborso delle somme versate alle vittime o agli aventi diritto.
6. Fermo restando l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto dal paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.
Art. 22. Responsabilità penale
I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari dello Stato membro di destinazione per quanto attiene ai reati da loro perpetrati o subiti, salvo se altrimenti disposto in un altro accordo vincolante per gli Stati membri interessati.
Art. 23. Rapporto di lavoro
I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare.
CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 24. Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini della presente decisione, si intende per:
a) "trattamento di dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, allineamento, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione di dati. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l’informazione relativa all’esistenza o meno di una risposta positiva (hit);
b) "procedura di consultazione automatizzata": l’accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;
c) "indicizzazione": contrassegno dei dati personali memorizzati senza l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
d) "blocco": contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.
2. Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.
Art. 25. Livello di protezione dei dati
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi ai sensi della presente decisione, ogni Stato membro garantisce nella propria legislazione nazionale un livello di protezione dei dati personali corrispondente almeno a quello che risulta dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché dal protocollo addizionale dell’ 8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione agli Stati membri n. R (87) 15 del comitato dei ministri, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia e ciò anche quando i dati non sono trattati in maniera automatizzata.
2. La trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni del presente capo nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio decide all’unanimità se questa condizione è soddisfatta.
3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale ("trattato di Prüm").
Art. 26. Finalità
1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L’autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per tali altri fini.
2. Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9, da parte dello Stato membro che effettua la consultazione o il raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:
a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione nazionale in caso di concordanza dei dati;
c) effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30.
Lo Stato membro che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al primo comma, lettere b) e c).
3. I dati trasmessi a norma dell’articolo 12 possono essere utilizzati dallo Stato membro che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Lo Stato membro che effettua la consultazione può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.
Art. 27. Autorità competenti
I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all’articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.
Art. 28. Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati
1. Gli Stati membri assicurano l’esattezza e l’attualità dei dati personali. Se risulta, ex officio o da una comunicazione della persona interessata, che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi, lo Stato membro o gli Stati membri riceventi ne sono informati quanto prima. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati. Inoltre, i dati personali trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. Se l’autorità ricevente ha motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, ciò viene immediatamente comunicato all’autorità che li ha trasmessi.
2. Ai dati la cui esattezza è contestata dalla persona interessata e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti, è aggiunto un indicatore di validità, su richiesta della persona interessata, in base alla legislazione nazionale degli Stati membri. L’indicatore di validità aggiunto può essere tolto in base alla legislazione nazionale solo con il consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati.
3. I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati:
a) se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dati personali sono stati trasmessi senza richiesta, l’autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l’autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all’autorità ricevente all’atto della trasmissione.
I dati sono bloccati, e non cancellati, ai sensi della legislazione nazionale, quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.
Art. 29. Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati
1. L’autorità ricevente e l’autorità che trasmette i dati adottano le misure necessarie a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.
2. I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle modalità di attuazione di cui all’articolo 33 che garantiscono:
a) l’adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;
b) l’uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti durante il ricorso a reti accessibili pubblicamente; e
c) la possibilità di verificare l’ammissibilità delle consultazioni in base all’articolo 30, paragrafi 2, 4 e 5.
Art. 30. Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata
1. Ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell’autorità che gestisce lo schedario e dell’autorità che effettua la consultazione siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell’ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni:
a) il motivo della trasmissione;
b) i dati trasmessi;
c) la data della trasmissione; e
d) la denominazione o il codice di riferimento dell’autorità che effettua la consultazione e dell’autorità che gestisce lo schedario.
2. Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per il raffronto automatizzato in base all’articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:
a) la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati. Su richiesta, l’elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 5, nonché a quelle degli altri Stati membri;
b) ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione di dati personali da parte dell’autorità che gestisce lo schedario e dell’autorità che effettua la consultazione siano registrate, compresa l’informazione riguardante l’esistenza o meno di una risposta positiva. La registrazione comprende le seguenti informazioni:
i) i dati trasmessi;
ii) la data e l’ora precisa della trasmissione; e
iii) la denominazione o il codice di riferimento dell’autorità che effettua la consultazione e dell’autorità che gestisce lo schedario.
