Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 07/03/2002 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e obiettivi. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione. |
Art. 4. Diritti ed obblighi delle imprese. |
Art. 5. Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione. |
Art. 6. Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse. |
Art. 7. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione. |
Art. 8. Imposizione, modifica o revoca degli obblighi. |
Art. 9. Obbligo di trasparenza. |
Art. 10. Obbligo di non discriminazione. |
Art. 11. Obbligo di separazione contabile. |
Art. 12. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete. |
Art. 13. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. |
Art. 14. Comitato. |
Art. 15. Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso. |
Art. 16. Notificazione. |
Art. 17. Procedura di esame. |
Art. 18. Recepimento. |
Art. 19. Entrata in vigore. |
Art. 20. Destinatari. |
§ 13.2.54 - Direttiva 7 marzo 2002, n. 19. [1]
Direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso).
(G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) I servizi di fornitori di contenuti quali l’offerta di vendita di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi non sono disciplinati dal quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
(3) Il termine “accesso” ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell’ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti comunitari. Un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.
(4) La
(5) In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato. Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva, da più ampie possibilità di scelta e da servizi concorrenziali per i consumatori, è necessario che le imprese che ricevono richieste di accesso o di interconnessione concludano in linea di principio tali accordi su base commerciale e negozino in buona fede.
(6) In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell’infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un’interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare possono garantire l’interconnettibilità da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali. Il controllo ai mezzi di accesso può comportare il possesso o il controllo del collegamento materiale all’utente finale (sia esso fisso o mobile) e/o la possibilità di cambiare o ritirare il numero o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete di un utente finale. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda l’accesso ai portali e i servizi Internet.
(7) Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell’accesso e dell’interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell’infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza.
(8) Gli operatori di reti controllano l’accesso ai propri clienti in base a un’identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. I diritti e gli obblighi in vigore per quanto riguarda la negoziazione dell’interconnessione devono pertanto essere mantenuti. Occorre altresì mantenere gli obblighi previsti dalla
(9) L’interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l’interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione previsti in questo contesto, il quale prevede anche che la Commissione pubblichi un elenco di standard e/o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche e/o alle funzioni di rete, quale base per incoraggiare l’armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’utilizzazione di standard e/o di specifiche pubblicate, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
(10) Le regole di concorrenza da sole possono non essere sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. La
(11) Gli Stati membri possono altresì permettere all’autorità nazionale di regolamentazione di riesaminare gli obblighi correlati all’accesso condizionato ai servizi radiofonici e televisivi al fine di valutare attraverso un’analisi di mercato se revocare o modificare le condizioni per gli operatori che non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente. Tale revoca o modifica non deve compromettere l’accessibilità per gli utenti finali a tali servizi o le prospettive di un’effettiva concorrenza.
(12) Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della
(13) Tale riesame dovrebbe fondarsi su un’analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche i problemi transitori del mercato come quelli relativi al roaming internazionale e la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. E’ possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un’applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali incaricate dell’attuazione della legislazione sulla concorrenza dovrebbero, ove opportuno, coordinare la loro azione per garantire che venga adottato il rimedio più appropriato. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell’ambito dell’accordo sulle telecomunicazioni di base dell’Organizzazione mondiale del commercio.
(14) La
(15) L’imposizione di un obbligo preciso ad un’impresa che disponga di un notevole potere di mercato non richiede un’ulteriore analisi di mercato bensì la prova che l’obbligo in questione è appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
(16) La trasparenza dei termini e delle condizioni dell’accesso e dell’interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l’interoperabilità. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione imponga l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni, essa può anche specificare le modalità di pubblicazione di tali informazioni, incluso ad esempio il tipo di pubblicazione (su supporto cartaceo e/o elettronico), e se sono gratuite o meno, tenuto conto della natura e dello scopo delle informazioni in questione.
(17) Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.
(18) La separazione contabile garantisce la visibilità dei trasferimenti interni di prezzi e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l’osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione 98/322/CE dell’8 aprile 1998 sull’interconnessione in un mercato liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi).
(19) L’obbligo di consentire l’accesso all’infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un’infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. Qualora siano imposti agli operatori obblighi in base ai quali essi siano tenuti a soddisfare richieste fondate di accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi, tali richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l’integrità della rete. Qualora venga rifiutato l’accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della
(20) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l’analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L’intervento regolamentare può essere relativamente “leggero”, come nel caso dell’obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della
(21) Qualora imponga l’obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, un’autorità nazionale di regolamentazione può procedere essa stessa ad un audit annuale inteso ad accertare la conformità con detto sistema, purché disponga del necessario personale qualificato, ovvero può imporre che l’audit sia realizzato da un altro organo qualificato, indipendente dall’operatore interessato.
(22) La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.
(23) Per garantire l’efficienza e l’efficacia del mercato transnazionale nel campo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che la Commissione effettui un monitoraggio sugli oneri che concorrono alla determinazione del prezzo per il consumatore finale e pubblichi informazioni in merito.
(24) Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche e le infrastrutture ad esso correlate potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente e sul paesaggio. E’ dunque opportuno che gli Stati membri tengano sotto osservazione tale processo e intervengano, se del caso, per minimizzare l’eventuale impatto, concordando opportuni accordi e soluzioni con le autorità competenti.
(25) Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto comunitario, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi notevole potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto agli attori presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Allorché gli Stati membri devono trasmettere le informazioni alla Commissione, ciò può aver luogo in forma elettronica, fatta salva un’intesa su opportune procedure di autenticazione.
(26) Considerato il ritmo degli sviluppi tecnologici e dell’evoluzione del mercato, l’attuazione della presente direttiva sarà riesaminata entro tre anni dalla data di applicazione, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti.
