§ 12.3.30 - Decisione 16 agosto 2001, n. 634.
Decisione n. 2001/634 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:16/08/2001
Numero:634


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I prodotti della pesca originali della Guinea devono rispondere alle seguenti condizioni
Art. 3.      1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo
Art. 4.      Quando importano prodotti della pesca dalla Guinea, gli Stati membri non applicano a tali prodotti la riduzione di frequenza dei controlli materiali previsti dalla decisione 94/360/CE
Art. 5. 
Art. 6.      La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.3.30 - Decisione 16 agosto 2001, n. 634.

Decisione n. 2001/634 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 221).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione in Guinea per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

     (2) Le disposizioni della legislazione della Guinea in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, la “Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)” del “Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture” è in grado di vigilare sull’effettiva osservanza della normativa vigente.

     (4) Tuttavia, l’ispezione effettuata in Guinea ha mostrato alcune carenze in merito alle condizioni igieniche degli stabilimenti di trasformazione e preparazione dei prodotti della pesca. Sono state inoltre constatate carenze nei controlli sanitari sulla trasformazione e la preparazione dei prodotti suddetti. Può essere pertanto autorizzata l’importazione nella Comunità europea soltanto dei prodotti della pesca che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione o di preparazione diversa dalla refrigerazione o dal congelamento.

     (5) Le modalità di certificazione di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l’elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev’essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

     (6) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

     (7) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DNPM alla Commissione. La DNPM è pertanto tenuta ad accettare l’osservanza delle disposizioni pertinenti previste dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

     (8) La DNPM ha fornito garanzie ufficiali per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti non trasformati, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

     (9) Tuttavia, l’ispezione ha rilevato alcune carenze nella procedura seguita dalla DNPM per il riconoscimento o la sospensione degli stabilimenti e delle navi. Di conseguenza, la modifica dell’elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni esige una nuova ispezione in loco da parte di esperti della Commissione.

     (10) Tenuto conto dei risultati dell’ispezione, ai prodotti della pesca importati dalla Guinea non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

     Art. 1. [1]

Il “Service Industries et Assurance qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture (SIAQPPA)” del “Ministère de la pêche et de l’aquaculture” è l’autorità competente in Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca originali della Guinea devono rispondere alle seguenti condizioni:

     1) non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento [2];

     2) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato A;

     3) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;

     4) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome “GUINEA” e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

     2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del SIAQPPA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato [3].

 

     Art. 4.

     Quando importano prodotti della pesca dalla Guinea, gli Stati membri non applicano a tali prodotti la riduzione di frequenza dei controlli materiali previsti dalla decisione 94/360/CE.

 

     Art. 5. [4]

     1. L’allegato B viene modificato solo sulla base dei risultati di un’ispezione in loco.

     2. In deroga al paragrafo 1, l’allegato B può essere modificato secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE per modificare o cancellare il nome di stabilimenti e navi che figurano nell’elenco del suddetto allegato.

 

     Art. 6.

     La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato A [5]

     (Omissis).

 

 

Allegato B [6]

Elenco degli stabilimenti e delle navi

 

Numero di riconoscimento/registrazione

Nome

Città/regione

Date limite di riconoscimento

Categoria

001/N/MPA/DNPM

Chaico 7 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

003/N/MPA/DNPM

Elini - S (Gregui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

004/N/MPA/DNPM

Thiangui 3 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

011/N/MPA/DNPM

Takamar 6 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

014/N/MPA/DNPM

Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

015/N/MPA/DNPM

Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

016/N/MPA/DNPM

Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

017/N/MPA/DNPM

Albarka (Asti Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

018/N/MPA/DNPM

Figuereo 14 (Alamari)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

020/N/MPA/DNPM

Espadeiro (Sopem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

021/N/MPA/DNPM

Daniaa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

029/N/MPA/DNPM

Thiangui 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

030/N/MPA/DNPM

Thiangui 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

031/N/MPA/DNPM

Thiangui 5 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

032/N/MPA/DNPM

Sea Horse 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

033/N/MPA/DNPM

Sea Horse 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

034/N/MPA/DNPM

Snam 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

035/N/MPA/DNPM

Snam 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

036/N/MPA/DNPM

Inaara (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

037/N/MPA/DNPM

Aroa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

041/N/MPA/DNPM

Mihalis (Guinee-Entreprise)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

042/N/MPA/DNPM

Guetndar (Sip-Bourouma)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

043/N/MPA/DNPM

Grecoland I (Grecoland Fishing Company)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

050/N/MPA/DNPM

Gnalen (Josemar)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

051/N/MPA/DNPM

Jeong In No 15 (Ban-Ma Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

005/E/MPA/DNPM

Nicola Peche

KIPE

 

PP

044/E/MPA/DNPM

Dauphin

ALMAMYA

 

PP

045/E/MPA/DNPM

OK – Fishing

MADINA

 

PP

047/E/MPA/DNPM

Jasmin - Trading House

YENGUEMA

 

PP

048/E/MPA/DNPM

Sokaly – Peche

KAPORO

 

PP

049/E/MPA/DNPM

Safri – Peche

BONFI

 

PP

070/E/MPA/DNPM

GEL.CI

MADINA

 

PP

ZV: Nave congelatrice (Freezer Vessel)

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/61/CE.

[2] Punto così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/61/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/61/CE.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/61/CE.

[5] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/61/CE.

[6] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/61/CE.