§ 11.3.44 - Regolamento 17 novembre 2010, n. 1096.
Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:17/11/2010
Numero:1096


Sommario
Art. 1.  Composizione
Art. 2.  Assistenza al CERS
Art. 3.  Organizzazione del segretariato
Art. 4.  Gestione
Art. 5.  Raccolta di informazioni per conto del CERS
Art. 6.  Riservatezza delle informazioni e dei documenti
Art. 7.  Accesso ai documenti
Art. 8.  Riesame
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 11.3.44 - Regolamento 17 novembre 2010, n. 1096.

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico

(G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere della Banca centrale europea [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi né ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario, e ha in particolare messo in evidenza le debolezze dell’attuale vigilanza macroprudenziale.

 

(2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière (il "gruppo de Larosière"), di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

 

(3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo de Larosière ha raccomandato fra l’altro l’istituzione di un organismo a livello dell’Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario.

 

(4) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 intitolata "Guidare la ripresa in Europa", la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo de Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione e sull’utilizzo della relazione del gruppo de Larosière quale base dei lavori.

 

(5) Nella comunicazione del 27 maggio 2009 intitolata "Vigilanza finanziaria europea", la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell’Unione, che prevedono in particolare l’istituzione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a dare piena attuazione al nuovo quadro.

 

(6) Il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [3] ha istituito una vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario a livello dell’Unione e un comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

 

(7) Considerate le sue competenze in materia macroprudenziale, la Banca centrale europea (BCE) può dare un contributo significativo all’efficacia della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione.

 

(8) Il segretariato del CERS (il "segretariato") dovrebbe essere assicurato dalla BCE, che dovrebbe mettere a disposizione, a tal fine, risorse umane e finanziarie sufficienti. Al personale del segretariato dovrebbero applicarsi quindi le condizioni d’impiego del personale della BCE. In particolare, in virtù del preambolo della decisione della BCE, del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4) [4], il personale della BCE dovrebbe essere assunto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri.

 

(9) Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica al CERS. Poiché tra i compiti del CERS rientrano tutti gli aspetti e i settori della stabilità finanziaria, la BCE dovrebbe coinvolgere banche centrali e autorità nazionali di vigilanza affinché mettano le rispettive conoscenze specifiche a disposizione. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea di affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale, affidandole il compito di assicurare il segretariato del CERS.

 

(10) Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno statistico al CERS. La raccolta e l’elaborazione delle informazioni quali stabilite nel presente regolamento e quali necessarie per l’assolvimento dei compiti del CERS dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE nonché del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea [5]. Di conseguenza, le informazioni statistiche riservate raccolte dalla BCE o dal Sistema europeo di banche centrali dovrebbero essere condivise con il CERS. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe far salvo il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee [6].

 

(11) Il segretariato dovrebbe preparare le riunioni del CERS e contribuire ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo del CERS. Il segretariato, per conto del CERS, dovrebbe raccogliere tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei compiti del CERS,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Composizione

Il presidente e il vicepresidente della Banca centrale europea (BCE) sono membri del consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010.

 

     Art. 2. Assistenza al CERS

La BCE assicura un segretariato, fornendo in tal modo assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1092/2010, comprende in particolare:

 

a) la preparazione delle riunioni del CERS;

 

b) in conformità dell’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e dell’articolo 5 del presente regolamento, la raccolta e l’elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto del CERS e per agevolarne lo svolgimento dei compiti;

 

c) la preparazione delle analisi necessarie all’adempimento dei compiti del CERS, avvalendosi della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza;

 

d) l’assistenza al CERS nella cooperazione internazionale a livello amministrativo con altri organismi competenti in materia macroprudenziale;

 

e) l’assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo.

 

     Art. 3. Organizzazione del segretariato

1. La BCE fornisce risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell’assicurare il segretariato.

 

2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.

 

     Art. 4. Gestione

1. Il presidente del CERS e il suo comitato direttivo impartiscono direttive al capo del segretariato per conto del CERS.

 

2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo del CERS.

 

     Art. 5. Raccolta di informazioni per conto del CERS

1. Il CERS determina le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1092/2010. A tale scopo il segretariato raccoglie tutte le informazioni necessarie per conto del CERS periodicamente e ad hoc, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e nei limiti dell’articolo 6 del presente regolamento.

 

2. Per conto del CERS il segretariato mette a disposizione delle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

 

     Art. 6. Riservatezza delle informazioni e dei documenti

1. Fatta salva l’applicazione del diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dal segretariato nell’assolvimento dei propri doveri non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità al di fuori del CERS, se non in forma sintetica o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

 

2. Il segretariato garantisce la riservatezza nella trasmissione dei documenti al CERS.

 

3. La BCE garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute dal segretariato al fine dello svolgimento dei propri compiti in virtù del presente regolamento. La BCE pone in atto meccanismi interni e adotta norme interne per garantire la protezione delle informazioni raccolte dal segretariato per conto del CERS. Il personale della BCE rispetta le norme applicabili in materia di segreto professionale.

 

4. Le informazioni ottenute dalla BCE in applicazione del presente regolamento sono utilizzate unicamente per i fini menzionati all’articolo 2.

 

     Art. 7. Accesso ai documenti

1. Il segretariato garantisce l’applicazione della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) [7].

 

2. Le modalità pratiche dell’applicazione della decisione BCE/2004/3 ai documenti relativi al CERS sono adottate entro il 17 giugno 2011.

 

     Art. 8. Riesame

Entro il 17 dicembre 2013, il Consiglio esamina il presente regolamento sulla base di una relazione della Commissione. Sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, il Consiglio decide se il presente regolamento debba essere riveduto.

     Art. 9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Parere del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU C 270 dell’11.11.2009, pag. 1.

 

[3] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[4] GU L 125 del 19.5.1999, pag. 32.

 

[5] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

 

[6] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

 

[7] GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.