§ 17.2.41 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 805.
Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:21/04/2004
Numero:805


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Campo d'applicazione.
Art.  3. Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo.
Art.  4. Definizioni.
Art.  5. Abolizione dell'exequatur.
Art.  6. Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo.
Art.  7. Spese relative ai procedimenti giudiziari.
Art.  8. Titolo esecutivo europeo parziale.
Art.  9. Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo.
Art.  10. Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.
Art.  11. Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo.
Art.  12. Campo di applicazione delle norme minime.
Art.  13. Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore.
Art.  14. Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore.
Art.  15. Notificazione ai rappresentanti del debitore.
Art.  16. Informazioni al debitore riguardo al credito.
Art.  17. Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito.
Art.  18. Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime.
Art.  19. Norme minime per il riesame in casi eccezionali.
Art.  20. Procedimento di esecuzione.
Art.  21. Rifiuto dell'esecuzione.
Art.  22. Accordi con paesi terzi.
Art.  23. Sospensione o limitazione dell'esecuzione.
Art.  24. Transazioni giudiziarie.
Art.  25. Atti pubblici.
Art.  26. Disposizione transitoria.
Art.  27. Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001.
Art.  28. Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000.
Art.  29. Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione.
Art.  30. Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità.
Art.  31. Modifiche agli allegati.
Art.  32. Comitato.
Art.  33. Entrata in vigore.


§ 17.2.41 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 805.

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo trattino,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

     (2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna).

     (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.

     (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

     (5) La nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

     (6) L'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

     (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei.

     (8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Nel Regno Unito, ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel Regno Unito e non implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno.

     (9) Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

     (10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.

     (11) Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta.

     (12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.

     (13) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.

     (14) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall'assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d'origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all'articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l'osservanza dell'articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.

     (15) La notificazione a mani di persone diverse dal debitore stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto il documento in questione.

     (16) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

     (17) Il giudice competente per la verifica dell'integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.

     (18) La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione.

     (19) Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime.

     (20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari.

     (21) Quando un documento deve essere inviato da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in particolare l'articolo 14, in collegamento con le dichiarazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23 di detto regolamento.

     (22) Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (23) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

     (25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

     (26) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino del trattato, la procedura di codecisione è applicabile dal 1° febbraio 2003 per le misure stabilite nel presente regolamento,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

 

     Art. 2. Campo d'applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

     2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

     a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

     b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

     c) la sicurezza sociale;

     d) l'arbitrato.

     3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

 

     Art. 3. Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo.

     1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

     Un credito si considera «non contestato» se:

     a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

     b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

     c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o

     d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

     2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

 

     Art. 4. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1. «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

     2. «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico;

     3. «atto pubblico»:

     a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

     i) riguardi la firma e il contenuto, e

     ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine, o

     b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;

     4. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;

     5. «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo;

     6. «giudice d'origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);

     7. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

 

CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

 

     Art. 5. Abolizione dell'exequatur.

     La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

 

     Art. 6. Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo.

     1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

     a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e

     b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e

     c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e

     d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

     — un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e

     — si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e

     — il debitore sia il consumatore.

     2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

     3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

 

     Art. 7. Spese relative ai procedimenti giudiziari.

     Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

 

     Art. 8. Titolo esecutivo europeo parziale.

     Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

 

     Art. 9. Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo.

     1. Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.

     2. Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

 

     Art. 10. Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.

     1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene

     a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;

     b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

     2. La legislazione dello Stato membro d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.

     3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI.

     4. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

 

     Art. 11. Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo.

     Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.

 

CAPO III

NORME MINIME

PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI NON CONTESTATI

 

     Art. 12. Campo di applicazione delle norme minime.

     1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.

     2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

 

     Art. 13. Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore.

     1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:

     a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,

     b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,

     c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,

     d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

     2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

 

     Art. 14. Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore.

     1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

     a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;

     b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle dipendenze del debitore;

     c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;

     d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

     e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;

     f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

     2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

     3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:

     a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:

     i) la forma di notificazione;

     ii) la data in cui è stata effettuata;

     iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,

     o

     b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

 

     Art. 15. Notificazione ai rappresentanti del debitore.

     La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

 

     Art. 16. Informazioni al debitore riguardo al credito.

     Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

     a) il nome e l'indirizzo delle parti;

     b) l'importo del credito;

     c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;

     d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

 

     Art. 17. Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito.

     Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

     a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;

     b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

 

     Art. 18. Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime.

     1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

     a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e

     b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e

     c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

     2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

 

     Art. 19. Norme minime per il riesame in casi eccezionali.

     1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

     a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e

     ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

     o

     b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

     2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

 

CAPO IV

ESECUZIONE

 

     Art. 20. Procedimento di esecuzione.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

     Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

     2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

     a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

     b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

     c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

     3. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

 

     Art. 21. Rifiuto dell'esecuzione.

     1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

     a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

     b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e

     c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

     2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

 

     Art. 22. Accordi con paesi terzi.

     Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

 

     Art. 23. Sospensione o limitazione dell'esecuzione.

     Se il debitore ha

     — impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o

     — chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

     a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

     b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o

     c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

 

CAPO V

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI

 

     Art. 24. Transazioni giudiziarie.

     1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

     2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

     3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo, 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

 

     Art. 25. Atti pubblici.

     1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

     2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

     3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

     Art. 26. Disposizione transitoria.

     Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

 

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI COMUNITARI

 

     Art. 27. Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001.

     Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

 

     Art. 28. Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000.

     Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 29. Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione.

     Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

     a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e

     b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio.

 

     Art. 30. Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione

     a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

     b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c);

     c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25; ed ogni conseguente modifica.

     2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

 

     Art. 31. Modifiche agli allegati.

     Le eventuali modifiche dei modelli di certificato contenuti negli allegati sono adottate con la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

 

     Art. 32. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato previsto all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 33. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.

     Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.

 

 

     ALLEGATO I [1]

     CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO – DECISIONE GIUDIZIARIA

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II [2]

     CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO – TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III [3]

     CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO – ATTO PUBBLICO

     (Omissis)

 

     ALLEGATO IV [4]

     CERTIFICATO COMPROVANTE LA NON ESECUTIVITÀ O LA LIMITAZIONE DELLA FORZA ESECUTIVA

     (Omissis)

 

     ALLEGATO V [5]

     CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE

     (Omissis)

 

     ALLEGATO VI [6]

     DOMANDA DI RETTIFICA O DI REVOCA DEL CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

     (Omissis)

 


[1] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1869/2005.

[2] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1869/2005.

[3] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1869/2005.

[4] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1869/2005.

[5] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1869/2005.

[6] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1869/2005.