Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 16/08/2001 |
Numero: | 634 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I prodotti della pesca originali della Guinea devono rispondere alle seguenti condizioni |
Art. 3. 1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo |
Art. 4. Quando importano prodotti della pesca dalla Guinea, gli Stati membri non applicano a tali prodotti la riduzione di frequenza dei controlli materiali previsti dalla decisione 94/360/CE |
Art. 5. |
Art. 6. La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 7. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.3.30 - Decisione 16 agosto 2001, n. 634.
Decisione n. 2001/634 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 221).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione in Guinea per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione della Guinea in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, la “Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)” del “Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture” è in grado di vigilare sull’effettiva osservanza della normativa vigente.
(4) Tuttavia, l’ispezione effettuata in Guinea ha mostrato alcune carenze in merito alle condizioni igieniche degli stabilimenti di trasformazione e preparazione dei prodotti della pesca. Sono state inoltre constatate carenze nei controlli sanitari sulla trasformazione e la preparazione dei prodotti suddetti. Può essere pertanto autorizzata l’importazione nella Comunità europea soltanto dei prodotti della pesca che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione o di preparazione diversa dalla refrigerazione o dal congelamento.
(5) Le modalità di certificazione di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della
(6) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della
(7) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della
(8) La DNPM ha fornito garanzie ufficiali per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell’allegato alla
(9) Tuttavia, l’ispezione ha rilevato alcune carenze nella procedura seguita dalla DNPM per il riconoscimento o la sospensione degli stabilimenti e delle navi. Di conseguenza, la modifica dell’elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni esige una nuova ispezione in loco da parte di esperti della Commissione.
(10) Tenuto conto dei risultati dell’ispezione, ai prodotti della pesca importati dalla Guinea non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Il “Service Industries et Assurance qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture (SIAQPPA)” del “Ministère de la pêche et de l’aquaculture” è l’autorità competente in Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della
I prodotti della pesca originali della Guinea devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento [2];
2) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato A;
3) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;
4) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome “GUINEA” e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del SIAQPPA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato [3].
Quando importano prodotti della pesca dalla Guinea, gli Stati membri non applicano a tali prodotti la riduzione di frequenza dei controlli materiali previsti dalla
1. L’allegato B viene modificato solo sulla base dei risultati di un’ispezione in loco.
2. In deroga al paragrafo 1, l’allegato B può essere modificato secondo la procedura prevista dalla
La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato A [5]
(Omissis).
Allegato B [6]
Elenco degli stabilimenti e delle navi
Numero di riconoscimento/registrazione |
Nome |
Città/regione |
Date limite di riconoscimento |
Categoria |
001/N/MPA/DNPM |
Chaico 7 (Soguipi) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
003/N/MPA/DNPM |
Elini - S (Gregui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
004/N/MPA/DNPM |
Thiangui 3 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
011/N/MPA/DNPM |
Takamar 6 (Soguipi) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
014/N/MPA/DNPM |
Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
015/N/MPA/DNPM |
Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
016/N/MPA/DNPM |
Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
017/N/MPA/DNPM |
Albarka (Asti Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
018/N/MPA/DNPM |
Figuereo 14 (Alamari) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
020/N/MPA/DNPM |
Espadeiro (Sopem-Guinee) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
021/N/MPA/DNPM |
Daniaa (Sipem-Guinee) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
029/N/MPA/DNPM |
Thiangui 1 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
030/N/MPA/DNPM |
Thiangui 2 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
031/N/MPA/DNPM |
Thiangui 5 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
032/N/MPA/DNPM |
Sea Horse 1 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
033/N/MPA/DNPM |
Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
034/N/MPA/DNPM |
Snam 1 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
035/N/MPA/DNPM |
Snam 2 (Thiangui-Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
036/N/MPA/DNPM |
Inaara (Sipem-Guinee) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
037/N/MPA/DNPM |
Aroa (Sipem-Guinee) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
041/N/MPA/DNPM |
Mihalis (Guinee-Entreprise) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
042/N/MPA/DNPM |
Guetndar (Sip-Bourouma) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
043/N/MPA/DNPM |
Grecoland I (Grecoland Fishing Company) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
050/N/MPA/DNPM |
Gnalen (Josemar) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
051/N/MPA/DNPM |
Jeong In No 15 (Ban-Ma Peche) |
PORT AUTONOME CONAKRY |
|
ZV |
005/E/MPA/DNPM |
Nicola Peche |
KIPE |
|
PP |
044/E/MPA/DNPM |
Dauphin |
ALMAMYA |
|
PP |
045/E/MPA/DNPM |
OK – Fishing |
MADINA |
|
PP |
047/E/MPA/DNPM |
Jasmin - Trading House |
YENGUEMA |
|
PP |
048/E/MPA/DNPM |
Sokaly – Peche |
KAPORO |
|
PP |
049/E/MPA/DNPM |
Safri – Peche |
BONFI |
|
PP |
070/E/MPA/DNPM |
GEL.CI |
MADINA |
|
PP |
ZV: Nave congelatrice (Freezer Vessel) |
||||
PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant) |
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[2] Punto così sostituito dall’art. 1 della
[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[5] Allegato sostituito dall’art. 1 della
[6] Allegato così sostituito dall’art. 1 della