Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 15/10/2003 |
Numero: | 760 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 12.1.36 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 760.
Decisione n. 2003/760/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 ottobre 2003, n. L 273).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Polinesia francese per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
(2) Le disposizioni legislative della Polinesia francese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della
(3) In particolare, il «Departement de la Qualité Alimentaire et de l'Action Vétérinaire (DQAAV) du Service du Développement Rural du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
(4) Il DQAAV ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla
(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Polinesia francese, secondo quanto disposto dalla
(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della
(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il “Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche” è l’autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Polinesia francese sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DQAAV, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «POLINESIA FRANCESE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
La presente decisione si applica a partire dall'8 dicembre 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [2]
CERTIFICATO SANITARIO
(Omissis)
ALLEGATO II
Elenco degli stabilimenti e delle navi
N. di riconoscimento |
Nome |
Città Regione |
Categoria |
1002 PF |
Taura'a-Tua |
Punaauia/Tahiti |
FV |
1004 PF |
Mauitahi |
Papehue Paea/Tahiti |
FV |
1005 PF |
Vini-Vini VI |
Faa'a/Tahiti |
FV |
1008 PF |
Moorea Rava'ai II |
Maharepa/Moorea |
FV |
1009 PF |
Moana-Tae |
Mahina/Tahiti |
FV |
1010 PF |
Fetu Ura |
Motu-uta/Tahiti |
FV |
1011 PF |
Fetu Tea II |
Motu-uta/Tahiti |
FV |
1012 PF |
Ihitua |
Papara/Tahiti |
FV |
1014 PF |
Tamatia |
Fare/Huahine |
FV |
1015 PF |
Oiseau des Îles |
Toahotu/Tahiti |
FV |
1016 PF |
Arevamanu |
Toahotu/Tahiti |
FV |
1017 PF |
Moorea Tautai |
Maharepa/Moorea |
FV |
1019 PF |
Tahiti Island Fish |
Faaa/Tahiti |
PP |
1021 PF |
Ava Iti |
Papeete/Tahiti |
FV |
1022 PF |
Moorea Rava'ai III |
Maharepa/Moorea |
FV |
1023 PF |
Tahiti Rava'ai |
Maharepa/Moorea |
FV |
1024 PF |
Pêche logistique Services |
Taravao/Tahiti |
PP |
Legenda:
PP (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione
FV (Factory Vessel) Nave officina
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1
[2] Allegato sostituito dall’art. 1