§ 14.5.71 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1165.
Regolamento (CE) n. 1165/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.
(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2002, prevede che certi codici si applichino unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera. Per la classificazione nei codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 è necessario il rispetto di un valore franco frontiera minimo al momento dell'importazione nella Comunità, in modo da beneficiare di un'aliquota preferenziale. Poiché dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, il beneficio dell'aliquota preferenziale non è più subordinato al rispetto di un valore franco frontiera e i tipi di formaggi appartenenti a detti codici sono ora importati con i codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17, di cui all'allegato II D del regolamento (CE) n. 2535/2001, i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non hanno più alcuna utilità. Per evitare il rischio di confusione presso gli operatori e i servizi doganali e nell'attesa della soppressione di detti codici della nomenclatura combinata, occorre adeguare il suddetto articolo e prevedere disposizioni transitorie per i titoli rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo con la Svizzera.
(2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001 precisa che ogni operatore può presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente figurante nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC). I numeri dei contingenti, riportati negli allegati I.B.2 e I.B.3 del suddetto regolamento per i prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, sono identici in quanto i due paesi costituivano, in precedenza, un solo Stato. Occorre pertanto precisare che i contingenti in questione devono essere considerati come contingenti distinti.
(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
ha adottato il presente regolamento:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue.
1) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 4, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 12, primo comma, è aggiunta la frase seguente:
(Omissis).
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1° luglio 2002.