§ 17.2.4 - Regolamento 29 maggio 2000, n. 1348.
Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:29/05/2000
Numero:1348


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione.
Art. 2.  Organi mittenti e riceventi.
Art. 3.  Autorità centrale.
Art. 4.  Trasmissione degli atti.
Art. 5.  Traduzione dell'atto.
Art. 6.  Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente.
Art. 7.  Notificazione o comunicazione dell'atto.
Art. 8.  Rifiuto di ricezione dell'atto.
Art. 9.  Data della notificazione o della comunicazione.
Art. 10.  Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato.
Art. 11.  Spese.
Art. 12.  Trasmissione per via consolare o diplomatica.
Art. 13.  Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari.
Art. 14.  Notificazione o comunicazione per posta.
Art. 15.  Domanda diretta di notificazione o comunicazione.
Art. 16.  Trasmissione.
Art. 17.  Modalità d'applicazione.
Art. 18.  Comitato.
Art. 19.  Mancata comparsa del convenuto.
Art. 20.  Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri.
Art. 21.  Gratuito patrocinio.
Art. 22.  Tutela delle informazioni trasmesse.
Art. 23.  Comunicazione e pubblicazione d'informazioni.
Art. 24.  Riesame.
Art. 25.  Entrata in vigore.


§ 17.2.4 - Regolamento 29 maggio 2000, n. 1348. [1]

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 160).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito d'applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

     2. Il presente regolamento non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

 

     Art. 2. Organi mittenti e riceventi.

     1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito denominati "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

     2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito denominati "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

     3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

     4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

     a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

     b) la rispettiva competenza territoriale;

     c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

     d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario il cui modello figura in allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

 

     Art. 3. Autorità centrale.

     Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata:

     a) di fornire informazioni agli organi mittenti;

     b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;

     c) di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di

notificazione o comunicazione al competente organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

 

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

 

Sezione 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

 

     Art. 4. Trasmissione degli atti.

     1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

     2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

     3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sulla base del formulario il cui modello figura in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

     4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

     5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, esso trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

 

     Art. 5. Traduzione dell'atto.

     1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

     2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

 

     Art. 6. Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente.

     1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato.

     2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello

stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

     3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dall'ambito di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello figura in allegato.

     4. L'organo ricevente, che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e ne informa l'organo mittente utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente territorialmente competente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

 

     Art. 7. Notificazione o comunicazione dell'atto.

     1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legislazione delle Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

     2. Le formalità necessarie per la notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

 

     Art. 8. Rifiuto di ricezione dell'atto.

     1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o della comunicazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:

     a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione,

oppure

     b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

     2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

 

     Art. 9. Data della notificazione o della comunicazione.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

     2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

     3. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare, per giusti motivi, alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per un periodo transitorio di cinque anni.

Il periodo transitorio può essere rinnovato ogni cinque anni dagli Stati membri per motivi connessi con i loro ordinamenti giuridici. Gli Stati membri informano la Commissione sul tenore delle deroghe e le circostanze ad esse relative.

 

     Art. 10. Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato.

     1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario il cui modello figura in allegato, che è inoltrato all'organo mittente corredato, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, di una copia dell'atto notificato o comunicato.

     2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

 

     Art. 11. Spese.

     1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

     2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:

     a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,

     b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

 

Sezione 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

 

     Art. 12. Trasmissione per via consolare o diplomatica.

     Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione o comunicazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma degli articoli 2 o 3.

 

     Art. 13. Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari.

     1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

     2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

 

     Art. 14. Notificazione o comunicazione per posta.

     1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

     2. Ciascuno Stato membro può specificare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, le condizioni alle quali accetta la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta.

 

     Art. 15. Domanda diretta di notificazione o comunicazione.

     1. Il presente regolamento non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare o comunicare atti giudiziari direttamente attraverso i pubblici ufficiali, i funzionari od altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

     2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

 

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

 

     Art. 16. Trasmissione.

     Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Modalità d'applicazione.

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2:

     a) elaborazione e aggiornamento annuale di un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4;

     b) elaborazione di un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati o comunicati ai sensi del presente regolamento;

     c) introduzione di aggiornamenti o modifiche tecniche nel formulario il cui modello figura in allegato.

 

     Art. 18. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7

     della decisione 1999/468/CE.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 19. Mancata comparsa del convenuto.

     1. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

     a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

     b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento;

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

     2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

     a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

     b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;

     c) non è stata ottenuta alcuna attestazione malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

     3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini un provvedimento provvisorio o cautelare.

     4. Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

     a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;

     b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

     5. Il presente paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

 

     Art. 20. Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri.

     1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e alla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.

     2. Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili intesi ad accelerare ulteriormente o a semplificare la trasmissione degli atti.

     3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

     a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere;

e

     b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

 

     Art. 21. Gratuito patrocinio.

     Il presente regolamento fa salva l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1o marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

 

     Art. 22. Tutela delle informazioni trasmesse.

     1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

     2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

     3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

     4. Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

 

     Art. 23. Comunicazione e pubblicazione d'informazioni.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, lettera a) e 19.

     2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 24. Riesame.

     Entro il 1° giugno 2004, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 nonché all'applicazione dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione.

 

     Art. 25. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 1393/2007. Per l’interpretazione del presente regolamento, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 9 febbraio 2006, causa C-473/04.