§ 14.5.332 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 829.
Regolamento (CE) n. 829/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 225/2003 per quanto riguarda la proroga della validità per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:14/05/2003
Numero:829


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.332 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 829.

Regolamento (CE) n. 829/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 225/2003 per quanto riguarda la proroga della validità per i certificati di origine dei funghi originari della Cina.

(G.U.U.E. 15 maggio 2003, n. L 120).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 225/2003, reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus.

     (2) All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 225/2003 la Commissione ha stabilito che, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, un importatore può presentare fino al 31 maggio 2003 l'originale e la copia dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2125/95, modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002.

     (3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, per non turbare il corretto svolgimento delle importazioni, sarebbe opportuno prorogare tale data fino alla fine di settembre 2003.

     (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 225/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 225/2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2.

     Fino al 30 settembre 2003 un importatore può presentare, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, l'originale e la copia dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.