§ 14.4.1010 - Regolamento 9 marzo 2011, n. 306.
Regolamento (UE) n. 306/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:09/03/2011
Numero:306


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1964/2005 è abrogato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore dell’accordo


§ 14.4.1010 - Regolamento 9 marzo 2011, n. 306.

Regolamento (UE) n. 306/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane

(G.U.U.E. 4 aprile 2011, n. L 88)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio [2] stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2006 l’aliquota tariffaria applicabile alle banane del codice NC 08030019 è pari a 176 EUR/t.

 

(2) Il 31 maggio 2010 è stato firmato l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane [3] tra l’Unione europea e il Brasile, la Colombia, il Costa Rica, l’Ecuador, il Guatemala, l’Honduras, il Messico, il Nicaragua, Panama, il Perù e il Venezuela ("l’accordo"), avente per oggetto la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell’Unione per le banane del codice NC 08030019.

 

(3) In conformità dell’accordo, l’Unione ridurrà gradualmente la propria aliquota sulle banane da 176 EUR/t a 114 EUR/t. Una prima riduzione, applicata con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2009, data della sigla dell’accordo, ha portato l’aliquota a 148 EUR/t. Le successive riduzioni devono applicarsi in sette rate annuali, con un possibile ritardo di non più di due anni in caso di rinvio dell’accordo sulle modalità agricole nell’ambito del ciclo di Doha dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L’aliquota finale di 114 EUR/t deve essere raggiunta al più tardi il 1 gennaio 2019. Le riduzioni tariffarie diventeranno vincolanti in seno all’OMC al momento della certificazione dell’elenco UE per le banane.

 

(4) L’accordo, applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, è stato approvato con decisione 2011/194/UE del Consiglio.

 

(5) Alla luce delle nuove aliquote per le banane che devono applicarsi a norma dell’accordo, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1964/2005,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 1964/2005 è abrogato.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore dell’accordo.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2011.

 

[2] GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

 

[3] GU L 141 del 9.6.2010, pag. 3.