Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 18/06/2001 |
Numero: | 1227 |
Sommario |
Art. 1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco e che sono interessate dai piani di riconversione [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 12.1.35 - Regolamento 18 giugno 2001, n. 1227.
Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca
(G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, scaduto il 30 novembre 1999, ha avuto conseguenze socioeconomiche tali che è opportuno prorogare la durata massima delle indennità in questione, per consentire la realizzazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, piani approvati dalla Commissione il 30 ottobre 2000.
(3) Il contributo finanziario dello SFOP versato dopo il 1° gennaio 2000 ai pescatori e ai proprietari di navi colpiti da questa situazione rappresenta un volume tale che, nei programmi strutturali degli Stati membri interessati, gli stanziamenti SFOP ancora disponibili nell'ambito dell'articolo 16 del
(4) Per garantire la continuità nell'erogazione delle indennità per le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco, occorre applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(5) Occorre pertanto derogare a talune disposizioni del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga alle disposizioni del
Tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 3, primo comma del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.