§ 13.4.59 – Decisione 21 aprile 2004, n. 792.
Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:21/04/2004
Numero:792


Sommario
Art.  1. Obiettivo del programma e attività.
Art.  2. Accesso al programma.
Art.  3. Selezione dei beneficiari.
Art.  4. Concessione della sovvenzione.
Art.  5. Disposizioni finanziarie.
Art.  6. Misure di attuazione.
Art.  7. Procedura di comitato.
Art.  8. Monitoraggio e valutazione.
Art.  9. Entrata in vigore.


§ 13.4.59 – Decisione 21 aprile 2004, n. 792.

Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5,

     vista la proposta della Commissione,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il trattato assegna alla Comunità il compito di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli europei e di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

     (2) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.

     (3) Il Consiglio e i ministri della Cultura, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 14 novembre 1991 sulle reti culturali europee, hanno sottolineato l'importante ruolo delle reti di organizzazioni culturali nella cooperazione culturale in ambito europeo, e hanno convenuto di incoraggiare le organizzazioni culturali dei rispettivi paesi a partecipare attivamente alla cooperazione non governativa a livello europeo.

     (4) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002  ha indicato come definire e valutare il valore aggiunto europeo delle azioni culturali.

     (5) La linea A-3 0 4 2 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere le organizzazioni d'interesse culturale europeo.

     (6) In seguito alle risoluzioni del Parlamento europeo sulle lingue e culture regionali, l'Unione europea si è impegnata in azioni di promozione e di salvaguardia della diversità linguistica nell'Unione europea, al fine di preservare le lingue come elemento del patrimonio culturale vivo dell'Europa.

     (7) Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione ha sostenuto, a partire dal 1982, un organismo senza scopo di lucro, l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL), organizzato in rete di comitati nazionali attivi negli Stati membri e, dal 1987, la rete d'informazione e documentazione Mercator. Tali organismi perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse rappresenta tutte le comunità che vivono nell'Unione europea e che parlano una lingua regionale o minoritaria, e garantisce una diffusione d'informazioni europee presso tali comunità. La rete d'informazione e documentazione Mercator raccoglie e diffonde a livello europeo informazioni su tre aspetti essenziali per la promozione delle lingue regionali e minoritarie: l'istruzione, la legislazione e i mezzi di comunicazione.

     (8) La linea A-3 0 1 5 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere questi due organismi.

     (9) Il Parlamento europeo ha adottato, l'11 febbraio 1993, una risoluzione sulla protezione europea e internazionale dei campi di concentramento nazisti e relativi siti quali monumenti storici.

     (10) La linea A-3 0 3 5 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere la preservazione dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici.

     (11) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti. La Commissione si è impegnata a tener conto dei commenti di bilancio nel contesto dell'attuazione.

     (12) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo di un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

     (13) È necessario assicurare un'adeguata stabilità e continuità dei finanziamenti nell'ambito del regolamento finanziario, alle istituzioni cui la Comunità ha assegnato un sostegno finanziario negli anni precedenti.

     (14) Risultano necessarie disposizioni transitorie per il 2004 e il 2005 per consentire l'erogazione di sovvenzioni in base alla parte 2 del presente programma comunitario. È opportuno ricorrere all'eccezione citata nell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione in base alla quale possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione.

     (15) Gli eventuali finanziamenti non comunitari provenienti da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.

     (16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (18) È necessario valutare il contenuto delle azioni e, in particolare, il valore aggiunto europeo delle attività progettate dai beneficiari ammissibili ad una sovvenzione; tale valutazione può essere effettuata nel modo migliore avvalendosi di un comitato di gestione.

     (19) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

 

     DECIDONO:

 

Art. 1. Obiettivo del programma e attività.

     1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (in prosieguo: «il programma»).

     2. L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi.

     Il programma comprende le seguenti attività:

     a) il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore;

     b) un'azione specifica in questo settore.

     Queste attività devono contribuire, o essere in grado di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel settore della cultura.

     3. Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

 

     Art. 2. Accesso al programma.

     Per poter beneficiare di una sovvenzione, un organismo deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato I e presentare le seguenti caratteristiche:

     a) essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel settore della cultura, e avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse;

     b) essere un organismo legalmente costituito da più di due anni la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un revisore contabile iscritto al rispettivo registro;

     c) svolgere attività conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel settore della cultura e tenere conto delle priorità di cui all'allegato I.

