Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 30/06/2003 |
Numero: | 1157 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.453 - Regolamento 30 giugno 2003, n. 1157.
Regolamento (CE) n. 1157/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e i prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento
(G.U.U.E. 1 luglio 2003, n. L 162).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La
(3) La
(4) Occorre aggiornare i dati relativi all'organismo preposto al rilascio in Canada, indicati nell'allegato XII del
(5) Occorre modificare di conseguenza il
(6) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del
(7) A norma dell'articolo 7 del
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 2475/2000, (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE, 2003/263/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE, 2003/298/CE e 2003/299/CE;»
b) è aggiunta la seguente lettera:
«h) contingenti previsti dalla
2) All'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo a norma dell'articolo 6.»
3) All'articolo 19, il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:
a) la frase in limine è sostituita dalla seguente:
«L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione, rispettivamente, dei seguenti strumenti giuridici:»
b) è aggiunta la seguente lettera:
«h) regole di cui al punto 10 dell'accordo con la Norvegia.»
4) L'articolo 24 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, è soppressa la lettera b);
b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.»
5) L'allegato I è modificato come segue:
a) nella parte I.B il testo del punto 6 è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;
b) il testo figurante nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto quale parte I.H.
6) Nell'allegato III, la parte B è soppressa.
7) Nell'allegato XI, le lettere G) e H) sono soppresse.
8) L'allegato XII è modificato come segue:
a) l'indirizzo dell'organismo del Canada è sostituito dal seguente:
«Building 55, NCC Driveway
Central Experimental Farm
960 Carling Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0Z2
Tel. 1 (613) 792-2000
Fax. 1 (613) 792-2009»
b) i dati relativi alla Norvegia sono soppressi.
1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del
2. In deroga all'articolo 7 del
3. Per il periodo di cui al paragrafo 2, in deroga all'articolo 11 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.
ALLEGATO I
«6. Prodotti originari della Bulgaria
(Omissis) »
ALLEGATO II
«I.H
CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I ALL'ACCORDO CON IL REGNO DI NORVEGIA
(Omissis)»