§ 11.3.29 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 351.
Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:25/02/2002
Numero:351


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 11.3.29 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 351.

Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al SEC 95.

(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 55).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, con gli emendamenti di cui al regolamento (CE) n. 475/2000, e in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Le definizioni di "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato e nel regolamento (CE) n. 3605/93, con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (nel seguito "SEC 95") istituito in virtù del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2223/96 prevede il quadro di riferimento delle norme, definizioni, classificazioni e principi contabili comuni per la presentazione dei conti degli Stati membri ai fini dei requisiti statistici della Comunità europea, onde ottenere risultati comparabili fra Stati membri.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassifìcazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, ha modificato la classificazione dei flussi di interessi in base a contratti di swap e di forward rate agreement (FRA) dai redditi da capitale alle operazioni finanziarie, annunciando nel contempo la necessità di un trattamento specifico di questi flussi per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

     (4) Il regolamento (CE) n. 3605/93 deve pertanto essere modificato in conseguenza.

     (5) Allo scopo di evitare confusioni per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 95, provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano con effetto al 1° gennaio 2002,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.