Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 17/07/2002 |
Numero: | 1298 |
Sommario |
Art. 1. All'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96, il trattino "- Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi" è sostituito da (Omissis). |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.76 - Regolamento 17 luglio 2002, n. 1298.
Regolamento (CE) n. 1298/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
(G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98, la domanda di titolo d'importazione di riso Basmati è accompagnata da un certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente riconosciuto dalla Commissione. All'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96 figura l'elenco degli organismi competenti riconosciuti dalla Commissione. Le autorità pachistane hanno informato la Commissione che l'organismo competente per il rilascio dei certificati di autenticità del riso Basmati pachistano è sostituito a decorrere dal 1° agosto 2002. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96 dev'essere pertanto modificato di conseguenza.
(2) Al fine di consentire le importazioni di riso Basmati pachistano accompagnato da un certificato di autenticità rilasciato a decorrere dal 1° agosto 2002 dal nuovo organismo competente pachistano, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
ha adottato il presente regolamento:
All'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96, il trattino "- Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi" è sostituito da (Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2002.