§ 12.1.74 – Regolamento 18 dicembre 1997, n. 88/1998.
Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:18/12/1997
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Delimitazione della zona geografica.
Art. 2.  Divieto di pesca per talune specie entro zone geografiche e periodi determinati.
Art. 3.  Dimensioni minime dei pesci.
Art. 4.  Misurazione della percentuale delle catture accessorie.
Art. 5.  Dimensioni minime delle maglie.
Art. 6.  Determinazione della dimensione delle maglie.
Art. 7.  Attacco di dispositivi alle reti.
Art. 8.  Uso degli attrezzi.
Art. 8 bis.  Restrizioni relative alle reti da posta derivanti.
Art. 8 ter.  Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti.
Art. 9.  Limitazione della pesca del salmone e della trota di mare.
Art. 10.      1. È vietata la pesca diretta di merluzzi bianchi e di pesci piatti (Pleuronectidae) destinati ad essere sbarcati per fini diversi dal consumo umano.
Art. 11.      Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati [...]
Art. 12.      Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi.
Art. 13.      1. Gli Stati membri possono prendere misure di conservazione e di gestione delle riserve concernenti:
Art. 14.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del
Art. 15.      Il
Art. 16.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.1.74 – Regolamento 18 dicembre 1997, n. 88/1998. [1]

Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund.

(G.U.C.E. 15 gennaio 1998, n. L 9).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

     vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale; che ai fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione del suddetto regolamento;

     (2) considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive; che a tal fine il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

     (3) considerando che è necessario stabilire, a livello comunitario, i principi e talune modalità di fissazione delle suddette misure tecniche, affinché ciascuno Stato membro possa garantire la gestione delle attività di pesca esercitate nelle acque marittime che rientrano nella sua giurisdizione o sovranità;

     (4) considerando che l'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati membri contraenti della convenzione, in appresso denominata "convenzione di Danzica", è stata approvata con la decisione 83/414/CEE del Consiglio;

     (5) considerando che la convenzione di Danzica è entrata in vigore per la Comunità il 18 marzo 1984 e che quest'ultima si è assunta tutti i diritti e gli obblighi della Danimarca e della Repubblica federale di Germania stipulati dalla convenzione stessa;

     (6) considerando che la Commissione internazionale della pesca del mar Baltico, istituita dalla convenzione di Danzica, ha adottato, dopo la sua istituzione, un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel mar Baltico ed ha notificato alle parti contraenti, con lettere in data 20 settembre 1985, 8 dicembre 1986, 21 dicembre 1987, 29 ottobre 1988, 20 settembre 1993, 20 settembre 1994 e 11 settembre 1995, alcune raccomandazioni intese a modificare le misure tecniche;

     (7) considerando che dalla convenzione di Danzica risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione;

     (8) considerando che il mezzo più efficace per ridurre al massimo le catture di pesci di piccole dimensioni consiste nel vietare la pesca nelle zone in cui essi sono fortemente concentrati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Delimitazione della zona geografica.

     1. Il presente regolamento concerne la cattura e lo sbarco delle risorse ittiche che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, delimitate ad ovest da una linea che congiunge capo Hasenøre a punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e capo Gübjerg a Kullen. Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di base.

     2. Esso si applica:

     - ai pescatori comunitari che esercitano la loro attività nella zona geografica descritta al paragrafo 1,

     - a tutti i pescatori che esercitano la loro attività nelle acque di questa zona soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.

     3. La zona geografica è suddivisa in 11 sottodivisioni recanti i numeri da 22 a 32, descritte nell'allegato I.

 

     Art. 2. Divieto di pesca per talune specie entro zone geografiche e periodi determinati.

