§ 14.5.388 - Regolamento 14 febbraio 2001, n. 308.
Regolamento (CE) n. 308/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:14/02/2001
Numero:308


Sommario
Art. 1.      All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.388 - Regolamento 14 febbraio 2001, n. 308.

Regolamento (CE) n. 308/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(G.U.C.E. 15 febbraio 2001, n. L 44)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 570/1999, sono complementari o derogatorie a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (2) In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95 precisano, a scopo di semplificazione amministrativa, la quantità al di sotto della quale un titolo d'importazione è redatto senza l'obbligo di costituire una cauzione e, rispettivamente, la quantità di prodotti che possono essere importati senza titolo.

     (3) Gli articoli 5 e 14 del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono stati sostituiti dagli articoli 5 e 15 del regolamento (CE) n. 1291/2000. Le disposizioni in causa sono state adattate e semplificate al punto che le misure derogatorie suddette risultano ormai inutili o poco coerenti rispetto alle modalità comuni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1291/2000. Per garantire una maggiore coerenza e semplificare le procedure è opportuno sopprimere queste misure derogatorie e applicare ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le regole comuni contenute, rispettivamente, negli articoli 5 e 15 del regolamento citato riguardanti i casi in cui non si richiede un titolo d'importazione o una cauzione.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.