Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/05/1983 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno [...] |
Art. 2. Alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 3. Il termine di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente [...] |
Art. 4. [1] |
Art. 5. La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è fissata [...] |
Art. 6. Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 98.1.18571 - Legge 2 maggio 1983, n. 175.
Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense.
(G.U. 12 maggio 1983, n. 129)
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 24 della
Alla
Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21.
La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".
Nel secondo comma dell'art. 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo:
"La misura della pensione non può comunque essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione".
Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dai seguenti:
"Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi e dalle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:
a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tener conto della riduzione di cui al sesto comma dell'art. 2".
Il terzo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
"La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto, senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianità maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso".
Il quarto comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21".
Nel terzo comma dell'art. 10 è aggiunto alla fine il seguente periodo:
"Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'art. 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente".
Nel quarto comma dell'art. 10 le parole: "il contributo" sono sostituite con le parole: "il contributo minimo".
Dopo il terzo comma dell'art. 11 è aggiunto il seguente comma:
"Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione".
Nel quarto comma dell'art. 11, le parole: "dall'art. 13, primo comma" sono sostituite con le parole: "dall'art. 13, secondo comma".
Nell'art. 11 è aggiunto il seguente comma:
"Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF nè all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale". Nel primo comma dell'art. 12, dopo le parole: "capitale liquido" sono aggiunte le parole: "ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato".
Il quarto comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:
"Ai fini di cui ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell'art. 13".
Nel quarto comma dell'art. 22, dopo le parole: "del Parlamento" sono aggiunte le parole: "nazionale o europeo" ed alle parole:"Essi possono supplire" sono sostituite le parole: "Essi, per il medesimo periodo, possono supplire".
Nel quinto comma dell'art. 23 le parole: "ai sensi dell'art. 18, quinto comma" sono sostituite con le parole: "ai sensi dell'art. 18, sesto comma".
Nel quinto comma dell'art. 26 sono soppresse le parole: "e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952".
Nell'ultimo comma dell'art. 26 le parole: "con le rivalutazioni intervenute" sono sostituite con le parole: "con le rivalutazioni, fino a non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'art. 21 della
Nell'art. 26 è aggiunto il seguente comma:
"Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'art. 2, al secondo comma dell'art. 4 ed al terzo comma dell'art. 7, è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge".
Nel primo comma dell'art. 27, le parole: "ai sensi dell'art. 15" sono sostituite con le parole: "ai sensi dell'art. 16".
Nel primo comma dell'art. 28, le parole: "entro l'anno solare successivo" sono sostituite con le parole: "entro il secondo anno solare successivo".
Nel secondo comma dell'art. 28, le parole: "l'art. 2, quinto comma, lettera b)" sono sostituite con le parole: "l'art. 2, ottavo comma".
Il terzo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
"Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'art. 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980"
Il termine di cui al primo comma dell'art. 29 della
Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'art. 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.
La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'art. 5 della
Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'art. 22 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della