Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 28/08/2001 |
Numero: | 676 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1 della decisione 95/453/CE è sostituito dal testo seguente |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.2.224 - Decisione 28 agosto 2001, n. 676.
Decisione n. 2001/676/CE della Commissione recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 5 settembre 2001, n. L 236).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1 della
(2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione coreana, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca non è più NFPIS, bensì "National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla
(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'articolo 1 della
(Omissis).
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.