     1. è vietato tenere a bordo pesci della specie in appresso elencate, catturati nelle zone geografiche e nei periodi seguenti: [2]

 

 

 

 

Specie 

Zona geografica  

Periodo vietato 

 

 

 

 

 

 

Passera pianuzza (Platichtys  

Sottodivisioni 26, 28 e 29 a sud di 59 °30' di latitudine nord 

15 febbraio - 15 maggio  

flesus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passera pianuzza  

Sottodivisioni 32  

1° febbraio - 30 giugno 

 

 

 

 

 

 

Passera pianuzza femmina  

Sottodivisioni 22, tranne le zone geografiche indicate  

1° febbraio - 30 aprile 

 

nell'allegato II 

 

 

 

 

 

 

 

Passera di mare (Pleuronectes plateasa) 

Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29 a sud di 59 °30' di latitudine 

15 febbraio - 15 maggio 

 

nord 

 

 

 

 

 

 

 

Passera di mare  

Sottodivisioni 27, 28 e 29 a sud di 59° 30´ di latitudine nord  

1° febbraio - 30 aprile 

 

 

 

 

 

 

Passera di mare femmina  

Sottodivisione 22, tranne le zone geografiche indicate  

1° febbraio - 30 aprile 

 

nell'allegato II e le sottodivisioni 24 e 25 

 

 

 

 

 

 

 

Rombo chiodato (Psetta  

Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26  

1° giugno - 31 luglio 

maxima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rombo liscio (Scophthalmus  

Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26  

1° giugno - 31 luglio 

rhombus) 

 

 

 

 

 

     2. In deroga al paragrafo 1, durante la pesca del merluzzo bianco le catture accessorie di passere pianuzze e di passere di mare, effettuate nei periodi di divieto specificati in detto paragrafo, possono esser tenute a bordo entro il limite del 10% in peso delle catture totali di merluzzi bianchi a bordo.

 

     Art. 3. Dimensioni minime dei pesci.

     1. Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle norme minime fissate nell'allegato III per la specie e la zona geografica di cui trattasi.

     2. La dimensione di un pesce viene misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all'estremità della pinna caudale.

     3. I pesci che non raggiungono le dimensioni minime, anche se formano parte di una cattura accessoria, non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, lavorati, conservati, venduti o immagazzinati, esposti o messi in vendita, ma devono essere rigettati in mare, per quanto possibile ancora vivi, immediatamente dopo la cattura.

     4. In deroga al paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5% in peso delle catture di merluzzi che si trovano a bordo.

     5. Nella pesca delle aringhe e degli spratti, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi non può superare il 10% del peso totale delle catture. Di tale percentuale di catture accessorie di merluzzi può essere tenuto a bordo non più del 5% di merluzzi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

 

     Art. 4. Misurazione della percentuale delle catture accessorie.

     1. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene calcolata in peso del volume totale dei merluzzi bianchi rimasti a bordo dopo la cernita o del volume totale dei merluzzi bianchi trasportati nella stiva o sbarcati.

     2. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 3, paragrafo 4, viene calcolata in peso del volume totale del pesce rimasto a bordo dopo la cernita o del volume del pesce trasportato nella stiva o sbarcato.

     3. Norme particolareggiate per determinare le percentuali delle catture accessorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

     Art. 5. Dimensioni minime delle maglie.

     1. È vietato utilizzare o rimorchiare reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe che abbiano maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per la zona geografica e la specie ittica, o il gruppo di specie ittiche, di cui trattasi.

     2. Per la pesca del salmone è vietato utilizzare reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti con maglie inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per questa specie.

     3. È vietato utilizzare reti da imbrocco con maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per le zone geografiche, la specie o il gruppo di specie di cui trattasi.

 

     Art. 6. Determinazione della dimensione delle maglie.

     1. Per il controllo delle reti, la dimensione delle maglie viene determinata mediante un misuratore piatto, di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile, recante una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 cm in 8 cm oppure bordi convergenti con lo stesso restringimento. Sulla faccia del misuratore è impressa la larghezza in mm sia nelle sezioni a bordi paralleli sia in quelle a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la larghezza è impressa ad ogni mm di distanza ed è indicata a intervalli regolari.

     2. Per misurare la dimensione di una maglia, il misuratore è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete in modo da misurare l'asse longitudinale della maglia stirata diagonalmente nel senso della lunghezza. Il misuratore è introdotto nell'apertura della maglia manualmente finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti. La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso viene bloccato.