L’autorità che effettua la consultazione registra anche il motivo della consultazione o della trasmissione, nonché l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha richiesto la consultazione o la trasmissione.
3. Su richiesta, l’autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato membro interessato preposte alla protezione dei dati sui dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta. I dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:
a) controllare la protezione dei dati;
b) garantire la sicurezza dei dati.
4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.
5. Le autorità indipendenti o, se del caso, le autorità giudiziarie di ogni Stato membro preposte alla protezione dei dati sono competenti per il controllo della trasmissione o della ricezione di dati personali. Ogni persona può, in base alla legislazione nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, le suddette autorità, nonché le autorità responsabili della registrazione effettuano controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, in base agli schedari pertinenti.
Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati conservano i risultati di tali controlli per diciotto mesi a fini di ispezione. Allo scadere di tale termine, detti risultati sono immediatamente cancellati. Ad ogni autorità preposta alla protezione dei dati può essere richiesto dall’autorità indipendente di un altro Stato membro preposta alla protezione dei dati di esercitare le sue prerogative conformemente alla legislazione nazionale. Le autorità indipendenti degli Stati membri preposte alle protezione dei dati svolgono le ispezioni necessarie per la cooperazione reciproca, soprattutto tramite lo scambio di informazioni pertinenti.
Art. 31. Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite
1. Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve, conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull’origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e, se lo prescrive la legislazione nazionale, la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea dei diritti dell’uomo o a un’autorità indipendente di controllo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [4] e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l’esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.
2. Se un’autorità di uno Stato membro ha trasmesso dati personali a norma della presente decisione, l’autorità ricevente dell’altro Stato membro non può invocare l’inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione nazionale, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l’autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell’utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l’autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all’autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento.
Art. 32. Informazioni su richiesta degli Stati membri
Lo Stato membro ricevente informa lo Stato membro che ha trasmesso i dati su richiesta del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto.
CAPO 7
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33. Misure di attuazione
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione a livello dell’Unione.
Art. 34. Spese
Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione della presente decisione. In casi particolari, gli Stati membri interessati possono concordare modalità differenti.
Art. 35. Rapporto con altri strumenti
1. Per gli Stati membri interessati, le pertinenti disposizioni della presente decisione prevalgono sulle corrispondenti disposizioni del trattato di Prüm. Ogni altra disposizione del trattato di Prüm resta applicabile fra le parti contraenti del trattato di Prüm.
2. Fatti salvi i loro impegni adottati ai sensi di altri atti conformemente al titolo VI del trattato:
a) gli Stati membri possono continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera in vigore alla data di adozione della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi della presente decisione.
b) Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera dopo l’entrata in vigore della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l’estensione o l’ampliamento degli obiettivi della presente decisione.
3. Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono incidere sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.
4. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro quattro settimane dall’entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 2, lettera a), che desiderano continuare ad applicare.
5. Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, lettera b), entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell’adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.
6. La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali fra Stati membri e Stati terzi.
7. La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Art. 36. Attuazione e dichiarazioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro un anno dalla decorrenza degli effetti della presente decisione, fatta eccezione per le disposizioni del capo 2, per le quali le relative misure necessarie sono adottate entro tre anni dalla decorrenza degli effetti della presente decisione e della decisione del Consiglio relativa all’attuazione della presente decisione.
2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito all’assolvimento degli obblighi imposti dalla presente decisione e presentano le dichiarazioni previste dalla stessa. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.
3. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 2 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al segretariato generale del Consiglio. Il segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione.
4. Sulla base di queste e di altre informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio entro il 28 luglio 2012 una relazione sull’attuazione della presente decisione corredata di proposte che ritiene adeguate per eventuali ulteriori sviluppi.
Art. 37. Applicazione
La presente decisione ha effetto venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[1] Parere del 10 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.
[3] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal