Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 17/12/2003 |
Numero: | 2325 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.2.380 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2325.
Regolamento (CE) n. 2325/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco.
(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è scaduto il 30 novembre 1999. Di conseguenza, circa 400 pescherecci e 4 300 pescatori che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le attività di pesca alla stessa data.
(2) Con il
(3) I pescatori interessati dal mancato rinnovo del suddetto accordo di pesca hanno potuto trovarsi senza lavoro a causa della riconversione dell'attività di pesca della nave sulla quale erano imbarcati, al pari dei pescatori che erano imbarcati su una nave che è stata oggetto di una misura di cessazione definitiva delle attività. Per garantire la parità di trattamento tra i pescatori, è opportuno derogare alle disposizioni che subordinano la concessione dei pagamenti compensativi individuali alla cessazione definitiva delle attività di pesca della nave sulla quale erano imbarcati i beneficiari della misura.
(4) È opportuno che il periodo minimo di tempo inferiore ad un anno, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del
(5) Considerati i termini stabiliti, per attuare le modifiche summenzionate è necessario posticipare di dodici mesi i termini per l'adozione della decisione amministrativa, per la data limite di ammissibilità delle spese e per il termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento del saldo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L'articolo 2 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nel caso di concessione di pagamenti compensativi individuali ad un pescatore,
i) i costi ammissibili massimi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c), sono aumentati del 20 %;
ii) l'obbligo previsto all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), che i beneficiari siano stati imbarcati su una nave che ha formato oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività a norma dell'articolo 7, non si applica;
iii) il periodo di tempo inferiore a un anno di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), decorre dal 1° gennaio 2002.»
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità derogatorie di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai premi e agli aiuti pubblici concessi mediante una decisione amministrativa delle autorità di cui all'articolo 6, adottata tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2003. Tale periodo è prorogato fino al 30 giugno 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»
2) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Possono beneficiare del contributo comunitario nell'ambito della presente azione le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 1° luglio 2001. La data limite per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2003. Tale data è sostituita dalla data del 31 dicembre 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c).
Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004. Tale data è sostituita dalla data del 30 giugno 2005 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), c) e d).»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.