     3. La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla dimensione media di almeno una serie di 20 maglie consecutive scelte a caso nel senso dell'asse longitudinale della rete. Non si misurano maglie situate a meno di dieci maglie e a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza va misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura mantenendo la rete tirata nella direzione in cui si effettua la misura.

     4. La misurazione delle maglie va effettuata unicamente su reti bagnate.

     5. La dimensione della maglia non è considerata sotto misura se la sezione del misuratore corrispondente alla dimensione minima indicata nell'allegato IV per la specie, la zona geografica e il tipo di rete di cui trattasi passa facilmente attraverso di essa.

 

     Art. 7. Attacco di dispositivi alle reti.

     1. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, sulla parte inferiore esterna del sacco di una rete da traino, di una sciabica danese o di una rete analoga si può attaccare un telo, una rete o qualsiasi altro materiale destinati ad eliminare o a ridurre l'usura. Detti materiali possono essere attaccati soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali del sacco.

     2. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, una fodera di rinforzo può esser attaccata all'esterno del sacco della rete o della gola del sacco. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete e la gola; può essere fabbricata sia con lo stesso materiale del sacco o della gola sia con materiale più pesante. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete, ma non può essere inferiore a 80 mm.

     La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti

     a) fissata sul bordo anteriore,

     b) fissata sul bordo posteriore,

     c) cucita, lungo la circonferenza del sacco su una fila di maglie, oppure

     d) cucita longitudinalmente su un fila di maglie.

     3. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, nelle reti da traino, nelle sciabiche danesi e in reti analoghe si può utilizzare un'enca con maglie di dimensione inferiore a quella della maglie del sacco della rete.

     L'enca può essere attaccata all'interno del sacco o nella sua parte anteriore.

     La distanza tra il punto di attacco anteriore dell'enca e l'estremità del sacco della rete deve essere almeno tripla della lunghezza dell'enca.

 

     Art. 8. Uso degli attrezzi.

     1. Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere proposti a bordo in modo da non essere pronti all'impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all'impiego.

     2. Non si considerano pronti all'impiego:

     - le reti da traino, le sciabiche danesi o le reti analoghe, sempreché:

     a) i divergenti siano legati sul lato esterno o su quello interno del parapetto o alle cavigliere, e

     b) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi;

     - gli attrezzi destinati alla pesca del salmone, sempreché:

     a) i divergenti siano riposti e coperti da un telone,

     b) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse;

     - i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.

     3. Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

     54° 23 N, 14° 35’ E

     54° 21’ N, 14° 40’ E

     54° 17’ N, 14° 33’ E

     54° 07’ N, 14° 25’ E

     54° 10’ N, 14° 21’ E

     54° 14’ N, 14° 25’ E

     54° 17’ N, 14° 17’ E

     54° 24’ N, 14° 11’ E

     54° 27’ N, 14° 25’ E

     54° 23’ N, 14° 35’ E. [3]

     4. In deroga al paragrafo 1, nella pesca del merluzzo, è ammesso tenere a bordo soltanto gli attrezzi da pesca autorizzati per la cattura del merluzzo o attrezzi con dimensione delle maglie superiore a quella fissata all'allegato IV. Se degli attrezzi non autorizzati per la cattura del merluzzo si trovano a bordo della nave, è vietato qualsiasi sbarco di merluzzo.

 

     Art. 8 bis. Restrizioni relative alle reti da posta derivanti. [4]

     1. Dal 1° gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o usarle per la pesca.

     2. Fino al 31 dicembre 2007 una nave può tenere a bordo o usare per la pesca reti da posta derivanti, purché sia autorizzata in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

     3. Per il 2005, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a usare per la pesca reti da posta derivanti non supera il 60% dei pescherecci che hanno usato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

     Per il 2006 e il 2007, il numero massimo delle navi non supera, rispettivamente, il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno usato reti da posta derivanti nel periodo dal 2001 al 2003.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti; per il 2004 tale informazione è inviata entro il 31 agosto 2004.

 

     Art. 8 ter. Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti. [5]

     1. All'estremità di ogni pezza di rete devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento la posizione. Le boe devono essere contrassegnate in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere d'immatricolazione e dal numero della nave alla quale appartengono.

     2. Il comandante di un peschereccio che usa reti da posta derivanti tiene un giornale di bordo nel quale registra giornalmente le seguenti informazioni:

     a) la lunghezza totale delle reti a bordo;

     b) la lunghezza totale delle reti usate per ogni operazione di pesca;

     c) il quantitativo di catture accessorie di cetacei;

     d) la data e la posizione di tali catture.

     3. Tutti i pescherecci che usano reti da posta derivanti tengono a bordo l'autorizzazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Limitazione della pesca del salmone e della trota di mare.

     1. Nella pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) è vietato:

     - utilizzare dal 1° giugno al 15 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31,

     - utilizzare dal 15 giugno al 30 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque della sottodivisione 32,

     - utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque delle sottodivisioni 22-31,

     - utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque dalla sottodivisione 32.

     La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a partire da quattro miglia nautiche dalle linee di base. Nella zona ad est di 22 °30' di longitudine est (faro di Bengtskär), all'interno delle acque territoriali e della zona di pesca della Finlandia, la pesca con palangari derivanti e palangari fissi è vietata dal 1° luglio al 15 settembre. [6]

     2. Per la pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) è vietato:

     - utilizzare contemporaneamente, in caso di pesca con reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti, più di 600 reti per peschereccio; la lunghezza di ogni rete, misurata sulla lima da sugheri, non può superare 35 metri. Oltre al numero di reti autorizzate per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 100 reti di riserva;

     - utilizzare simultaneamente, in caso di pesca con lenze ancorate o derivanti, più di 2.000 ami per peschereccio.

     L'apertura (la distanza più breve tra l'uncino e il gambo) degli ami impiegati su lenze ancorate e derivanti deve essere di almeno 19 millimetri.

     Oltre al numero di ami autorizzati per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 200 ami di riserva.

 

Disposizioni generali

 

     Art. 10.

     1. È vietata la pesca diretta di merluzzi bianchi e di pesci piatti (Pleuronectidae) destinati ad essere sbarcati per fini diversi dal consumo umano.

     2. È vietata la pesca mediante esplosivi, veleni, narcotici.

     3. È vietato l'impiego di attrezzi ancorati o derivanti non segnalati per mezzo di boe o di altri segni di identificazione.

     4. È vietato immettere specie non indigene nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e pescare specie non indigene o storioni, a meno che ciò sia autorizzato da norme adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 ed in conformità agli obblighi derivanti dalla convenzione di Danzica. Per specie non indigene si intendono quelle che non si trovano naturalmente nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

     I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

     - rispondano ai requisiti di cui agli allegati II e III e ai requisiti di commercializzazione adottati a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, o

     - siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

     Le navi che effettuano le operazioni di cui al primo comma devono tenere a bordo l'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui battono bandiera.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi.

     I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità specificate nel primo comma non possono essere venduti per il consumo umano in violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri possono prendere misure di conservazione e di gestione delle riserve concernenti:

     a) riserve prettamente locali, importanti soltanto per i pescatori dello Stato membro interessato, o

     b) condizioni o modalità volte a limitare le catture mediante misure tecniche:

     i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o

     ii) che oltrepassano le esigenze minime definite nella normativa suddetta,

     a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, siano compatibili con il diritto comunitario nonché conformi alla politica comune della pesca o con obblighi derivanti dalla convenzione di Danzica.

     2. Ogni progetto inteso ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione perché possa presentare le proprie osservazioni.

     Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale notifica, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi dalla data della notifica per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure in oggetto con le disposizioni del paragrafo 1.

     Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata agli altri Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

     Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, se del caso dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

     3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni opportune, per determinare la conformità di misure tecniche nazionali con le disposizioni del paragrafo 1.

     4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 può essere esaminata in sede di comitato di gestione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, nonché costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento. In quest'ultimo caso si applicano, per quanto opportuno, le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.

