Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 27/05/2002 |
Numero: | 886 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di riconoscimento relative ai contingenti che saranno aperti il 1° luglio 2002 possono essere presentate fino [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.60 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 886.
Regolamento (CE) n. 886/2002 della Commissione recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.
(G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la
(2) L'accordo con la Svizzera entra in vigore il 1° giugno 2002. Il
(3) A norma dell'articolo 23 del
(4) Per permettere agli operatori che intendono partecipare all'attribuzione dei contingenti aperti nel quadro dell'accordo con la Svizzera di conformarsi alle disposizioni in materia di riconoscimento previste all'articolo 7 del
(5) L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 e approvato con la
(6) L'articolo 13, paragrafo 2, del
Occorre chiarire che, in alcuni casi, i quantitativi indicati all'articolo 13 devono pertanto essere adattati.
(7) L'articolo 10 del
(8) In uno spirito di cooperazione con i paesi candidati all'adesione e per facilitare un utilizzo ottimale dei contingenti e delle concessioni tariffarie concesse a tali paesi, è anche opportuno permettere, su richiesta del paese interessato, la comunicazione dell'elenco degli operatori riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal
(9) A norma dell'articolo 18 del
(10) Per seguire l'andamento di alcuni dei tenori indicati, è altresì opportuno prevedere che tali dati siano trasmessi alla Commissione. Tuttavia, per non creare oneri supplementari a carico delle amministrazioni nazionali, è opportuno chiedere alle autorità competenti di trasmettere esclusivamente i dati relativi ai tenori che superano determinati valori rappresentativi di riferimento. A tal fine è necessario fissare tali valori basandosi sui tenori definiti nell'allegato I del
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) All'articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere:
(Omissis).
2) All'articolo 6, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5) All'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6) L'articolo 19 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
(Omissis).
b) È aggiunto il seguente paragrafo:
(Omissis).
7) All'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
8) L'articolo 23 è soppresso.
9) Il testo figurante nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato I come parti F e G.
10) Il testo dell'allegato II, parte D, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
11) Il testo figurante nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.
12) Il testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XIII.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punti 1, 2, 6, lettera a), 7, 8, 9, 10, si applica a decorrere dal 1° giugno 2002, ad esclusione delle disposizioni relative all'accordo con la Giordania. Il disposto dei punti 4, 5, 6, lettera b), e 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.
Allegato I
(Omissis)
Allegato II
(Omissis)
Allegato III
(Omissis)
Allegato IV
(Omissis)