Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.3 politica economica |
Data: | 25/02/2002 |
Numero: | 351 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 11.3.29 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 351.
Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al SEC 95.
(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 55).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le definizioni di "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato e nel regolamento (CE) n. 3605/93, con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (nel seguito "SEC 95") istituito in virtù del
(2) Il regolamento (CE) n. 2223/96 prevede il quadro di riferimento delle norme, definizioni, classificazioni e principi contabili comuni per la presentazione dei conti degli Stati membri ai fini dei requisiti statistici della Comunità europea, onde ottenere risultati comparabili fra Stati membri.
(3) Il
(4) Il regolamento (CE) n. 3605/93 deve pertanto essere modificato in conseguenza.
(5) Allo scopo di evitare confusioni per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 95, provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano con effetto al 1° gennaio 2002,
ha adottato il presente regolamento:
L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.