     5. Qualora constati che una misura notificata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione decide, entro un anno dalla data in cui la misura le è stata notificata, che lo Stato membro interessato deve sopprimerla o modificarla entro il termine da essa stabilito. Le disposizioni del paragrafo 2, quarto comma, si applicano per quanto opportuno.

     6. Le misure concernenti l'acquicoltura e la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro alla Commissione soltanto a titolo informativo.

     Per "acquicoltura" si intende l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi in acque salate o salmastre.

 

     Art. 14.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

 

     Art. 15.

     Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI, parte A.

 

     Art. 16.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato I

 

Sottodivisioni della zona geografica di cui all'articolo 1

 

     Sottodivisione 22

     Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Hasenøre (56° 09´ N, 10° 44´ E) sulla costa orientale dello Jutland a punta Gniben (56° 01´ N, 11° 18´ E) sulla costa occidentale dell'isola di Sjælland; di là prosegue lungo la costa occidentale e la costa meridionale dell'isola di Sjælland fino al punto situato a 12°00´ di longitudine est; di là, diritto verso sud, fino all'isola di Falster, di là, lungo la costa orientale dell'isola di Falster, scende fino a Gedser Odde (54° 34´ N, 11° 58´ E); di là va diritta ad est fino al 12° 00´ di longitudine est e poi diritta verso sud fino alla costa della Germania; di là continua verso sud-ovest seguendo le coste della Germania e la costa orientale dello Jutland fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 23

     Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Gilbjerg (56° 08´ N, 12° 18´ E) sulla costa settentrionale dell'isola di Sjælland a Kullen (56° 18´ N, 12° 28´ E) sulla costa della Svezia; di là scende verso sud lungo la costa svedese fino al faro di Falsterbo (56°23´N, 12° 50´ E); poi attraversa l'imboccatura meridionale dell'Øresund fino al faro di Stevns (55° 19´ N, 12° 28´ E) sulla costa dell'isola di Sjælland; di là prosegue verso nord lungo la costa orientale dell'isola di Sjælland fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 24

     Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55° 19´ N, 12° 28´ E) sulla costa orientale dell'isola di Sjælland; attraversa l'imboccatura meridionale dell'Øresund fino al faro di Falsterbo (55° 23´ N, 12° 50´ E) sulla costa della Svezia; di là segue la costa meridionale svedese fino al faro di Sandbammaren (55° 24´ N, 14° 12' E); da dove continua fino al faro di Hammerodde (55° 18´ N, 14° 47´ E) sulla costa settentrionale dell'isola di Bornholm; di là segue la costa occidentale e la costa meridionale dell'isola di Bornholm, fino al punto situato a 15° 00´ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia e prosegue poi verso ovest seguendo le coste della Polonia e della Germania fino al punto situato a 12° 00´ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino al punto situato a 54° 34´ di latitudine nord e 12° 00´ di longitudine est; di là prosegue verso ovest fino a Gedser Odde (54° 34´ N, 11° 58´ E); di là segue le coste est e nord di Falster fino al punto situato a 12° 00´ di longitudine est; di là, diritto verso nord fino alla costa meridionale dell'isola di Sjælland; di là continua verso ovest e nord lungo la costa occidentale dell'isola di Sjælland fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 25

     Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa continentale est della Svezia situato a 56° 30´ di latitudine nord; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Öland; poi, dopo aver aggirato a sud l'isola di Öland fino al punto della costa orientale situato a 56° 30´ di latitudine nord, continua diritta verso est fino a 18° 00´ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia, proseguendo poi verso ovest lungo la costa della Polonia fino al punto situato a 15° 00´ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino all'isola di Bornholm e quindi lungo la costa meridionale e la costa occidentale dell'isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55° 18´ N, 14° 47´ E); di là prosegue fino al faro di Sandhammaren (55° 24´ N, 14° 12´ E) sulla costa meridionale della Svezia e di là, in direzione nord, lungo la costa orientale svedese fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 26

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 56° 30´ di latitudine nord e 18° 00´ di longitudine est; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'ex URSS, da dove scende verso sud lungo le coste dell'ex URSS e della Polonia fino al punto della costa polacca situato a 18° 00´ di longitudine est; di là risale diritta fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 27

