Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 05/02/2003 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.237 - Regolamento 5 febbraio 2003, n. 225.
Regolamento (CE) n. 225/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine per le conserve di funghi.
(G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con una nota verbale del 5 dicembre 2002, le autorità cinesi hanno trasmesso alla Commissione un aggiornamento completo dell'elenco delle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine richiesti per l'immissione in libera pratica delle conserve di funghi originarie di questo paese terzo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del
(2) Con la stessa nota le autorità cinesi hanno chiesto alla Commissione di accettare in via temporanea, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi cinesi, parallelamente ai certificati di origine recante le nuove firme e i nuovi timbri, l'utilizzazione dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Fino al 30 settembre 2003 un importatore può presentare, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, l'originale e la copia dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all'articolo 10, paragrafo 1:
- General Administration of Quality Supervision
- Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:
Beijing |
Jlangxi |
Shenzhen |
Shanxi |
Zhuhai |
Ningxia |
Inner Mongolia |
Sichuan |
Tianjin |
Hebei |
Chongqing |
Shanghai |
Liaoning |
Yunnan |
Ningbo |
Jilin |
Guizhou |
Jiangsu |
Shandong |
Shaanxi |
Guangxi |
Zhejiang |
Gansu |
Heilongjiang |
Anhui |
Qinghai |
Hainan |
Hubei |
Tibet |
Henan |
Guangdong |
Fujian |
Xinjiang |
Xiamen |
|
Hunan» |
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del