§ 14.5.79 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1362.
Regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/07/2002
Numero:1362


Sommario
Art. 1.      1. Le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, [...]
Art. 2.      1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 3.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione [...]
Art. 4.      Il regolamento (CE) n. 2341/2000 è abrogato.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.79 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1362. [1]

Regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia.

(G.U.C.E. 27 luglio 2002, n. L 198).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in prosieguo: l'accordo europeo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lettonia.

     (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lettonia.

     (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti a conclusione di un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore.

     (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

     (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

     (8) In seguito ai suddetti negoziati il regolamento (CE) n. 2341/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.

     3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

 

     Art. 2.

     1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2341/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato C(b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione comune del mercato dei cereali ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 2341/2000 è abrogato.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

Allegato C(a)

 

     I seguenti prodotti originari della Lettonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0% del dazio NPF)

 

     Codice NC [1]

     0101 10 90

     0101 90 19

     0101 90 30

     0101 90 90

     0104 20 10

     0106 19 10

     0106 39 10

     0205

     0206 80 91

     0206 90 91

     0207 13 91

     0207 14 91

     0207 26 91

     0207 27 91

     0207 35 91

     0207 36 89

     0208 10 11

     0208 10 19

     0208 20 00

     0208 30 00

     0208 40 10

     0208 40 90

     0208 90 10

     0208 90 55

     0208 90 60

     0208 90 95

     0210 91 00

     0210 92 00

     0210 93 00

     0210 99 10

     0210 99 31

     0210 99 39

     0210 99 59

     0210 99 79

     0210 99 80

     0407 00 90

     0410 00 00

     0601 10

     0601 20

     0602

     0603

     0604

     0701 10 00

     0701 90 10

     0703 10

     0703 90 00

     0707 00 90

     0708 10 00

     0708 90 00

     0709 10 00

     0709 20 00

     0709 30 00

     0709 40 00

     0709 52 00

     0709 59 00

     0709 60

     0709 70 00

     0709 90 10

     0709 90 20

     0709 90 50

     0709 90 70

     0709 90 90

     0710 29 00

     0710 30 00

     0710 80 51

     0710 80 59

     0710 80 69

     0710 80 80

     0710 80 85

     0711 40 00

     0711 59 00

     0711 90 10

     0711 90 50

     0711 90 80

     0711 90 90

     0712 20 00

     0712 32 00

     0712 33 00

     0712 39 00

     0713 50 00

     0713 90 10

     0713 90 90

     0802 11 90

     0802 12 90

     0802 21 00

     0802 22 00

     0802 31 00

     0802 32 00

     0802 40 00

     0802 90 50

     0802 90 85

     0806 20 11

     0806 20 12

     0806 20 91

     0806 20 92

     0806 20 98

     0808 20 90

     0809 40 90

     0810 40 30

     0810 40 50

     0810 40 90

     0811 90 39

     0811 90 50

     0811 90 75

     0811 90 80

     0811 90 85

     0811 90 95

     0812 10 00

     0812 90 40

     0812 90 50

     0812 90 60

     0812 90 99

     0813 10 00

     0813 20 00

     0813 30 00

     0813 40 10

     0813 40 30

     0813 40 95

     0813 50 15

     0813 50 19

     0813 50 91

     0813 50 99

     0901 12 00

     0901 21 00

     0901 22 00

     0901 90 90

     0902 10 00

     0904 12 00

     0904 20 10

     0904 20 90

     0907 00 00

     0910 40 13

     0910 40 19

     0910 40 90

     0910 91 90

     0910 99 99

     1106 10 00

     1106 30

     1208 10 00

     1209

     1210

     1211 90 30

     1212 10 10

     1212 10 99

     1214 90 10

     1502 00 90

     1503 00 19

     1503 00 90

     1504

     1507

     1508

     1511

     1512

     1513

     1514

     1515

     1516 10 10

     1516 10 90

     1516 20 91

     1516 20 95

     1516 20 96

     1516 20 98

     1518 00 31

     1518 00 39

     1522 00 91

     1602 31

     1602 90 10

     1602 90 31

     1602 90 41

     1602 90 72

     1602 90 74

     1602 90 76

     1602 90 78

     1602 90 98

     1603 00 10

     1704 90 10

     2001 90 20

     2001 90 70

     2001 90 75

     2001 90 85

     2003 20 00

     2003 90 00

     2004 90 50

     2004 90 91

     2004 90 98

     2005 10 00

     2005 60 00

     2005 90 10

     2005 90 50

     2006 00 99

     2007 10 91

     2007 10 99

     2008 11 92

     2008 11 94

     2008 11 96

     2008 11 98

     2008 19 19

     2008 19 93

     2008 19 95

     2008 19 99

     2008 40 11

