§ 12.1.35 - Regolamento 18 giugno 2001, n. 1227.
Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:18/06/2001
Numero:1227


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco e che sono interessate dai piani di riconversione [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.1.35 - Regolamento 18 giugno 2001, n. 1227.

Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca

(G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 definisce le modalità e le condizioni delle azioni della Comunità nel settore della pesca. L'articolo 16, in particolare, stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere, con un contributo finanziario dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), indennità ai pescatori e ai proprietari di navi per l'arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o di sospensione di un accordo di pesca.

     (2) Il mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, scaduto il 30 novembre 1999, ha avuto conseguenze socioeconomiche tali che è opportuno prorogare la durata massima delle indennità in questione, per consentire la realizzazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, piani approvati dalla Commissione il 30 ottobre 2000.

     (3) Il contributo finanziario dello SFOP versato dopo il 1° gennaio 2000 ai pescatori e ai proprietari di navi colpiti da questa situazione rappresenta un volume tale che, nei programmi strutturali degli Stati membri interessati, gli stanziamenti SFOP ancora disponibili nell'ambito dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999 non bastano più per adottare, in misura significativa e sino al 31 dicembre 2006, altre misure di questo tipo. È pertanto opportuno derogare ai limiti previsti al paragrafo 3 dello stesso articolo, senza tuttavia modificare la dotazione globale di stanziamenti SFOP prevista dai programmi interessati.

     (4) Per garantire la continuità nell'erogazione delle indennità per le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco, occorre applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     (5) Occorre pertanto derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco e che sono interessate dai piani di riconversione approvati dalla Commissione con le decisioni n. C(2000) 3059 e C(2000) 3060 del 30 ottobre 2000 possono beneficiare delle indennità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2001.

     Tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 2792/1999.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.