Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.2 politica monetaria |
Data: | 30/01/2006 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche |
Art. 2. Applicabilità |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 11.2.51 - Decisione 30 gennaio 2006, n. 75. [1]
Decisione n. 2006/75/CE del Consiglio che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)
(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della
(2) La relazione di valutazione di cui all’articolo 13 della suddetta decisione è stata pubblicata il 30 novembre 2004. Essa conclude che il programma sta realizzando gli obiettivi prefissi e raccomanda la prosecuzione del programma.
(3) Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
(4) La continuazione del programma riflette la necessità di proseguire le attività di sorveglianza, formazione e assistenza tecnica che sono fondamentali per mantenere la protezione dell’euro contro la contraffazione.
(5) È possibile accrescere l’efficacia del programma ai fini della protezione dell’euro ampliando l’assistenza tecnica fino ad offrire, grazie alla partecipazione dell’Europol, anche l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere. Il programma può altresì beneficiare, in casi debitamente giustificati, di una maggiore flessibilità nella percentuale dei costi a carico della Comunità e nel numero di progetti che uno Stato membro può presentare.
(6) La
DECIDE:
Art. 1. Modifiche
La
1) all’articolo 1, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1° gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2006.»;
2) all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
«e) un obiettivo di pubblicazione dei risultati conseguiti, come parte dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche.»;
3) all’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d):
«d) a titolo secondario l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere, quando essa non sia fornita da altre istituzioni e altri organismi europei.»;
4) all’articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 ammonta a 4 milioni di EUR.
L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 ammonta a 1 milione di EUR.»;
5) all’articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In casi debitamente giustificati la Comunità si fa carico, mediante cofinanziamento, di una quota fino all’80 %, delle spese per il sostegno operativo di cui all’articolo 3, in particolare:»;
6) all’articolo 11 «70 %» è sostituito da «80 %»;
7) l’articolo 12 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono presentare uno o, in via eccezionale, due progetti all’anno riguardanti i workshop, gli incontri e i seminari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, fatta salva la presentazione di progetti supplementari a titolo di tirocini e scambi o di assistenza»;
b) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso in cui uno Stato membro presenti più di un progetto, il coordinamento viene effettuato dall’autorità nazionale competente ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lettera b), quarto trattino, del
c) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l’intrinseca qualità del progetto in termini di ideazione, organizzazione, presentazione, obiettivi e rapporto costi/benefici»;
d) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
«h) compatibilità con i lavori in corso di svolgimento o programmati nel quadro dell’azione dell’UE nell’ambito della lotta alla contraffazione monetaria».
Art. 2. Applicabilità
La presente decisione si applica negli Stati membri partecipanti come definiti all’articolo 1, primo trattino, del
Art. 3. Entrata in vigore
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
[1] Per l’estensione dell’applicazione della presente decisione, vedi l’art. 1 della