§ 12.3.38 - Decisione 29 luglio 2002, n. 644.
Decisione n. 2002/644/Ce della Commissione che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine per i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:29/07/2002
Numero:644


Sommario
Art. 1.      1. In deroga all’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca marittima di cui alla presente decisione, estratti al di fuori delle acque territoriali, sono considerati [...]
Art. 2.      1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica
Art. 3.      1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai calamari congelati del genere Illex di cui al codice NC 0307 99 11, entro i quantitativi annui fissati all’allegato IV
Art. 4.      Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi fissati [...]
Art. 5.      1. Le autorità doganali delle isole Falkland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, tutti i [...]
Art. 6.      Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti indicazioni
Art. 7.      La presente decisione si applica dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2007
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.3.38 - Decisione 29 luglio 2002, n. 644.

Decisione n. 2002/644/Ce della Commissione che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine per i prodotti della pesca provenienti dalle isole Falkland.

(G.U.C.E. 7 agosto 2002, n. L 211).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea, in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 16 aprile 2002, il Regno Unito ha presentato, ai sensi dell’articolo 37 dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, una richiesta di deroga alla norma d’origine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di detto allegato, che prevede che, per i prodotti della pesca marittima estratti al di fuori delle acque territoriali interessate da navi e navi officina dei paesi e territori d’oltremare, in appresso denominati PTOM, l’equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% da cittadini dei PTOM, degli Stati membri o degli Stati ACP.

     (2) La richiesta di deroga riguardava quattro diverse categorie di prodotti della pesca, che dovrebbero essere esportati dalle isole Falkland per un periodo di cinque anni, segnatamente un quantitativo annuo di 10.320 tonnellate di varie specie di pesce congelato, 7.100 tonnellate di filetti di pesce congelato di varie specie, 57.800 tonnellate di calamari congelati della specie Loligo e 47.200 tonnellate di calamari congelati della specie Illex.

     (3) Il Regno Unito ha basato la propria richiesta sul fatto che, per quanto riguarda il pesce congelato, i filetti di pesce congelato e i calamari della specie Loligo, le isole Falkland incontrano sempre maggiori difficoltà a reclutare per le proprie navi e navi officina equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP. Quanto ai calamari della specie Illex, il Regno Unito sottolinea che gli equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP non dispongono attualmente di tutte le competenze specifiche necessarie in materia di pesca. La mancanza di membri di equipaggio provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP deriva in particolare dalla posizione geografica specifica delle isole Falkland e la situazione non può essere risolta intensificando la presenza di flotte di pesca della Comunità nella regione.

     (4) Per quanto riguarda il pesce congelato e i filetti di pesce congelato, la deroga richiesta è giustificata ai sensi dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, segnatamente dell’articolo 37, paragrafo 1, e non provocherebbe un grave pregiudizio ad un’industria comunitaria ben avviata, purché le specie ittiche in questione siano chiaramente indicate, almeno il 25% dell’equipaggio sia costituito da cittadini dei PTOM, degli Stati membri o dei paesi ACP, e siano rispettate alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata.

     (5) La deroga richiesta per i calamari della specie Loligo è giustificata ai sensi dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, segnatamente dell’articolo 37, paragrafo 1, e, purché il quantitativo sia limitato, non provocherebbe un grave pregiudizio ad un’industria comunitaria ben avviata, purché almeno il 25% dell’equipaggio sia costituito da cittadini dei PTOM, degli Stati membri o dei paesi ACP, e siano rispettate alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata.

     (6) La deroga richiesta per i calamari congelati della specie Illex è giustificata ai sensi dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, segnatamente dell’articolo 37, paragrafo 1, e dovrebbe consentire alle isole Falkland di consolidare progressivamente la capacità e le competenze specifiche necessarie per questo tipo di pesca. La deroga, quantitativamente limitata, non provocherebbe un grave pregiudizio ad un’industria comunitaria ben avviata, purché siano rispettate alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata.

     (7) La concessione di una deroga contribuirebbe inoltre a favorire ed, eventualmente, rafforzare la cooperazione di lunga data e le joint venture tra le imprese delle Falkland e della Comunità, con effetti positivi sulle attività economiche e sull’occupazione di entrambe le regioni.

     (8) La concessione della deroga deve tenere debitamente conto dei problemi specifici che le isole Falkland incontrano attualmente, per consentir loro di soddisfare progressivamente entro i limiti del possibile, tutte le norme d’origine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE.

     (9) Le disposizioni giuridiche che disciplinano attualmente il registro marittimo e il controllo da parte delle autorità competenti prevengono il rischio di pratiche di concorrenza sleale mediante il ricorso a bandiere di comodo, che potrebbero nuocere a un’industria comunitaria.

     (10) La deroga non deve pregiudicare eventuali misure adottate a livello internazionale in materia di gestione e conservazione di determinate risorse alieutiche.

     (11) Va quindi concessa una deroga alle isole Falkland per determinati prodotti della pesca, e per quantitativi limitati, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2002 e il 31 agosto 2007.

