Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 22/04/2004 |
Numero: | 748 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.576 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 748.
Regolamento (CE) n. 748/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento.
(G.U.U.E. 23 aprile 2004, n. L 118).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del
(2) Nel quadro dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, approvato dalla
(3) Il capo I del titolo 2 del
(4) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/ 2001 stabilisce che le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per consentire l'attuazione del
(5) L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/ 2001 stabilisce che la validità dei titoli d'importazione non possa oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato. L'applicazione di tale disposizione limiterebbe al 30 giugno 2004 la validità dei certificati rilasciati nel mese di maggio 2004 e potrebbe determinarne il mancato utilizzo a causa di una validità troppo breve. È opportuno pertanto derogare alle disposizioni dell'articolo in questione, prevedendo per i certificati una validità di 150 giorni a decorrere dalla data di rilascio degli stessi.
(6) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
a) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), f), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.»;
b) all'allegato II.D, i dati relativi al codice della nomenclatura combinata ex 0406 90 18 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
«ex 0406 90 18 |
Fromage fribourgeois (3), Vacherin Mont d'Or e Tête-de-Moine, aventi un tenore minimo di grassi, in peso, pari al 45 % della sostanza secca e una maturazione: — di almeno due mesi per quanto concerne il Fromage fribourgeois, — di almeno 17 giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or, — di almeno 75 giorni per quanto concerne il Tête de Moine. |
esenzione» |