Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 09/01/2004 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 14.5.467 – Regolamento 9 gennaio 2004, n. 50.
Regolamento (CE) n. 50/2004 della Commissione recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.
(G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il capo III del
(2) Il capo I del
(3) Il
(4) Per garantire l'informazione sull'andamento della composizione dei formaggi importati nell'ambito dei vari contingenti, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2535/ 2001 fa obbligo all'operatore di indicare determinati tenori nella dichiarazione di importazione. Se i tenori indicati superano quelli figuranti nell'allegato XIII dello stesso regolamento, le autorità competenti sono tenute ad informarne la Commissione. Le comunicazioni ricevute dalla Commissione, dopo l'imposizione del suddetto obbligo, denotano una certa stabilità della composizione dei formaggi importati, tenendo conto del tipo e dell'origine del formaggio. Le comunicazioni costituiscono un onere di lavoro considerevole per i servizi doganali e per la Commissione e comportano la trasmissione di un gran numero di documenti, a fronte di superamenti poco significativi dei tenori di base, nella maggior parte dei casi. Appare pertanto opportuno limitare le comunicazioni ai casi in cui i tenori siano anormalmente elevati, adattando i relativi valori nell'allegato XIII. D'altro canto, per talune categorie di formaggi non è molto utile ottenere comunicazioni in merito al superamento dei tenori fissate nell'allegato XIII, in quanto la loro variazione rimane entro i limiti delle forcelle fissate nella designazione degli stessi prodotti nella nomenclatura combinata. Appare pertanto opportuno sopprimere le comunicazioni per tali prodotti.
(5) La Nuova Zelanda ha trasmesso alla Commissione i dati relativi al nuovo organismo emittente. È pertanto necessario aggiornare l'allegato XII del
(6) Nella prospettiva delle prossime adesioni del 1° maggio 2004, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 la durata di validità dei titoli utilizzati per le importazioni originarie dei nuovi Stati membri. È quindi opportuno derogare all'articolo 16, paragrafo 3, del
(7) La ripartizione in quantitativi semestrali del contingente per il burro di cui al capo III del
(8) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 24, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.»
2) All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per il contingente n. 09.4589, possono essere rilasciati certificati IMA 1:
a) a partire dal 1° novembre di ogni anno, validi a partire dal 1° gennaio successivo, per quantitativi non superiori al quantitativo massimo per il primo periodo contingentale dell'anno, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio;
b) a partire dal 1° maggio di ogni anno, validi a partire dal 1° luglio successivo, per i quantitativi rimanenti del quantitativo annuo del contingente, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di luglio.»
3) L'allegato I è modificato come segue:
a) la parte I.A è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
b) alla parte I.B i punti 5, 6 e 10 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
c) le parti I.F e I.H sono sostituite dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
4) Nell'allegato III.A, i dati relativi al contingente n. 09.4589 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
5) Nell'allegato XII, i dati relativi all'organismo emittente della Nuova Zelanda sono sostituiti dal testo seguente:
«Denominazione Indirizzo New Zealand Food Safety Authority South Tower 68-86 Jervois Quay PO Box 2835 Wellington Nueva Zelanda Tel. (64-4) 463 2500 Fax (64-4) 463 2501»
6) L'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.
In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del
a) le importazioni nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.B, punti 1-4 e 7-10;
b) le importazioni originarie dei nuovi Stati membri nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.A.
In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, per il 2004 e per il contingente n. 09.4589 possono essere rilasciati titoli d'importazione su presentazione di certificati IMA 1 emessi fino al giorno precedente il giorno in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 1, 2 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 3 si applicano a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 3, 5 e 6 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATI
(Omissis)