     (12) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione.

     (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. In deroga all’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca marittima di cui alla presente decisione, estratti al di fuori delle acque territoriali, sono considerati originari delle isole Falkland alle condizioni stabilite nella presente decisione.

     2. La deroga si applica ai quantitativi indicati negli allegati, importati nella Comunità dalle isole Falkland tra il 1° settembre 2002 e il 31 agosto 2007.

     3. La deroga non pregiudica eventuali misure adottate nel quadro della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR).

 

     Art. 2.

     1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica:

     a) al pesce congelato di cui alla voce NC 0303, delle specie indicate all’allegato I, entro i quantitativi annui fissati in tale allegato;

     b) ai filetti di pesce di cui alla voce NC 0304, delle specie indicate all’allegato II, entro i quantitativi annui fissati in tale allegato;

     c) ai calamari congelati della specie Loligo gahi (Loligo patagonica) di cui al codice NC 0307 49 35, entro il quantitativo annuo fissato all’allegato III.

     2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, è composto almeno per il 25% da cittadini dei PTOM, degli Stati membri o degli Stati ACP.

 

     Art. 3.

     1. La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai calamari congelati del genere Illex di cui al codice NC 0307 99 11, entro i quantitativi annui fissati all’allegato IV.

     2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), dell’allegato III della decisione 2001/822/CE.

 

     Art. 4.

     Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi fissati negli allegati.

 

     Art. 5.

     1. Le autorità doganali delle isole Falkland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento.

     2. Ogni tre mesi, le autorità doganali delle isole Falkland inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 ai sensi della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d’ordine.

 

     Art. 6.

     Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti indicazioni:

     "- Deroga - decisione ~"

 

     Art. 7.

     La presente decisione si applica dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2007.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

Specie di pesce congelato di cui alla voce NC 0303 oggetto della deroga

Numero d’ordine

Codice NC

Sottovoce Taric

Designazione delle merci

Quantitativi annui (in tonnellate)

09.1901

0303 78 12

00

Naselli della specie Merluccius hubbsi, congelati

782

 

0303 78 13

00

Naselli della specie Merluccius australis, congelati

 

09.1902

0303 79 85

00

Melù australe (Micromesistius australis), congelato

3.663

09.1903

0303 79 88

00

Austromerluzzi (Dissostichus eleginoides), congelati

890

09.1904

0303 79 93

00

Abadeci (Genypterus blocades), congelati

513

09.1905

0303 79 98

30

Nototena (Solilota australis) e merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus), congelati

3.790

09.1906

ex 0303

-

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304, diversi da naselli della specie Merluccius hubbsi, naselli della specie Merluccius australis, melù australe (Micromesistius australis), austromerluzzi (Dissostichus eleginoides), abadeci (Genypterus blocades), nototena (Solilota australis) e merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus)

686

 

 

Allegato II

Filetti di pesce delle specie di cui alla voce NC 0304, oggetto della deroga

Numero d’ordine

Codice NC

Sottovoce Taric

Designazione delle merci

Quantitativi annui (in tonnellate)

09.1907

0304 20 56

00

Filetti congelati di nasello della specie Merluccius hubbsi e filetti congelati di altri naselli del genere Merluccius

469

 

0304 20 58

00

 

 

09.1908

0304 20 88

00

Filetti congelati di austromerluzzi (Dissostichus eleginoides)

59

09.1909

0304 20 95

40

Filetti congelati delle specie merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus) e nototena (Solilota australis)

3.917

09.1910

0304 20 95

70

Filetti congelati di melù australe (Micromesistius australis), abadeci (Genypterus blocades) e razze (Rajidae spp.)

2.116

09.1911

ex 0304 20

-

Filetti congelati di pesce diverso da: naselli della specie Merluccius hubbsi, altri naselli del genere Merluccius, austromerluzzi (Dissostichus eleginoides), merluzzo granatiere (Macruronus magellanicus) e nototena (Solilota australis), melù australe (Micromesistius australis), abadeci (Genypterus blocades) e razze (Rajidae spp.)

503

 

 

Allegato III

Calamari congelati della specie Loligo Patagonica oggetto della deroga

Numero d’ordine

Codice NC

Sottovoce Taric

Designazione delle merci

Quantitativi annui (in tonnellate)

09.1912

0307 49 35

00

Calamari congelati della specie Loligo patagonica (Loligo gahi)

34.600

 

 

Allegato IV

Calamari congelati del genere Illex oggetto della deroga

Numero d’ordine

Codice NC

Sottovoce Taric

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi (in tonnellate)

09.1913

0307 99 11

00

Calamari congelati del genere Illex

1.9.2002-31.8.2003

15.000

 

 

 

 

1.9.2003-31.8.2004

25.000

 

 

 

 

1.9.2004-31.8.2005

35.000

 

 

 

 

1.9.2005-31.8.2006

40.000

 

 

 

 

1.9.2006-31.8.2007

40.000