Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 23/10/1995 |
Numero: | 453 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.2.53 - Decisione 23 ottobre 1995, n. 453.
Decisione della Commissione del 23 ottobre 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea. [1]
(G.U.C.E. 7 novembre 1995, n. L 264).
"National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)" è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della
I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
ZONE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO I, 1, LETTERA a) DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE
Delimitazioni geografiche |
Numero di codice |
Hansando Kojeman |
1 |
Charaman Saryangdo |
2 |
Mirukto |
3 |
Karakman |
4 |
[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della