Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 01/07/2005 |
Numero: | 1036 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 14.5.707 – Regolamento 1 luglio 2005, n. 1036.
Regolamento (CE) n. 1036/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.
(G.U.U.E. 2 luglio 2005, n. L 171).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) L'allegato XII del
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) Nell'articolo 5, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:
«b) contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione;»
2) L'articolo 19 bis è modificato come segue:
a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 e (CE) n. 747/2001 del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.»
b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele.»
3) La parte B dell’allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.
4) L'allegato VII bis è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
5) Nell’allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti e, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)