§ 14.5.60 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 886.
Regolamento (CE) n. 886/2002 della Commissione recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/05/2002
Numero:886


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di riconoscimento relative ai contingenti che saranno aperti il 1° luglio 2002 possono essere presentate fino [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.60 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 886.

Regolamento (CE) n. 886/2002 della Commissione recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.

(G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 40,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE/Euratom del Consiglio e della Commissione (in appresso "l'accordo con la Svizzera"), riguarda in particolare l'apertura di contingenti e la concessione di riduzioni dei dazi doganali per alcuni prodotti lattiero-caseari originari della Svizzera. È quindi opportuno adattare il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione.

     (2) L'accordo con la Svizzera entra in vigore il 1° giugno 2002. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede una gestione dei contingenti tariffari per periodi semestrali che iniziano il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Per ragioni di armonizzazione, è opportuno gestire secondo la stessa periodicità i contingenti previsti dal suddetto accordo, nel rispetto dei quantitativi annui previsti dall'accordo con la Svizzera.

     (3) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per taluni formaggi importati dalla Svizzera il beneficio della riduzione dei dazi doganali è subordinato al rispetto di un valore franco frontiera minimo e, in caso di mancata osservanza di tale valore, si applica una sanzione. Poiché nell'accordo con la Svizzera non è più previsto il rispetto di un valore franco frontiera minimo occorre sopprimere tale articolo.

     (4) Per permettere agli operatori che intendono partecipare all'attribuzione dei contingenti aperti nel quadro dell'accordo con la Svizzera di conformarsi alle disposizioni in materia di riconoscimento previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di riconoscimento.

     (5) L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 e approvato con la decisione 2002/357/CE/CECA del Consiglio e della Commissione (in appresso "l'accordo con la Giordania") riguarda in particolare alcune concessioni tariffarie per taluni tipi di formaggi originari della Giordania. È opportuno gestire tale contingente secondo le modalità previste nel titolo 2, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001 inserendovi le disposizioni necessarie.

     (6) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede la fissazione di quantitativi massimi per i quali gli operatori possono presentare domande di titoli. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, la Commissione stabilisce la quantità che si aggiunge alla quantità disponibile per il secondo periodo dell'anno contingentale qualora i quantitativi attribuiti nel corso del primo periodo siano inferiori al quantitativo disponibile.

     Occorre chiarire che, in alcuni casi, i quantitativi indicati all'articolo 13 devono pertanto essere adattati.

     (7) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede che le autorità competenti degli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli operatori riconosciuti. Per una migliore identificazione di ogni richiedente è opportuno precisare i dati che devono essere comunicati per ciascun operatore.

     (8) In uno spirito di cooperazione con i paesi candidati all'adesione e per facilitare un utilizzo ottimale dei contingenti e delle concessioni tariffarie concesse a tali paesi, è anche opportuno permettere, su richiesta del paese interessato, la comunicazione dell'elenco degli operatori riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché della libera circolazione di tali dati.

     (9) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2535/2001 il richiedente del titolo ha l'obbligo di definire i prodotti da importare, indicando sulla domanda di titolo e sul titolo determinati tenori precisi, in particolare della sostanza secca e della materia grassa. Per i contingenti tariffari disciplinati dal titolo 2, capo I, spesso vengono richiesti titoli di importazione per volumi notevolmente superiori ai quantitativi disponibili, il che dà esito a coefficienti di attribuzione minimi e all'attribuzione di quantitativi per richiedente che rappresentano una frazione minima di quantitativi richiesti. Ne consegue che al momento della presentazione della domanda gli operatori non sono in grado di concludere contratti e non conoscono ancora la composizione esatta dei prodotti che intendono importare contemplati dai codici indicati nella domanda di titolo. Tenendo conto del fatto che gli operatori conoscono la composizione precisa del prodotto quando presentano la dichiarazione di importazione, è opportuno sostituire le disposizioni in esame con l'obbligo, per l'importatore, di indicare i tenori dei prodotti sulla dichiarazione di importazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali.

     (10) Per seguire l'andamento di alcuni dei tenori indicati, è altresì opportuno prevedere che tali dati siano trasmessi alla Commissione. Tuttavia, per non creare oneri supplementari a carico delle amministrazioni nazionali, è opportuno chiedere alle autorità competenti di trasmettere esclusivamente i dati relativi ai tenori che superano determinati valori rappresentativi di riferimento. A tal fine è necessario fissare tali valori basandosi sui tenori definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione e sui tenori definiti nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2002.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

     2) All'articolo 6, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) All'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6) L'articolo 19 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

     b) È aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     7) All'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8) L'articolo 23 è soppresso.

     9) Il testo figurante nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato I come parti F e G.

     10) Il testo dell'allegato II, parte D, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

     11) Il testo figurante nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.

     12) Il testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XIII.

 

     Art. 2.

     In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di riconoscimento relative ai contingenti che saranno aperti il 1° luglio 2002 possono essere presentate fino al 10 giugno 2002.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punti 1, 2, 6, lettera a), 7, 8, 9, 10, si applica a decorrere dal 1° giugno 2002, ad esclusione delle disposizioni relative all'accordo con la Giordania. Il disposto dei punti 4, 5, 6, lettera b), e 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Allegato III

     (Omissis)

 

     Allegato IV

     (Omissis)