(27) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la
(28) Poiché lo scopo dell’azione proposta, e cioè la creazione di un quadro per la regolamentazione dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse collegate e dell’interconnessione delle medesime, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
hanno adottato la presente direttiva:
Capo I
Campo di applicazione, obiettivi e definizioni
Art. 1. Campo di applicazione e obiettivi.
1. Nel quadro istituito dalla
2. La presente direttiva stabilisce diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi desiderati. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l’accesso da parte degli utenti finali.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) con “accesso”: si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l’altro: l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l’accesso ai servizi di rete virtuale;
b) con “interconnessione”: si intende il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;
c) con “operatore”: si intende un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
d) con “servizio televisivo in formato panoramico”: si intende un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16: 9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
e) con “rete locale”: si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell’abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa.
Capo II
Disposizioni generali
Art. 3. Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione.
1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e/o all’interconnessione. L’impresa che richiede l’accesso o l’interconnessione non necessita di un’autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l’accesso o l’interconnessione, qualora essa non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.
2. Fatto salvo l’articolo 31 della
Art. 4. Diritti ed obblighi delle imprese.
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione dello stesso tipo, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8.
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell’immagine.
3. Fatto salvo l’articolo 11 della
Art. 5. Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione.
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della
In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell’articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:
a) nella misura necessaria a garantire l’interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;
b) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 12, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ai sensi della normativa comunitaria, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Le condizioni che si riferiscono all’attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all’articolo 17 della
3. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 della
4. Per quanto concerne l’accesso e l’interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato o, in mancanza di accordo tra le imprese, su richiesta di una delle parti interessate, per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 8 della
Capo III
Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 6. Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse.
1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato I, parte I.
2. Alla luce dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l’allegato I è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere all’autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della
Qualora, in base all’analisi di mercato, l’autorità nazionale di regolamentazione appuri che uno o più operatori non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali operatori conformemente alla procedura prevista agli articoli 6 e 7 della
a) l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 31 della
b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati per:
i) i servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica al dettaglio e
ii) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate non risultino pregiudicate da tale modifica o revoca.
Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.
4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di analoghi menu e interfacce di navigazione.
Art. 7. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione.
1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione e vigenti prima dell’entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della
2. La Commissione indicherà i mercati rilevanti nell’ambito dei quali applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate a norma dell’articolo 15 della
3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un’analisi del mercato, conformemente all’articolo 16 della
Art. 8. Imposizione, modifica o revoca degli obblighi.
1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l’autorità di imporre gli obblighi individuati negli articoli da 9 a 13.
2. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della
3. Fatte salve:
- le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 6,
- le disposizioni degli articoli 12 e 13 della
- l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali,
le autorità nazionali di regolamentazione non impongono gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 agli operatori che non sono stati designati in conformità del paragrafo 2.
In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all’autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 7 della
5. In relazione al primo trattino del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 7 della
Art. 9. Obbligo di trasparenza.
1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell’articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e/o all’accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, e prezzi.
2. In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che egli pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L’autorità nazionale di regolamentazione può tra l’altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 12 relativi all’accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un’offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato II.
5. Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, l’allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
Art. 10. Obbligo di non discriminazione.
1. Ai sensi dell’articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione e/o all’accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
Art. 11. Obbligo di separazione contabile.
1. Ai sensi dell’articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione e/o dell’accesso.
In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un’impresa ad integrazione verticale a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 10 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l’articolo 5 della
Art. 12. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.
1. Ai sensi dell’articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ad autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l’autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell’utente finale.
Agli operatori può essere imposto, tra l’altro:
a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
c) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all’ingrosso per rivendita da parte di terzi;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
h) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.
2. Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 8 della
a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell’accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
Art. 13. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.
1. Ai sensi dell’articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. E’ pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.
Capo IV
Disposizioni procedurali
Art. 14. Comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell’articolo 22 della
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 15. Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso.
1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.
Art. 16. Notificazione.
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro la data di applicazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma le autorità nazionali di regolamentazione competenti ai fini di espletare i compiti previsti dalla presente direttiva.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono disporre di significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.
Art. 17. Procedura di esame.
Per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, e in seguito periodicamente, la Commissione esamina l’applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che le forniscono senza indebito indugio.
Art. 18. Recepimento.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.
Art. 19. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 20. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori della comunità
Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell’articolo 6, paragrafo 1
Per quanto riguarda l’accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori della Comunità, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all’articolo 6, gli Stati membri garantiscono che siano applicate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
- proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza,
- tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto:
- di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)
ALLEGATO II
Elenco minimo di voci da includere nell’offerta di riferimento relativa all’accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) “sottorete locale”, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell’abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
b) “accesso disaggregato alla rete locale”, sia l’accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l’accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;
c) “accesso completamente disaggregato alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore notificato che autorizzi l’uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
d) “accesso condiviso alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore notificato che autorizzi l’uso della banda non locale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall’operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;
A. Condizioni relative all’accesso disaggregato alla rete locale
1. Elementi della rete cui è offerto l’accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
a) accesso alle reti locali;
b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.
2. Informazioni relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici, disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.
3. Condizioni tecniche relative all’accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell’uso.
B. Servizi di co-ubicazione
1. Informazioni sui siti pertinenti dell’operatore notificato [1].
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).
3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l’assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.
[1] E’ possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.
C. Sistemi d’informazione
Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell’operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.
D. Condizioni di offerta
1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.
2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.
[1] Abrogata dall'art. 125 della