Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 14/05/2003 |
Numero: | 829 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.332 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 829.
Regolamento (CE) n. 829/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 225/2003 per quanto riguarda la proroga della validità per i certificati di origine dei funghi originari della Cina.
(G.U.U.E. 15 maggio 2003, n. L 120).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) All'articolo 2 del
(3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, per non turbare il corretto svolgimento delle importazioni, sarebbe opportuno prorogare tale data fino alla fine di settembre 2003.
(4) È pertanto necessario modificare il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell'articolo 2 del
«Art. 2.
Fino al 30 settembre 2003 un importatore può presentare, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, l'originale e la copia dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.