§ 14.5.835 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 591.
Regolamento (CE) n. 591/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:12/04/2006
Numero:591


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.835 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 591.

Regolamento (CE) n. 591/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

(G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 104).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione è indicato il quantitativo massimo di formaggio cheddar originario dell’Australia da importare per periodo contingentale.

      (2) Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV.6 del GATT 1994 e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, prevede un quantitativo supplementare di 461 tonnellate di formaggio cheddar originario dell’Australia da assegnare nell’ambito del contingente tariffario annuo di importazione. È pertanto opportuno adeguare il quantitativo di formaggio previsto nell’ambito del contingente n. 09.4521 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001.

      (3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere modificato di conseguenza.

      (4) Dal momento che il contingente tariffario annuale di cui trattasi si apre il 1° gennaio, è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2006 ed entri in vigore quanto prima possibile.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 la parte relativa al contingente n. 09.4521 è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

Numero del contingente

Codice NC

Descrizione

Paese di origine

Contingente annuo da gennaio a dicembre (in t)

Aliquota dei dazi all’importazione (in EUR/100 kg di peso netto)

Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

«09.4521

ex 0406 90 21

Formaggi cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

Australia

3 711

17,06

Cfr. allegato XI(B)»