§ 12.1.36 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 760.
Decisione n. 2003/760/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:15/10/2003
Numero:760


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 12.1.36 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 760.

Decisione n. 2003/760/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 ottobre 2003, n. L 273).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Polinesia francese per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni legislative della Polinesia francese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, il «Departement de la Qualité Alimentaire et de l'Action Vétérinaire (DQAAV) du Service du Développement Rural du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

     (4) Il DQAAV ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Polinesia francese, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto I), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DQAAV alla Commissione.

     (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. [1]

     Il “Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche” è l’autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

          Art. 2.

     I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Polinesia francese sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

          Art. 3.

     1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

     2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DQAAV, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

          Art. 4.

     I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

 

          Art. 5.

     Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «POLINESIA FRANCESE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

          Art. 6.

     La presente decisione si applica a partire dall'8 dicembre 2003.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

CERTIFICATO SANITARIO

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Elenco degli stabilimenti e delle navi

 

N. di riconoscimento

Nome

Città Regione

Categoria

1002 PF

Taura'a-Tua

Punaauia/Tahiti

FV

1004 PF

Mauitahi

Papehue Paea/Tahiti

FV

1005 PF

Vini-Vini VI

Faa'a/Tahiti

FV

1008 PF

Moorea Rava'ai II

Maharepa/Moorea

FV

1009 PF

Moana-Tae

Mahina/Tahiti

FV

1010 PF

Fetu Ura

Motu-uta/Tahiti

FV

1011 PF

Fetu Tea II

Motu-uta/Tahiti

FV

1012 PF

Ihitua

Papara/Tahiti

FV

1014 PF

Tamatia

Fare/Huahine

FV

1015 PF

Oiseau des Îles

Toahotu/Tahiti

FV

1016 PF

Arevamanu

Toahotu/Tahiti

FV

1017 PF

Moorea Tautai

Maharepa/Moorea

FV

1019 PF

Tahiti Island Fish

Faaa/Tahiti

PP

1021 PF

Ava Iti

Papeete/Tahiti

FV

1022 PF

Moorea Rava'ai III

Maharepa/Moorea

FV

1023 PF

Tahiti Rava'ai

Maharepa/Moorea

FV

1024 PF

Pêche logistique Services

Taravao/Tahiti

PP

 

Legenda:

PP (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione

FV (Factory Vessel) Nave officina

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 decisione n. 2005/154/CE.

[2] Allegato sostituito dall’art. 1 decisione n. 2005/154/CE.