     2008 40 21

     2008 40 29

     2008 40 39

     2008 40 51

     2008 40 59

     2008 40 71

     2008 40 79

     2008 40 91

     2008 40 99

     2008 50 11

     2008 60 11

     2008 60 31

     2008 60 39

     2008 60 51

     2008 60 59

     2008 60 61

     2008 60 69

     2008 60 71

     2008 60 79

     2008 60 91

     2008 60 99

     2008 80 11

     2008 80 31

     2008 80 39

     2008 92 12

     2008 92 14

     2008 92 34

     2008 92 38

     2008 92 51

     2008 92 59

     2008 92 74

     2008 92 78

     2008 92 93

     2008 92 96

     2008 92 98

     2008 99 28

     2008 99 37

     2008 99 40

     2008 99 45

     2008 99 49

     2008 99 55

     2008 99 68

     2008 99 72

     2008 99 78

     2008 99 99

     2009 31 11

     2009 39 31

     2009 41 10

     2009 49 30

     2009 50 10

     2009 50 90

     2009 80 19

     2009 80 38

     2009 80 50

     2009 80 63

     2009 80 69

     2009 80 71

     2009 80 79

     2009 80 89

     2009 80 95

     2009 80 96

     2009 80 99

     2009 90 19

     2009 90 29

     2009 90 39

     2009 90 51

     2009 90 59

     2009 90 96

     2009 90 97

     2009 90 98

     2204 30 10

     2302 50 00

     2306 90 19

     2308 00 90

     2309 10 51

     2309 10 90

     2309 90 10

     2309 90 31

     2309 90 41

     2309 90 51

 

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

 

 

Allegato C(b) [2]

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci [1]

Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) [2]

Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)

Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)

Disposizioni specifiche

09.4598

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg

20

178.000 capi

0

[3]

09.4537

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg

20

153.000 capi

0

[3]

09.4563

ex 0102 90

Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6% ad valorem

7.000 capi

0

[4]

09.4871

0201

Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina

esenzione

675

75

[8]

 

0202

Carni congelate degli animali della specie bovina

 

 

 

 

 

0206 10 95

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti "onglets" e "hampes"

 

 

 

 

 

0206 29 91

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti "onglets" e "hampes"

 

 

 

 

 

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

 

 

 

 

 

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina

 

 

 

 

09.4540

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90

esenzione

1.500

125

[5] [8]

 

0104 10 30

Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno)

esenzione

illimitata

 

[8]

 

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, altri

 

 

 

 

 

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, altri

 

 

 

 

 

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

 

 

0210 99 21

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate

 

 

 

 

 

0210 99 29

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate

 

 

 

 

 

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina

 

 

 

 

09.6676

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89

esenzione

755

65

[8]

09.4872

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

200

20

[8]

09.4873

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

3.800

0

[8]

09.4874

da 0403 10 11 a 0403 10 39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

esenzione

100

10

[8]

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

 

09.4551

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

esenzione

2.255

190

[8]

 

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%, altro

 

 

 

 

 

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%

 

 

 

 

 

0405 10 50

Burro di siero di latte

 

 

 

 

 

0405 10 90

Burro, altro

 

 

 

 

 

0405 20 90

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%

 

 

 

 

 

0405 90

Altre materie grasse provenienti dal latte

 

 

 

 

09.4552

0406

Formaggi e latticini

esenzione

5.000

500

[8]

09.6677

0409 00 00

Miele naturale

esenzione

100

10

[8]

09.6621

ex 0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° marzo al 31 ottobre

esenzione

250

50

[7] [8]

09.6623

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

esenzione

60

5

 

09.6456

0704 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, altri

esenzione

550

50

 

09.6457

ex 0706 10 00

Carote, fresche o refrigerate

20

250

0

 

09.6678

0706 90

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri

esenzione

200

20

 

09.6679

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esenzione

500

50

[7]

09.6680

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

esenzione

50

5

 

09.6458

0710 10 00

Patate, congelate

20

250

0

 

09.6681

0712 90 50

Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

esenzione

200

20

 

 

0712 90 90

Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

 

09.6682

ex 0714 90 90

Topinambur, congelati o essiccati

esenzione

100

10

 

