Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 30/12/2004 |
Numero: | 2280 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.737 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2280.
Regolamento (CE) n. 2280/2004 della Commissione che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1° gennaio 2005.
(G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 396).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 10 del
(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del
(3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del
(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.
ALLEGATO I [1]
(Omissis)
ALLEGATO II [2]
(Omissis)
[1] Allegato sostituito dall’art. 1 del
[2] Allegato sostituito dall’art. 1 del