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41´ di latitudine nord e 19° 00´ di longitudine est e scende diritta verso sud fino alla costa settentrionale dell'isola di Gotland; di là prosegue verso sud lungo la costa occidentale dell'isola di Gotland fino al punto situato a 57° 00´ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 18° 00´ di longitudine est, poi diritta verso sud fino a 56° 30´ di latitudine nord, quindi verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Öland; poi, dopo aver aggirato a sud l'isola di Öland, continua fino al punto della costa occidentale dell'isola situato a 56° 30´ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino alla costa della Svezia, poi verso nord lungo la costa orientale svedese fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 28

     Le acque delimitate da una linea che parte dal punto situato a 58° 30´ di latitudine nord e 19° 00´ di longitudine est e va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Saaremaa; poi, dopo aver aggirato l'isola di Saaremaa a nord, prosegue fino al punto della costa orientale dell'isola situato a 58° 30´ di latitudine nord; di là va diritta verso est fino alla costa dell'ex URSS; di là scende verso sud lungo la costa occidentale dell'ex URSS fino al punto situato a 56° 30´ di latitudine nord e continua verso ovest fino a 18° 00´ di longitudine est; di là sale diritta verso nord fino a 57° 00´ di latitudine nord; di là va diritta verso est; fino alla costa occidentale dell'isola di Gotland, poi verso nord fino al punto della costa settentrionale dell'isola di Gotland situato a 19° 00´ di longitudine est; di là sale diritta verso nord fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 29

     Le acque delimitate da una linea che parte da punto della costa continentale est della Svezia situato a 60° 30´ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; poi scende verso sud lungo la costa occidentale e la costa meridionale della Finlandia, fino al punto della costa continentale sud situato a 23° 00´ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino a 59° 00´ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso est fino alla costa continentale dell'ex URSS, poi verso sud lungo la costa occidentale dell'ex URSS fino al punto situato a 58° 30´ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Saaremaa; poi, dopo aver aggirato l'isola a nord, continua fino al punto della costa occidentale dell'isola situato a 58° 30´ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 19° 00´ di longitudine est; di là sale diritta verso nord fino al punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41´ di latitudine nord e quindi verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 30

     Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30´ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; di là scende verso sud lungo la costa della Finlandia fino al punto situato a 60° 30´ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino alla costa continentale della Svezia e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 31

     Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30´ di latitudine nord e va, dopo aver aggirato il golfo di Bothnia a nord, fino a punto della costa continentale ovest della Finlandia situato a 63° 30´ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino al punto di partenza.

     Sottodivisione 32

     Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23° 00´ di longitudine est e va, dopo aver aggirato il golfo di Finlandia ad est, fino al punto della costa occidentale dell'ex URSS situato a 59° 00´ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino a 23° 00´ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

 

 

Allegato II

 

Limiti di talune zone geografiche di cui all'articolo 2

 

     Limiti delle zone geografiche, negli stretti di Øresund, del Grande Belt e del Piccolo Belt, per quanto riguarda la pesca della passera pianuzza femmina e della passera di mare femmina:

     - Faro di Falsterbo - faro di Stevns

     - Jungshoved - Bøgensæssand

     - Faro di Hestehoved - Maddes Klint

     - Skelby Kirke - Flinthorne Odde

     - Kappel Kirke - Gulstav

     - Ristingehale - Ærøhale

     - Skjoldnæs - Pøls Huk

     - Ponte Christian X, Sønderborg

 

 

Allegato III

 

Dimensioni minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1

 

 

 

 

Specie 

Zona geografica 

Dimensione minima 

 

 

 

 

 

 

Merluzzo bianco (Gadus morhua)  

Tutte le sottodivisioni a sud di 59° 30´ di  

35 cm 

 

latitudine nord 

 

 

 

 

 

 

 

Passera pianuzza (Platichthys flesus)  

sottodivisioni 22-25  

25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

sottodivisioni 26-28 

21 cm 

 

 

 

 

 

 