 

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

esenzione

illimitata

 

[7]

09.6625

0808 10

Mele, fresche

esenzione

250

50

[7] [8]

 

0808 20 50

Pere, fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0809 20

Ciliege, fresche

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0809 40 05

Prugne, fresche

esenzione

illimitata

 

[7]

 

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1° agosto al 14 giugno

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

esenzione

illimitata

 

[6]

09.6683

0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

20

250

0

[6]

 

0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%

esenzione

illimitata

 

[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

0811 10 90

Fragole, congelate, altre

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 19

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 31

Altri lamponi congelati

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 39

Altro ribes nero congelato

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 51

Altro ribes rosso congelato

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 59

Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 90

Altri, congelati

esenzione

illimitata

 

[6]

09.6684

1001 10 00

Frumento (grano) duro

esenzione

26.000

2.600

[8]

 

1001 90 10

Spelta, destinata alla semina

 

 

 

 

 

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

 

 

 

 

 

1001 90 99

Altri

 

 

 

 

09.6685

1101 00 11

Farine di frumento (grano) duro

esenzione

9.000

900

[8]

 

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta

 

 

 

 

 

1101 00 90

Farine di frumento segalato

 

 

 

 

 

1103 11 10

Semole e semolini di frumento (grano) duro

 

 

 

 

 

1103 11 90

Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta

 

 

 

 

 

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

 

 

 

 

09.6686

1002 00 00

Segale

esenzione

3.750

375

[8]

09.6687

1102 10 00

Farina di segala

esenzione

1.250

125

[8]

 

1103 19 10

Semole e semolini di segala

 

 

 

 

 

1103 20 10

Agglomerati in forma di pellets di segala

 

 

 

 

09.6688

1003 00

Orzo

esenzione

4.500

450

[8]

09.6689

1102 90 10

Farina di orzo

esenzione

1.500

150

[8]

 

1103 19 30

Semole e semolini di orzo

 

 

 

 

 

1103 20 20

Agglomerati in forma di pellets di orzo

 

 

 

 

09.6690

1004 00 00

Avena

esenzione

1.500

150

[8]

09.6691

1102 90 30

Farina di avena

esenzione

500

50

[8]

 

1103 19 40

Semole e semolini di avena

 

 

 

 

 

1103 20 30

Agglomerati in forma di pellets di avena

 

 

 

 

09.6692

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati, esclusi i codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23

esenzione

900

90

 

09.6473

1108 13 00

Fecola di patate

esenzione

500

0

 

09.4564

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

esenzione

180

15

[8]

 

1602 41

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina:

 

 

 

 

 

 

Prosciutti e loro pezzi

 

 

 

 

 

1602 42

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina:

 

 

 

 

 

 

Spalle e loro pezzi

 

 

 

 

 

1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina:

 

 

 

 

 

 

Altre, compresi i miscugli

 

 

 

 

09.6693

1602 32 a

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie

esenzione

120

10

[8]

 

1602 39

o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline

 

 

 

 

 

 

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline e diversi da tacchini

 

 

 

 

 

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

esenzione

illimitata

 

[8]

09.6694

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi i codici NC 2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60, 2001 90 65 e 2001 90 91

esenzione

600

60

 

09.6695

ex 2005

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i codici NC 2005 20 10, 2005 70 e 2005 80 00

esenzione

300

30

 

09.6696

2009 71

Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

esenzione

1.000

100

 

09.6697

ex 2009 79

Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC 2009 79 11 e 2009 79 91

esenzione

1.000

100

 

 

[1] Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

[2] Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

[3] Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500.000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

[4] Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

[5] Esclusi i filetti presentati separatamente.

[6] Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.

[7] La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

[8] Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

 

 

Appendice all'allegato C(b)

 

     Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

     1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, sono stabiliti come segue:

 

Codice NC

Descrizione

Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)

ex 0810 10

Fragole, fresche, destinate alla trasformazione

514

ex 0810 30 10

Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione

385

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione

233

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% :frutto intero

750

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: altre

576

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%: frutto intero

750

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%: altre

576

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

750

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

576

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%: frutto intero

995

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%: altri

796

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

995

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

796

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

628

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

448

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

390

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

295

 

     2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

     3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lettoni per consentire loro di rimediare alla situazione.

     4. Su richiesta della Comunità o della Lettonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

     5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

     Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 6 della decisione n. 2004/484/CE, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[2] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 agosto 2002, n. L 215.