Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 23/01/2002 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2001/634/CE della Commissione è modificata come segue. |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 12.3.31 - Decisione del 23 gennaio 2002, n. 61.
Decisione 2002/61/CE della Commissione recante modifica della decisione 2001/634/CE che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Guinea (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 26 gennaio 2002, n. L 24).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) A seguito di una ristrutturazione dell’amministrazione guineana, l’autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora il “Service Industries et Assurance qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture (SIAQPPA)” del “Ministère de la pêche et de l’aquaculture”. La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l’applicazione delle leggi in vigore.
(3) D’altra parte, il divieto di trasformazione di cui all’articolo 2, punto 1, della decisione citata deve essere modificato per autorizzare operazioni destinate ad evitare la contaminazione dei prodotti della pesca, quali la decapitazione e l’eviscerazione.
(4) Inoltre, la modifica dell’elenco degli stabilimenti secondo la procedura prevista all’articolo 5 della
(5) La
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La
1) Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) All’articolo 2, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) All’articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4) Il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5) L’allegato A è sostituito dal testo di cui all’allegato A della presente decisione.
6) L’allegato B è sostituito dal testo di cui all’allegato B della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato A
(Omissis).
Allegato B
(Omissis).