§ 14.5.474 – Regolamento 5 gennaio 2004, n. 5.
Regolamento (CE) n. 5/2004 della Commissione che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:05/01/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.      I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2004.


§ 14.5.474 – Regolamento 5 gennaio 2004, n. 5.

Regolamento (CE) n. 5/2004 della Commissione che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.

(G.U.U.E. 6 gennaio 2004, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione,

     visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

     (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

     (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

     (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

     (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione, conformemente agli allegati del presente regolamento,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)