| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 14. unione doganale | 
| Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche | 
| Data: | 12/09/2002 | 
| Numero: | 1627 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 14.5.113 - Regolamento 12 settembre 2002, n. 1627.
Regolamento (CE) n. 1627/2002 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002.
(G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. 246).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il 
(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     Per le offerte comunicate dal 6 al 12 settembre 2002, nell'ambito della gara di cui al 
Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2002.