 

     Art. 3. Selezione dei beneficiari.

     1. La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato I.

     2. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma rispetta i criteri globali indicati nell'allegato I. Le azioni sono selezionate sulla base di un invito a presentare proposte.

 

     Art. 4. Concessione della sovvenzione.

     Le sovvenzioni concesse a titolo delle diverse azioni del programma sono conformi alle disposizioni di cui alla pertinente sezione dell'allegato I.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 19 milioni di EUR.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 6. Misure di attuazione.

     1. Sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le materie di seguito elencate:

     a) il piano di lavoro annuale, compresi gli obiettivi, le priorità, i criteri e le procedure di selezione;

     b) il sostegno finanziario (importi, durata e beneficiari) che deve fornire la Comunità nei settori che rientrano nelle azioni di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato I e gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

     c) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

     d) le disposizioni per il monitoraggio e la valutazione del programma e per la divulgazione e il trasferimento dei risultati.

     2. Per tutte le altre materie, le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

 

     Art. 7. Procedura di comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla decisione n. 508/2000/CE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8. Monitoraggio e valutazione.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

     a) entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'attuazione del programma, sulla realizzazione degli obiettivi e su un eventuale programma futuro che sostituisce quello presente; la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del programma;

     b) entro il 31 dicembre 2007, una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma. Detta relazione si basa, tra l'altro, sui risultati della valutazione esterna ed esamina i risultati ottenuti dai beneficiari del programma, in particolare l'efficacia, l'efficienza e il contenuto delle diverse azioni (considerate globalmente e individualmente) in termini di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato I.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     1. ATTIVITÀ SOSTENUTE

 

     L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 è di rafforzare l'azione comunitaria nel settore della cultura e l'efficacia di quest'azione, sostenendo gli organismi attivi in questo settore.

     Il sostegno si concretizza in uno dei seguenti due tipi di sovvenzione:

     — sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore (sezioni 1 e 2), oppure

     — sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (sezione 3).

     Le principali attività di questi organismi suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria nel settore della cultura sono le seguenti:

     — rappresentanza dei soggetti interessati a livello comunitario,

     — diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,

     — messa in rete degli organismi attivi nel settore della cultura,

     — rappresentanza e informazione delle comunità linguistiche regionali e minoritarie dell'Unione europea,

     — ricerca e diffusione di informazioni nei settori della legislazione, dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione,

     — adempimento del ruolo di «ambasciatore» culturale, promozione della consapevolezza del patrimonio culturale comune dell'Europa,

     — preservazione e commemorazione dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni, di cui sono simbolo i memoriali eretti nei siti dei campi di concentramento, e in altri luoghi di martirio e sterminio di massa di civili, nonché preservazione del ricordo delle vittime nei siti stessi.

 

     2. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENUTE

 

     Le sovvenzioni possono essere concesse per sostenere le attività svolte dagli organismi che possono beneficiare di una sovvenzione comunitaria a titolo del programma e che rientrano in una delle seguenti sezioni:

     2.1. Sezione 1: attività permanenti dei seguenti organismi, che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura:

     — Ufficio europeo per le lingue meno diffuse,

     — centri della rete Mercator.

     2.2. Sezione 2: attività permanenti di altri organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

     Sovvenzioni annuali di funzionamento possono essere concesse per sostenere la realizzazione dei programmi di lavoro permanenti di organizzazioni o di reti che operano a favore della cultura europea e della cooperazione nel settore culturale e apportano un contributo allo sviluppo della vita culturale e alla gestione della cultura.

     2.3. Sezione 3: azioni a favore della preservazione e commemorazione dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni, di cui sono simbolo i memoriali eretti nei siti dei campi di concentramento e in altri luoghi di martirio e sterminio di massa di civili, nonché preservazione del ricordo delle vittime nei siti stessi.

 

     3. SELEZIONE DEI BENEFICIARI

 

     Sezione 1: a titolo di questa sezione del programma, possono essere concesse sovvenzioni all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator.

     La Commissione può concedere tali sovvenzioni dietro ricezione di un programma di lavoro e di un bilancio adeguati.

     Sezione 2:

     1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per concedere le sovvenzioni a titolo di questa sezione del programma.

     2. Tuttavia, nel 2004 e nel 2005, in deroga al paragrafo 1, possono essere assegnate sovvenzioni agli organismi elencati nell'allegato II.

