Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 29/07/2002 |
Numero: | 644 |
Sommario |
Art. 1. 1. In deroga all’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca marittima di cui alla presente decisione, estratti al di fuori delle acque territoriali, sono considerati [...] |
Art. 2. 1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica |
Art. 3. 1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai calamari congelati del genere Illex di cui al codice NC 0307 99 11, entro i quantitativi annui fissati all’allegato IV |
Art. 4. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi fissati [...] |
Art. 5. 1. Le autorità doganali delle isole Falkland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, tutti i [...] |
Art. 6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti indicazioni |
Art. 7. La presente decisione si applica dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2007 |
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.3.38 - Decisione 29 luglio 2002, n. 644.
Decisione n. 2002/644/Ce della Commissione che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine per i prodotti della pesca provenienti dalle isole Falkland.
(G.U.C.E. 7 agosto 2002, n. L 211).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il 16 aprile 2002, il Regno Unito ha presentato, ai sensi dell’articolo 37 dell’allegato III della
(2) La richiesta di deroga riguardava quattro diverse categorie di prodotti della pesca, che dovrebbero essere esportati dalle isole Falkland per un periodo di cinque anni, segnatamente un quantitativo annuo di 10.320 tonnellate di varie specie di pesce congelato, 7.100 tonnellate di filetti di pesce congelato di varie specie, 57.800 tonnellate di calamari congelati della specie Loligo e 47.200 tonnellate di calamari congelati della specie Illex.
(3) Il Regno Unito ha basato la propria richiesta sul fatto che, per quanto riguarda il pesce congelato, i filetti di pesce congelato e i calamari della specie Loligo, le isole Falkland incontrano sempre maggiori difficoltà a reclutare per le proprie navi e navi officina equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP. Quanto ai calamari della specie Illex, il Regno Unito sottolinea che gli equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP non dispongono attualmente di tutte le competenze specifiche necessarie in materia di pesca. La mancanza di membri di equipaggio provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP deriva in particolare dalla posizione geografica specifica delle isole Falkland e la situazione non può essere risolta intensificando la presenza di flotte di pesca della Comunità nella regione.
(4) Per quanto riguarda il pesce congelato e i filetti di pesce congelato, la deroga richiesta è giustificata ai sensi dell’allegato III della
(5) La deroga richiesta per i calamari della specie Loligo è giustificata ai sensi dell’allegato III della
(6) La deroga richiesta per i calamari congelati della specie Illex è giustificata ai sensi dell’allegato III della
(7) La concessione di una deroga contribuirebbe inoltre a favorire ed, eventualmente, rafforzare la cooperazione di lunga data e le joint venture tra le imprese delle Falkland e della Comunità, con effetti positivi sulle attività economiche e sull’occupazione di entrambe le regioni.
(8) La concessione della deroga deve tenere debitamente conto dei problemi specifici che le isole Falkland incontrano attualmente, per consentir loro di soddisfare progressivamente entro i limiti del possibile, tutte le norme d’origine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III della
(9) Le disposizioni giuridiche che disciplinano attualmente il registro marittimo e il controllo da parte delle autorità competenti prevengono il rischio di pratiche di concorrenza sleale mediante il ricorso a bandiere di comodo, che potrebbero nuocere a un’industria comunitaria.
(10) La deroga non deve pregiudicare eventuali misure adottate a livello internazionale in materia di gestione e conservazione di determinate risorse alieutiche.
(11) Va quindi concessa una deroga alle isole Falkland per determinati prodotti della pesca, e per quantitativi limitati, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2002 e il 31 agosto 2007.
(12) Il
(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
ha adottato la presente decisione:
1. In deroga all’allegato III della
2. La deroga si applica ai quantitativi indicati negli allegati, importati nella Comunità dalle isole Falkland tra il 1° settembre 2002 e il 31 agosto 2007.
3. La deroga non pregiudica eventuali misure adottate nel quadro della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR).
