Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 18/02/2005 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 12.1.107 – Decisione 18 febbraio 2005, n. 154.
Decisione n. 2005/154/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 febbraio 2005, n. L 51).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Nella
(2) A seguito delta ristrutturazione dell’amministrazione della Polinesia l’autorità competente è ora il «Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche».
(3) Questa nuova autorità è in grado di verificare in modo efficace l’applicazione delle norme in vigore.
(4) Il DQAAV ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alla
(5) La
(6) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il “Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche” è l’autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della
2) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.
La presente decisione si applica dal 10 aprile 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)