§ 12.2.520 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 700.
Regolamento (CE) n. 700/2006 del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:25/04/2006
Numero:700


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.520 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 700.

Regolamento (CE) n. 700/2006 del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca

(G.U.U.E. 9 maggio 2006, n. L 122).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 3690/93 è basato sul regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura, il quale è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca. I riferimenti e le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 3690/93 non sono più compatibili con questo nuovo regolamento, il quale stabilisce nuove disposizioni sulla gestione della capacità di pesca espressa nelle licenze di pesca.

      (2) A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità di applicazione per la gestione delle licenze di pesca e delle capacità di pesca.

      (3) Il 3 agosto 2005 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1281/2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza, il quale deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.

      (4) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3690/93,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il regolamento (CE) n. 3690/93 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1281/2005 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 3690/93

Regolamento (CE) n. 1281/2005

Articolo 1

Articoli 1 e 3

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articoli 8 e 9