1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica:
a) al pesce congelato di cui alla voce NC 0303, delle specie indicate all’allegato I, entro i quantitativi annui fissati in tale allegato;
b) ai filetti di pesce di cui alla voce NC 0304, delle specie indicate all’allegato II, entro i quantitativi annui fissati in tale allegato;
c) ai calamari congelati della specie Loligo gahi (Loligo patagonica) di cui al codice NC 0307 49 35, entro il quantitativo annuo fissato all’allegato III.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), dell’allegato III della
1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai calamari congelati del genere Illex di cui al codice NC 0307 99 11, entro i quantitativi annui fissati all’allegato IV.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), dell’allegato III della
Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi fissati negli allegati.
1. Le autorità doganali delle isole Falkland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento.
2. Ogni tre mesi, le autorità doganali delle isole Falkland inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 ai sensi della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d’ordine.
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti indicazioni:
"- Deroga - decisione ~"
La presente
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
Specie di pesce congelato di cui alla voce NC 0303 oggetto della deroga
Numero d’ordine |
Codice NC |
Sottovoce Taric |
Designazione delle merci |
Quantitativi annui (in tonnellate) |
09.1901 |
0303 78 12 |
00 |
Naselli della specie Merluccius hubbsi, congelati |
782 |
|
0303 78 13 |
00 |
Naselli della specie Merluccius australis, congelati |
|
09.1902 |
0303 79 85 |
00 |
Melù australe (Micromesistius australis), congelato |
3.663 |
09.1903 |
0303 79 88 |
00 |
Austromerluzzi (Dissostichus eleginoides), congelati |
890 |
09.1904 |
0303 79 93 |
00 |
Abadeci (Genypterus blocades), congelati |
513 |
09.1905 |
0303 79 98 |
30 |
Nototena (Solilota australis) e merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus), congelati |
3.790 |
09.1906 |
ex 0303 |
- |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304, diversi da naselli della specie Merluccius hubbsi, naselli della specie Merluccius australis, melù australe (Micromesistius australis), austromerluzzi (Dissostichus eleginoides), abadeci (Genypterus blocades), nototena (Solilota australis) e merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus) |
686 |
Allegato II
Filetti di pesce delle specie di cui alla voce NC 0304, oggetto della deroga
Numero d’ordine |
Codice NC |
Sottovoce Taric |
Designazione delle merci |
Quantitativi annui (in tonnellate) |
09.1907 |
0304 20 56 |
00 |
Filetti congelati di nasello della specie Merluccius hubbsi e filetti congelati di altri naselli del genere Merluccius |
469 |
|
0304 20 58 |
00 |
|
|
09.1908 |
0304 20 88 |
00 |
Filetti congelati di austromerluzzi (Dissostichus eleginoides) |
59 |
09.1909 |
0304 20 95 |
40 |
Filetti congelati delle specie merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus) e nototena (Solilota australis) |
3.917 |
09.1910 |
0304 20 95 |
70 |
Filetti congelati di melù australe (Micromesistius australis), abadeci (Genypterus blocades) e razze (Rajidae spp.) |
2.116 |
09.1911 |
ex 0304 20 |
- |
Filetti congelati di pesce diverso da: naselli della specie Merluccius hubbsi, altri naselli del genere Merluccius, austromerluzzi (Dissostichus eleginoides), merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus) e nototena (Solilota australis), melù australe (Micromesistius australis), abadeci (Genypterus blocades) e razze (Rajidae spp.) |
503 |
Allegato III
Calamari congelati della specie Loligo Patagonica oggetto della deroga
Numero d’ordine |
Codice NC |
Sottovoce Taric |
Designazione delle merci |
Quantitativi annui (in tonnellate) |
09.1912 |
0307 49 35 |
00 |
Calamari congelati della specie Loligo patagonica (Loligo gahi) |
34.600 |
Allegato IV
Calamari congelati del genere Illex oggetto della deroga
Numero d’ordine |
Codice NC |
Sottovoce Taric |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativi (in tonnellate) |
09.1913 |
0307 99 11 |
00 |
Calamari congelati del genere Illex |
1.9.2002-31.8.2003 |
15.000 |
|
|
|
|
1.9.2003-31.8.2004 |
25.000 |
|
|
|
|
1.9.2004-31.8.2005 |
35.000 |
|
|
|
|
1.9.2005-31.8.2006 |
40.000 |
|
|
|
|
1.9.2006-31.8.2007 |
40.000 |