     3. In tutti i casi, si applicano tutte le norme del regolamento finanziario, le sue norme di attuazione e l'atto di base.

     Sezione 3: le azioni sostenute a titolo di questa sezione sono selezionate in base a inviti a presentare proposte.

 

     4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

 

     Le domande di sovvenzioni di funzionamento sono valutate in base:

     — allo scambio di esperienze che promuovono una maggiore diversità culturale,

     — alla mobilità dell'arte e degli artisti,

     — alla qualità delle attività progettate,

     — al valore aggiunto europeo delle attività progettate,

     — al carattere duraturo delle attività progettate,

     — alla visibilità delle attività progettate,

     — alla rappresentatività degli organismi.

     La concessione di una sovvenzione avviene in base a un programma di lavoro approvato dalla Commissione.

     Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

 

     5. FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

 

     5.1. A titolo della sezione 1, le spese ammissibili dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e dei centri della rete Mercator comprendono le spese di funzionamento e quelle necessarie alla realizzazione delle loro azioni.

     5.2. La sovvenzione concessa all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili di questi organismi per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa: gli organismi in questione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie.

     5.3. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e dei centri della rete Mercator tenuto conto della loro natura di organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo.

     5.4. A titolo della sezione 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato in particolare le spese per il personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione, nonché le spese direttamente collegate alle attività dell'organismo.

     5.5. Una sovvenzione di funzionamento assegnata a titolo della sezione 2 del presente allegato non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione viene concessa. Gli organismi interessati da questa sezione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.

     5.6. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario la sovvenzione di funzionamento in tal modo concessa ha, in caso di rinnovo, un carattere degressivo. Tale degressività è applicata a decorrere dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica fatta salva la regola di cofinanziamento di cui sopra, la percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per l'esercizio precedente.

     5.7. Una sovvenzione concessa a titolo della sezione 3 del presente allegato non può coprire più del 75 % delle spese ammissibili dell'azione interessata.

     5.8. Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare il 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.

     5.9. Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo.

     In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.

 

     6. GESTIONE DEL PROGRAMMA

 

     Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso ad esperti, nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi.

     Inoltre la Commissione può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

 

     7. CONTROLLI E AUDIT

 

     7.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

     7.2. La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

     7.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.

     7.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

     7.5. Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

ALLEGATO II

 

Organismi di cui all'allegato I, capitolo 3, sezione 2, punto 2

 

     — Orchestra dei giovani dell'Unione europea,

     — Orchestra barocca dell'Unione europea (EUBO),

     — Philharmony of the Nations,

     — Accademia europea di canto corale,

     — Federazione europea delle corali dell'Unione,

     — Les Choeurs de l'Union européenne,

     — Europa Cantat (Federazione europea delle giovani corali),

     — Centro operistico europeo di Manchester,

     — Orchestra giovanile di jazz dell'Unione europea («Swinging Europe»),

     — Fondazione internazionale Yehudi Menuhin,

     — Orchestra da camera europea,

     — Associazione europea dei conservatori, delle accademie di musica e delle Musikhochschulen (AEC),

     — Fondazione dell'Accademia di Yuste,

     — Consiglio europeo degli artisti (ECA),

     — Forum europeo per le arti e il patrimonio (EFAH),

     — Incontro informale europeo di teatro (IETM),

     — Convenzione teatrale europea,

     — Unione dei Teatri d'Europa,

     — Premio Europa per il teatro,

     — Premio Europa (riconoscimento conferito al migliore programma radiotelevisivo),

     — Europa Nostra,

     — Congresso degli scrittori europei (EWC),

     — Rete europea delle organizzazioni artistiche per l'infanzia e la gioventù (EU-NET ART),

     — Fédération européenne des villages d'artistes (Euro Art),

     — Rete europea dei centri di formazione in management culturale (ENCATC),

     — Lega europea degli Istituti d'arte (ELIA),

     — Network of European Museums Organisations (NEMO),

     — Momentum Europa,

     — Rete europea dei bambini,

     — Les Rencontres (Associazione delle città e delle regioni europee della cultura),

     — Europalia,

     — Euroballet,

     — International Festivals and Events Association Europe,

     — Fondazione Pegasus,

     — Hors-les-Murs,

     — Huis Doorn (Paesi Bassi),

     — Festa europea della musica,

     — Progetto «Tuning Educational Structures in Europe»,

     — St Boniface Memorial Foundation 2004,

     — European Community of Historic Armed Guilds.