 

sottodivisioni 29 e 32, a sud di 59° 30´ di  

18 cm  

 

latitudine nord 

 

 

 

 

 

 

 

Passera di mare (Pleuronectes platessa)  

sottodivisioni 22-25  

25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

sottodivisioni 26-28 

21 cm 

 

 

 

 

 

 

 

sottodivisioni 29 e 32, a sud di 59° 30´ di  

18 cm  

 

latitudine nord 

 

 

 

 

 

 

 

Rombo chiodato (Psetta maxima)  

sottodivisioni 22-32  

30 cm 

 

 

 

 

 

 

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)  

sottodivisioni 22-32 

30 cm 

 

 

 

 

 

 

Anguilla (Anguilla anguilla) 

sottodivisioni 22-32 

35 cm 

 

 

 

 

 

 

Salmone (Salmo salar)  

sottodivisioni 22-32  

60 cm 

 

 

 

 

 

Allegato IV

 

Dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 5

 

 

 

 

 

 

Specie  

Zona geografica  

Tipo di rete 

Dimensione minima delle  

 

 

 

maglie 

 

 

 

Lunghezza della diagonale 

 

 

 

maggiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merluzzo bianco (Gadus morhua) 

Sottodivisioni 22 - 32  

Reti da imbrocco  

105 

mm 

 

 

 

 

 

 

Sottodivisioni 22 - 32  

Reti da traino, sciabiche  

105 

mm 

 

 

danesi e reti analoghe [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottodivisioni 22 - 32 

Reti da traino, sciabiche  

120 

mm [2] 

 

 

danesi e reti analoghe 

 

 

 

 

 

 

 

Pesci a corpo appiattito (Pleuronectidae)  

Sottodivisioni 22 - 27  

Reti da traino, sciabiche  

120 

mm [2] [3] 

 

 

danesi, reti analoghe e reti 

 

 

 

 

da imbrocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottodivisione 28  

Reti da traino, sciabiche  

110 

mm 

 

 

danesi, reti analoghe e reti 

 

 

 

 

da imbrocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottodivisioni 29 e 32 a sud  

Reti da imbrocco  

100 

mm 

 

di 59° 30´ di latitudine nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti da traino, sciabiche  

110 

mm 

 

 

danesi e reti analoghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottodivisioni 22 - 32  

Reti da traino, sciabiche  

105 

mm [4] 

 

 

danesi e reti analoghe [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Aringa (Clupea harengus)  

Sottodivisioni 22 - 27  

Reti da traino, sciabiche  

32 

mm 

 

 

danesi e reti analoghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottodivisioni 28 e 29 a sud  

Reti da traino, sciabiche  

28 

mm 

 

di 59° 30´ di latitudine nord 

danesi e reti analoghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottodivisioni 30 - 32 e 59°  

Reti da traino, sciabiche  

16 

mm 

 

sottodivisione 29 a nord di 

danesi e reti analoghe 

 

 

 

30´ di latitudine nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spratto (Sprattus sprattus)  

Sottodivisioni 22 - 32  

Reti da traino, sciabiche  

16 

mm 

 

 

danesi e reti analoghe 

 

 

 

 

 

 

 

Salmone (Salmo salar)  

Sottodivisioni 22 - 32  

Reti da imbrocco e reti da  

157 

mm 

 

 

posta derivanti 

 

 

[1] Reti munite di dispositivi quali finestre di fuga o strutture conformi alle disposizioni previste all'allegato V, idonei a garantire una dimensione di trattenuta del 50% non inferiore a 38 cm. 

[2] Dimensione applicabile a tutte le maglie degli ultimi 8 metri del sacco della rete, misurati partendo dalla sagola di chiusura, con le maglie tese secondo l'asse longitudinale della rete. 

[3] Ad eccezione delle sottodivisioni 22 e 23, dove la pesca della sogliola è autorizzata con reti aventi una dimensione minima delle maglie di 90 mm. 

[4] Ad eccezione delle sottodivisioni da 22 a 24 in cui sono autorizzate reti da traino normali e sciabiche danesi aventi una dimensione minima delle maglie di 90 mm. 

 

 

 

Allegato V

 

Dispositivi speciali di selettività

 

     Per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie e menzionate all'allegato IV, sono autorizzati i due seguenti modelli di finestre di fuga:

     Finestra di fuga (modello 1)

     Due finestre di fuga, con maglie in plastica disposte a diamante completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura delle maglie non deve essere inferiore a 105 mm. Le due finestre vengono fissate con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie disposte a diamante e le maglie delle finestre). La dimensione delle maglie di questa pezza separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.

     Le finestre vengono fissate sui 2 lati del sacco; la distanza tra l'estremità posteriore del sacco e le finestre deve essere compresa tra 40 e 50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80% della lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm e deve essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.

     Finestra di fuga (modello 2)

     Identificazione

     Le finestre sono pezze di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco conta due finestre.

     Dimensioni

     Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza, nonché una lunghezza minima di 3,5 m misurata sui lati (figura 1 del diagramma 2).

     Pezza di rete

     Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo (figura 2 del diagramma 2). La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco (figura 2). Ogni finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte ed una lunghezza compresa tra 57 e 62 maglie (figura 2 del diagramma 2).

     Collocazione

     Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro (figura 1 del diagramma 2). Le due finestre sono collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e sotto di esse (figura 1 del diagramma 2). Le finestre terminano a non meno di 2 m e non più di 2,5 m dalla sagola di chiusura.

     L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie della pezza normale del sacco (figura 3 del diagramma 2). Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di maglie e taglio K (taglio obliquo).

     Dimensione delle maglie su tutto il sacco

     Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105 mm.

     (Omissis)

 

 

Allegato VI

 

PARTE A

 

Tavola di concordanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento (CEE) n. l866/86

Presente regolamento 

 

 

 

 

Articolo 1  

Articolo 1 

Articolo 2, paragrafo 1  

Articolo 2, paragrafo 1 

Articolo 2, paragrafo 1-bis  

- 

 

Articolo 2, paragrafo 2  

Articolo 2, paragrafo 2 

Articolo 3  

Articolo 3 

Articolo 4  

Articolo 4 

Articolo 5  

Articolo 5 

Articolo 6  

Articolo 6 

Articolo 7  

Articolo 7 

Articolo 8  

Articolo 8 

Articolo 9  

Articolo 9 

Articolo 10  

Articolo 10 

Articolo 11  

Articolo 11 

Articolo 12  

Articolo 12 

Articolo 13  

Articolo 13 

Articolo 14  

Articolo 14 

- 

 

Articolo 15 

- 

 

Articolo 16 

Allegato I  

Allegato I 

Allegato II  

Allegato II 

Allegato III  

Allegato III 

Allegato IV a) 

- 

 

Allegato IV b)  

Allegato IV 

Allegato V  

Allegato V 

- 

 

Allegato VI 

 

 

 

 

PARTE B

 

Regolamenti modificatori del regolamento (CEE) n. 1866/86

 

 

 

Gazzetta ufficiale 

 

n. 

pagina 

data 

 

 

 

 

Regolamento (CEE) n. 2244/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987  

L 207  

15 

29. 7. 1987 

Regolamento (CEE) n. 2178/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988  

L 191  

7 

22. 7. 1988 

Regolamento (CEE) n.887/89 del Consiglio, del 5 aprile 1989  

L 94  

4 

7. 4. 1989 

Regolamento (CEE) n.2156/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991  

L 201  

1 

24. 7. 1991 

Regolamento (CE) n. 2250/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995  

L 230  

1 

27. 9. 1995 

Regolamento (CE) n. 1821/96 del Consiglio, del 16 settembre 1996  

L 241  

8 

21. 9. 1996 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2187/2005.

[2] La tabella che segue è stata così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1520/98.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 289/2005.

[4] Articolo inserito dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 812/2004 con effetto a decorrere dalla data indicata all'art. 10 dello stesso regolamento 812/2004.

[5] Articolo inserito dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 812/2004 con effetto a decorrere dalla data indicata all'art. 10 dello stesso regolamento 812/2004.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1520/98.